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PDL 5369-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5369-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3365)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

di concerto con il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
(RICCARDI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

e con il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
(GNUDI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 luglio 2012

(Relatore: STASI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) sul disegno di legge n. 5369.
La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 25 luglio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 5369.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        «Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5369 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                il provvedimento, ripartito in tre capi – i primi due dei quali corrispondenti agli argomenti indicati nel titolo – presenta un contenuto parzialmente omogeneo; esso reca, infatti, disposizioni che investono la materia della sicurezza dei cittadini, contenute sia al Capo I (che disciplina la materia delle comunicazioni all'autorità locale di pubblica sicurezza in relazione alla cessione di fabbricati e alla somministrazione di bevande alcoliche in circoli privati), e riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, che al Capo II (che reca interventi in materia di corsi di formazione per agenti di Polizia di Stato e per l'accesso ai relativi ruoli; di accesso ad alcune qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di flotta aerea, soccorso pubblico e difesa civile, di personale volontario nel Corpo dei vigili del fuoco, di destinazione di risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni di tale Corpo, di validità delle graduatorie per l'accesso ai relativi ruoli, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione); non appare invece riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale è inserito (il Capo II), l'articolo 6, che trasforma la Fondazione “Gaslini” di Genova – il cui scopo è la cura, la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza – da Ente di diritto pubblico, come tale posto sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato; non appaiono inoltre riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento le disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che recano misure volte al reperimento di risorse aggiuntive da destinare a specifici programmi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché le disposizioni di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, introdotti anch'essi nel corso dell'esame al Senato ed inseriti nell'ambito del nuovo capo II-bis (“Altre disposizioni”), che intervengono in materia di election day (escludendo che in tale giornata abbia luogo il rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso) e in materia di gestioni commissariali (prevedendo, in particolare, la salvezza degli effetti di alcune deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle conseguenti ordinanze, istitutive di gestioni commissariali in materia di viabilità); in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e

 

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d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

        sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

            esso, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione interviene, a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame al Senato, a modificare ulteriormente il termine di esercizio della delega conferita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), peraltro già differito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e che, allo stato, risulta già scaduto; la presenza di tale disposizione – che reitera quanto già avvenuto proprio in occasione del precedente differimento del termine per l'esercizio della delega in oggetto, previsto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 – integra, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che anche nel procedimento di conversione di un decreto-legge possa darsi luogo all'approvazione di disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

            sempre in relazione alla disposizione in questione, si segnala altresì che la stessa connette il differimento del termine per l'esercizio della delega alla finalità “di coordinare la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”, derivandone l'effetto per cui l'attuazione di tale finalità comporterebbe una integrazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega, che non contengono alcun riferimento né al coordinamento della riforma della Croce rossa italiana con gli interventi sul Corpo dei vigili del fuoco e sul servizio della protezione civile, né menzionano la realizzazione di un sistema nazionale di gestione delle emergenze;

        sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

            il decreto-legge, agli articoli 3, 3-bis, 4 e 4-bis, comma 3, reca disposizioni che si intersecano con altre contenute nell'ambito del decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), che, a sua volta, in più punti, (si vedano, in particolare, l'articolo 2, comma 7, l'articolo 5, commi da 2 a 4, e l'articolo 14, commi 2 e 8) interviene sulla disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non

 

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conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

                all'articolo 2, che introduce disposizioni in deroga all'obbligo di comunicazione di cessione di immobili, disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, prevedendo, in particolare, che la registrazione dei contratti di locazione o di comodato d'uso assorba tale obbligo, senza procedere alla modifica testuale della disposizione in questione;

                all'articolo 2-quater, comma 1, che, in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, reca una disciplina che fa sistema con quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e nel decreto legislativo n. 334 del 2000, nell'ambito dei quali dovrebbe essere correttamente collocata;

                all'articolo 3, commi 1 e 2, che, in relazione alla copertura dei posti rimasti disponibili, rispettivamente, di capo squadra e di capo reparto nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013 per la prima figura professionale e per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013 per la seconda figura professionale, incide in via non testuale, mediante una disposizione derogatoria transitoria, sugli articoli 12 e 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005; i successivi commi dell'articolo 3 incidono, invece, sia sull'ambito materiale del già richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005, che su quello della legge n. 521 del 1988, alla quale, in relazione alla disciplina delle procedure concorsuali, si sovrappone;

