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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5344 |
1. La presente legge è finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei luoghi e delle località del territorio nazionale in cui hanno vissuto o vi è stata una presenza significativa e documentabile di personaggi della cultura, della letteratura, della filosofia, della musica, delle scienze e, in generale, dell'arte, di seguito denominati «personaggi della cultura», anche attraverso l'istituzione di itinerari culturali.
2. Gli itinerari culturali sono istituiti mediante appositi provvedimenti delle regioni, adottati in conformità a quanto disposto dalla presente legge, e sono costituiti da percorsi e da ambiti territoriali, segnalati e pubblicizzati mediante un adeguato sistema di segnaletica, nei quali insistono ricordi, opere, valori storici, culturali e ambientali, riferibili a personaggi della cultura e che possono essere fruiti, divulgati e vissuti anche in forma di offerta turistica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di realizzazione del sistema di segnaletica di cui al presente comma valide per tutto il territorio nazionale.
3. Le eventuali attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti locali connessi o comunque riferibili alla presenza di personaggi della cultura, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole operanti negli ambiti territoriali degli itinerari culturali, sono considerate attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, in conformità ai princìpi stabiliti
1. Le regioni, nel definire l'organizzazione, la gestione e la fruizione degli itinerari culturali, prevedono:
a) la redazione del disciplinare sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
b) l'istituzione del comitato promotore;
c) l'istituzione del comitato di gestione;
d) la realizzazione del sistema di segnaletica;
e) la predisposizione di guide e di materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per la redazione del disciplinare per l'istituzione e lo svolgimento dell'attività del comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché le ulteriori misure per l'attuazione della presente legge.
3. Le regioni, anche d'intesa con gli enti locali interessati, individuano specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione degli itinerari culturali.
4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante finanziamenti locali, regionali, nazionali e dell'Unione europea. Lo Stato concorre al finanziamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di fondi dell'Unione europea, di leggi di spesa regionali volte a sostenere le attività di promozione, di rievocazione e di valorizzazione culturale proposte dai comitati di gestione di cui all'articolo 2, nonché la realizzazione di strutture e di punti di accoglienza e di informazione locali degli itinerari culturali.
2. Nell'ambito dei finanziamenti concessi dalle regioni, tramite il comitato di gestione possono essere erogati incentivi in favore dei soggetti aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, volti, in particolare, alla realizzazione di strutture e di infrastrutture degli itinerari culturali, ovvero all'adeguamento di quelli esistenti, al finanziamento di investimenti produttivi destinati alla costituzione di specifiche imprese, prioritariamente giovanili, le cui attività sono collegate agli itinerari culturali e allo sviluppo del potenziale locale nel settore dell'artigianato, dei servizi d'informazione turistica e dei servizi culturali locali, nonché alla promozione e alla conoscenza degli itinerari culturali.
3. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all'estero, per la promozione e la conoscenza degli itinerari culturali, ai sensi del comma 2, può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale del turismo e dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
4. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
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