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PDL 5326

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5326



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAVALLARO, MOTTA, AGOSTINI, BARANI, BOCCI, BOCCUZZI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CODURELLI, DE PASQUALE, DUSSIN, FARINONE, FERRANTI, FONTANELLI, FRONER, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LENZI, LOSACCO, LOVELLI, MANCUSO, MELIS, MISEROTTI, REALACCI

Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente gli infortuni nel percorso compiuto in bicicletta tra il luogo di abitazione e quello di lavoro

Presentata il 28 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 14» modifica gli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, disciplinando «l'infortunio in itinere», volto a garantire la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati.
      I casi tutelati dalla normativa riguardano determinati spostamenti, quali: il normale percorso di andata e di ritorno dall'abitazione al posto di lavoro; il percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
      L'assicurazione opera anche in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione, tuttavia, che l'uso dello stesso sia «necessitato», ad esempio in assenza di mezzi pubblici che collegano l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro
 

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oppure quando esiste un'oggettiva incongruenza tra gli orari dei servizi pubblici e quelli lavorativi.
      Anche la bicicletta, considerata un mezzo privato a tutti gli effetti, rientra nella fattispecie disciplinata dalla normativa e quindi, in caso di infortunio, l'assicurazione risarcisce l'assicurato qualora quest'ultimo dimostri che l'utilizzo della bicicletta sia «necessitato».
      È più volte accaduto, pertanto, che molti lavoratori-ciclisti, che usano la bicicletta, si sono visti negare il riconoscimento dell'infortunio dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'ente assicurativo pubblico a ciò preposto, in quanto è stato dimostrato che, per il medesimo tragitto, avrebbero potuto usare anche il mezzo pubblico. In questi casi, dunque, l'infortunio diventa semplice «malattia» e al lavoratore-ciclista non vengono riconosciuti né eventuali postumi invalidanti né tutte le maggiori tutele degli infortuni sul lavoro.
      Tale situazione, di fatto, scoraggia l'uso della bicicletta perché può esporre il cittadino comune, che vuole utilizzare le «due ruote» per recarsi a lavoro, a un danno non risarcibile.
      In realtà sull'utilizzo stesso del termine «necessitato» si potrebbe muovere più di un'obiezione, a seconda dell'interpretazione che se ne dà: per un cittadino, infatti, l'uso della bicicletta potrebbe essere «necessitato» da motivi economici e quindi egli potrebbe aver bisogno di spostarsi in bicicletta per risparmiare i soldi dell'abbonamento al trasporto pubblico o della benzina, soprattutto in un contesto di crisi e di rincari come quello attuale, oppure da motivi personali come la necessità di un sano movimento fisico.
      La presente proposta di legge, intervenendo sui citati articoli 2 e 210 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, mira dunque a sanare tale anomalia, partendo dal presupposto che l'uso della bicicletta, per gli effetti benefici e di pubblica utilità che reca all'ambiente e alla società, deve essere considerato socialmente utile e meritevole di adeguate tutele, alla stregua del mezzo pubblico.
      Tale nuova disposizione di legge non si applica, in ogni caso, quando l'infortunio è causato direttamente dall'abuso di sostanze alcoliche o di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni ovvero di altre sostanze che possano alterare lo stato psico-fisico del lavoratore-ciclista.
      La convinzione di fondo è che chi sceglie la bicicletta al posto dell'automobile per andare al lavoro debba essere tutelato, perché non solo non inquina, e già questa sarebbe una motivazione esaustiva, ma contribuisce anche a diminuire il traffico e la congestione urbani.
      Altre importanti iniziative sono già state messe in campo, come quella della Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB), sostenuta da diverse regioni, province e comuni italiani (Lombardia, Puglia, Liguria, Ascoli Piceno, Bologna, Rimini eccetera), che ha lanciato una petizione avente ad oggetto proprio l'infortunio durante gli spostamenti tra casa e lavoro con la bicicletta.
      L'introduzione di una tutela assicurativa per l'uso della bicicletta nei tragitti lavorativi si coniuga perfettamente anche con la campagna «Cities fit for cycling», lanciata nella rete internet e sostenuta da cittadini e da istituzioni, a sostegno della sicurezza stradale, nella consapevolezza che per quanto riguarda la vulnerabilità i ciclisti sono equiparabili ai pedoni.
      Sempre più frequenti sono, infatti, i casi di vittime della strada tra appassionati delle «due ruote»: se in Gran Bretagna, negli ultimi dieci anni, si contano 1.275 ciclisti morti, nel nostro Paese i ciclisti vittime della strada hanno raggiunto 3.113 unità, senza contare l'alta percentuale di quanti finiscono al pronto soccorso o vengono ospedalizzati.
      Dinanzi a tale drammatica situazione e con l'obiettivo di incentivare l'uso della bicicletta a sostegno della mobilità sostenibile occorre mettere in campo politiche incisive anche nei confronti degli enti assicurativi pubblici che oggi sono istituzionalmente preposti non solo al risarcimento dei danni ma, soprattutto, alla prevenzione degli incidenti nel lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2:

              1) dopo il terzo periodo del terzo comma è inserito il seguente: «L'assicurazione opera, altresì, anche nel caso di utilizzo della bicicletta in sostituzione del mezzo di trasporto pubblico o per la copertura di percorsi brevi»;

              2) al quinto periodo, le parole: «in questo caso» sono sostituite dalle seguenti: «in questi casi»;

          b) all'articolo 210:

              1) dopo il terzo periodo del quinto comma è inserito il seguente: «L'assicurazione opera, altresì, anche nel caso di utilizzo della bicicletta in sostituzione del mezzo di trasporto pubblico o per la copertura di percorsi brevi»;

              2) al sesto periodo, le parole: «in questo caso» sono sostituite dalle seguenti: «in questi casi».


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