                all'articolo 3-bis, comma 1, primo e secondo periodo, che modifica in via non testuale l'articolo 7, commi 2 e 2-bis (introdotto, quest'ultimo, dal recentissimo decreto-legge n. 59 del 2012), della legge n. 353 del 2000, in materia di “Lotta attiva contro gli incendi boschivi”, mentre, al terzo periodo, laddove fa riferimento alle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro o sottosegretario delegato, si sovrappone a quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

                all'articolo 4, comma 2-bis, che modifica in via non testuale le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 217 del 2005, in materia di assunzione obbligatoria nel Corpo dei vigili del fuoco, disponendo l'estensione di tale istituto ai familiari del personale volontario;

 

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                all'articolo 4-bis, che, al comma 2 – laddove pone in capo ai soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali l'obbligo del versamento di un contributo – integra in maniera non testuale l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011, mentre, al comma 3, integra in maniera non testuale la legge n. 930 del 1980, in materia di servizi antincendi negli aeroporti;

                all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, che proroga in via non testuale il termine (contenuto all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011) di durata dei contratti a tempo determinato di personale impiegato presso gli sportelli unici per l'immigrazione;

            il decreto-legge procede altresì a ripristinare disposizioni recentemente abrogate ovvero a ridurre l'ambito applicativo di novelle di recentissima applicazione, integrando conseguentemente una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; in proposito, si segnalano:

                l'articolo 2-bis, che reintroduce, nell'ambito dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una disposizione relativa alla somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, in luogo di una disposizione recentemente abrogata ad opera dell'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

                l'articolo 6-ter, comma 2, che, laddove dispone che le modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 “non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo”, sembrerebbe determinare una sorta di reviviscenza dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal succitato decreto-legge n. 59, limitatamente a determinate gestioni commissariali. Peraltro, la medesima disposizione – la cui formulazione riecheggia quella di cui all'articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legge n. 59 del 2012, che già prevede la salvezza degli effetti di talune deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle conseguenti ordinanze di protezione civile – prevede che “a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3” del citato decreto-legge n. 59 del 2012, permettendo così di prorogare le gestioni commissariali indicate al comma 1 oltre i ristretti limiti temporali ivi previsti;

            il provvedimento contiene talune disposizioni che appaiono di dubbia portata normativa in quanto meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata ricorrendo ad espressioni quali “fermo restando”, “fatta salva”, (si vedano l'articolo 3, comma 5 e l'articolo 5, comma 2, secondo periodo), nonché disposizioni di incerta portata normativa; a tale ultimo proposito, si segnala in particolare, l'articolo 2-quinquies, che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli conseguiti all'esito

 

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di corsi di vario tipo del personale della Polizia di Stato con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale, non risultando chiaro quali siano i titoli – ottenuti prima dello svolgimento degli esami di maturità – tra i quali si intende stabilire l'equipollenza; si segnala altresì l'articolo 4-bis, comma 3, che si limita a stabilire che le attività di servizio antincendi espletate dai vigili del fuoco negli aeroporti con minor traffico aereo “sono a titolo oneroso”, senza ulteriormente specificare l'anzidetta previsione;

            il decreto-legge si rapporta, inoltre, alla normativa vigente procedendo talvolta mediante richiami effettuati in forma generica, errata o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, tra i richiami errati, l'articolo 2-quater, comma 1, lettera a), che esclude dal relativo ambito applicativo la “nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del (...) decreto n. 337 del 1982” ancorché nel suddetto decreto non si faccia menzione della figura dell'operatore tecnico (disciplinata invece nell'ambito del decreto legislativo n. 334 del 2000); e l'articolo 6-ter, comma 1, lettera b), che richiama, tra gli altri, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2011, che non risulta tuttavia emanato; tra i rinvii normativi formulati in modo impreciso, si richiama invece l'articolo 6-ter, comma 1, lettera a), che, in relazione ad emergenze in tema di viabilità, richiama l'intera ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, n. 3954 (che concerne numerose emergenze), in luogo del solo articolo 1 della stessa;

            il provvedimento reca talune clausole abrogative formulate in modo inappropriato; ad esempio, all'articolo 2, comma 5, dispone la soppressione, in luogo dell'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011; all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, nel trasformare l'ente pubblico Gerolamo Gaslini in Fondazione di diritto di privato, anziché disporre l'abrogazione della legge n. 897 del 1950 che ne disponeva l’“Erezione in ente di diritto pubblico”, prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni dalla stessa recate, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, “con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'Interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza”;

