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PDL 5344

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5344



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Legge quadro concernente la disciplina degli itinerari culturali

Presentata il 10 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge trae spunto dalla necessità di inserire nel nostro ordinamento una disciplina omogenea e valida in tutto il territorio nazionale in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei luoghi e delle località che hanno avuto nel loro seno la presenza di personaggi storici, divenuti noti per il loro impegno o per le loro produzioni nei settori della cultura, della letteratura, della musica, della filosofia, delle scienze e, più in generale, delle arti.
      In tal senso si ha l'obiettivo di stimolare e di sostenere il cosiddetto «turismo culturale» non solo come opportunità di sviluppo economico dei territori oggetto di visite, ma anche e soprattutto come strumento di tutela dell'ambiente e di salvaguardia dei beni storici e culturali ancora presenti nei luoghi e nelle località segnati dalla storia e ricordati per la presenza di grandi personalità che li hanno frequentati o che li hanno immortalati nelle loro opere e nelle loro memorie.
      Giova al riguardo sottolineare la straordinaria attualità che rivestono numerosi documenti che attenti studiosi delle tradizioni storico-culturali del nostro Paese hanno scritto in merito alla necessità di tutelare e valorizzare i luoghi della memoria e in cui si evincono, tra gli altri, specifici elementi che ci fanno riflettere e ci spingono intervenire in favore della salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche attraverso la valorizzazione della loro memoria storico-culturale e la promozione del turismo culturale che vi si può svolgere.
      Si tratta, in particolare, di ipotizzare una disciplina a carattere generale che senza intaccare le prerogative e le competenze primarie delle regioni, stimoli la pubblica amministrazione e i «privati poteri»
 

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della società civile a porre insieme i loro sforzi, per preservare un luogo e per consentirne uno sviluppo economico «sostenibile» dal punto di vista ecologico, in rapporto alla «memoria letteraria» che esso evoca.
      In tali circostanze, la presente proposta di legge, basandosi su un analogo strumento normativo che ha ottenuto un significativo successo nel settore della promozione e della valorizzazione degli spazi rurali, ossia la normativa sulle strade del vino e sui prodotti tipici, mira a stabilire alcuni princìpi omogenei in base ai quali le regioni possono adottare norme e misure per valorizzare, proteggere e promuovere determinati luoghi e territori legati alla cultura e che possono essere conservati e fruiti anche a livello turistico tramite percorsi organizzati volti a consentirne la conoscenza e la partecipazione da parte del pubblico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei luoghi e delle località del territorio nazionale in cui hanno vissuto o vi è stata una presenza significativa e documentabile di personaggi della cultura, della letteratura, della filosofia, della musica, delle scienze e, in generale, dell'arte, di seguito denominati «personaggi della cultura», anche attraverso l'istituzione di itinerari culturali.
      2. Gli itinerari culturali sono istituiti mediante appositi provvedimenti delle regioni, adottati in conformità a quanto disposto dalla presente legge, e sono costituiti da percorsi e da ambiti territoriali, segnalati e pubblicizzati mediante un adeguato sistema di segnaletica, nei quali insistono ricordi, opere, valori storici, culturali e ambientali, riferibili a personaggi della cultura e che possono essere fruiti, divulgati e vissuti anche in forma di offerta turistica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di realizzazione del sistema di segnaletica di cui al presente comma valide per tutto il territorio nazionale.
      3. Le eventuali attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti locali connessi o comunque riferibili alla presenza di personaggi della cultura, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole operanti negli ambiti territoriali degli itinerari culturali, sono considerate attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, in conformità ai princìpi stabiliti

 

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dalla medesima legge n. 96 del 2006 e alle disposizioni emanate dalle regioni in attuazione della presente legge.

Art. 2.
(Organizzazione, gestione e fruizione degli itinerari culturali).

      1. Le regioni, nel definire l'organizzazione, la gestione e la fruizione degli itinerari culturali, prevedono:

          a) la redazione del disciplinare sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

          b) l'istituzione del comitato promotore;

          c) l'istituzione del comitato di gestione;

          d) la realizzazione del sistema di segnaletica;

          e) la predisposizione di guide e di materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per la redazione del disciplinare per l'istituzione e lo svolgimento dell'attività del comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché le ulteriori misure per l'attuazione della presente legge.
      3. Le regioni, anche d'intesa con gli enti locali interessati, individuano specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione degli itinerari culturali.
      4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 3.
(Finanziamento).

      1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante finanziamenti locali, regionali, nazionali e dell'Unione europea. Lo Stato concorre al finanziamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di fondi dell'Unione europea, di leggi di spesa regionali volte a sostenere le attività di promozione, di rievocazione e di valorizzazione culturale proposte dai comitati di gestione di cui all'articolo 2, nonché la realizzazione di strutture e di punti di accoglienza e di informazione locali degli itinerari culturali.
      2. Nell'ambito dei finanziamenti concessi dalle regioni, tramite il comitato di gestione possono essere erogati incentivi in favore dei soggetti aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, volti, in particolare, alla realizzazione di strutture e di infrastrutture degli itinerari culturali, ovvero all'adeguamento di quelli esistenti, al finanziamento di investimenti produttivi destinati alla costituzione di specifiche imprese, prioritariamente giovanili, le cui attività sono collegate agli itinerari culturali e allo sviluppo del potenziale locale nel settore dell'artigianato, dei servizi d'informazione turistica e dei servizi culturali locali, nonché alla promozione e alla conoscenza degli itinerari culturali.
      3. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all'estero, per la promozione e la conoscenza degli itinerari culturali, ai sensi del comma 2, può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale del turismo e dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
      4. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. Il Ministro per i beni e le attività culturali,

 

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d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, al riparto della somma tra le regioni.
      5. All'onere di cui al comma 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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