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il provvedimento, all'articolo 3-bis, comma 2, stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo articolo, in materia di coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013, introducendo conseguentemente una norma i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore e per la quale appare quindi dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto;

 

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        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il decreto-legge, secondo una prassi invalsa nei più recenti provvedimenti di urgenza, demanda l'attuazione di talune disposizioni piuttosto che ai soggetti politici responsabili dei singoli rami dell'amministrazione, ai rispettivi vertici burocratici; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2-ter, che, sia al comma 1 che al comma 2, prevede l'adozione di un decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, al quale demanda l'attuazione delle disposizioni introdotte in materia di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; in proposito si rileva altresì che il previgente articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che il comma 2 in questione è volto a sostituire, al comma 6 affidava gli stessi compiti ora demandati al decreto direttoriale in parola, ad un “regolamento del Ministro dell'Interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge” n. 400 del 1988;

            il provvedimento, all'articolo 4-bis, comma 2, demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica” e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti «atipici», di natura non regolamentare”;

        sul piano del coordinamento interno al testo:

            all'articolo 2-ter introduce, al comma 1, una disciplina transitoria in materia di corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; il successivo comma 2 reca invece la disciplina a regime, la quale acquisterà efficacia a seguito dell'entrata in vigore del decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza con il quale saranno definite le modalità attuative della medesima. Poiché tuttavia lo stesso comma 1 prevede, ai fini dell'attuazione del regime transitorio, che venga adottato un decreto direttoriale, al quale è affidato un contenuto sostanzialmente analogo a quello del decreto di cui al comma 2, non risulta chiara la portata applicativa del comma 1, tenuto conto che l'adempimento necessario per l'operatività del regime transitorio coincide con quello richiesto per l'entrata a regime della disciplina;

            infine, il disegno di legge è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) mentre non è corredato della relazione

 

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sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); in conformità a quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisce in merito all'esenzione dall'obbligo di redigerla “in quanto trattasi di atto normativo in materia di sicurezza interna (...)”;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2 (che intervengono in materia di assegnazione di somme per specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno); all'articolo 6 (che opera in materia di trasformazione della Fondazione “Gaslini” di Genova da ente pubblico in fondazione con personalità giuridica di diritto privato); all'articolo 6-bis (che interviene sulla disciplina dell’election day) e di cui all'articolo 6-ter (che introduce una specifica disciplina per talune gestioni commissariali in materia di viabilità), in quanto recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge;

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (destinata a differire fino al 30 settembre 2012 il termine della delega “per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute”, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, già differito dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, e ad introdurre altresì una nuova finalità che, ove attuata, determinerebbe una integrazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega) in quanto – tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 già richiamata – non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale, in particolare se destinate a prorogare o differire il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2-ter, che, ai commi 1 e 2, lettera a), capoverso articolo 6-bis, comma 7, prevede l'adozione di due decreti del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, ai quali demanda l'attuazione delle disposizioni in materia di corsi di formazione per allievo agente della Polizia di Stato, siano riformulate le

 

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anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da fonti secondarie del diritto;

                all'articolo 4-bis, comma 2, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                per quanto detto in premessa, nell'eventualità che non si proceda alla soppressione dell'intero articolo 6, si riformuli quanto meno la clausola abrogativa ivi contenuta, prevedendovi l'abrogazione della legge n. 897 del 1950;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 2-quater, comma 1, lettera a), si espunga il rinvio normativo ivi contenuto all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, sostituendolo con altro corretto;

            all'articolo 6-ter, comma 1, lettera b), si espunga il richiamo normativo, ivi contenuto, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2011, che non risulta essere stato emanato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

            per quanto detto in premessa, agli articoli 2-quinquies e all'articolo 4-bis, comma 3, si dovrebbe chiarire la portata normativa delle disposizioni da essi recate;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 2-ter, si dovrebbe chiarire la portata applicativa del comma 1, tenuto conto che l'adempimento necessario per l'operatività del regime transitorio dallo stesso previsto, coincide con quello richiesto dal comma 2 per l'entrata a regime della disciplina;

            all'articolo 6-ter, comma 1, lettera a), si dovrebbe circoscrivere il rinvio normativo ivi contenuto al solo articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, n. 3954.»

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            rilevato che l'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario;

            ritenuto che il processo di revisione della spesa pubblica e di reperimento delle risorse necessarie, anche in un momento di grave crisi economico-finanziaria, debba essere comunque attuato in modo razionale, selettivo e tale da non permettere forme qualificanti di tutela dei cittadini come quella rappresentata dal Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura;

            ritenuto altresì che il bilanciamento di interessi alla base della disposizione in esame, che ritiene recessivo l'interesse a dare un ristoro economico alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, appaia discutibile, per quanto si tratti di valutazione di merito di competenza della I Commissione;

            espresso l'auspicio che le risorse necessarie possano trovare ulteriori e diverse fonti di finanziamento; per quanto di competenza ed in considerazione del grave momento di crisi economico-finanziaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.

        

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 79 del 2012, che reca misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;

            considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, l'articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la definizione con decreto interministeriale dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;

            tenuto conto che il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, è materia che appartiene alla competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, delle regioni, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;

            ritenuto, quindi, opportuno valutare l'articolo in esame alla luce della garanzia costituzionale del suddetto riparto di competenze tra Stato e Regioni,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si sopprima l'articolo 2-quinquies.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5369 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa»;

            ritenuto che il testo in questione reca una serie di interventi positivi e importanti, a tutela della sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno;

            espresso, in particolare, apprezzamento per il contenuto dell'articolo 2 in considerazione dei positivi effetti che esso reca in termini di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle parti in occasione della stipula dei contratti di compravendita di immobili residenziali;

            considerato, tuttavia, che l'articolo 6-ter, inserito al Senato, introduce norme distoniche, sul piano generale, rispetto alla nuova disciplina sulla Protezione civile e sulla gestione delle emergenze recata dal decreto-legge n. 59 del 2012, nonché palesemente incoerenti con quanto convenuto alla Camera dei deputati, in occasione della conversione in legge del citato decreto-legge n. 59 del 2012, con raccoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno 9/5203, con il quale la Camera, con riferimento «alle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni» ha impegnato il Governo «ad individuare, entro il 31 dicembre 2012, tra le predette gestioni, ritenute di particolare interesse strategico, quali siano meritevoli di apposito provvedimento di proroga sino al completamento e all'entrata in esercizio delle relative opere»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            venga soppresso, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 6-ter del disegno di legge in esame.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (n. 5369 Governo, approvato dal Senato);

            esaminato in particolare l'articolo 2-bis che prevede per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati la necessità della comunicazione al questore ed estende l'applicazione degli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le altre attività per le quali è necessaria la comunicazione al questore;

            rilevato che tale disposizione sembra reintrodurre norme recentemente abrogate, con fini di semplificazione, dal decreto-legge n. 5 del 2012,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            a) sopprima la commissione di merito l'articolo 2-bis del decreto-legge.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5369, di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012, approvato dal Senato;

            considerato che il provvedimento mira a rafforzare l'efficienza e il coordinamento degli organismi deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, nella prospettiva della creazione di un adeguato sistema di gestione delle emergenze;

            segnalato l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, che introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato e modifica il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie;

            evidenziato l'articolo 2-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che reca norme concernenti le qualifiche tecnico-scientifiche dei ruoli della Polizia di Stato;

            osservato che l'articolo 2-quinquies dispone la definizione, con decreto interministeriale, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;

            rilevato che l'articolo 3 reca norme relative alla semplificazione dell'accesso alle strutture operative del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l'ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo;

            apprezzato l'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive e auspicato che tali graduatorie vengano contestualmente utilizzate, fino al loro esaurimento, sia per il turn-over che per necessari e urgenti potenziamenti di organico;

            evidenziato, infine, che l'articolo 5 proroga fino al 30 giugno 2012 la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza, delle unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questore;

            ritenuto che – pur a fronte di talune disposizioni di natura settoriale e di alcune norme di deroga rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, che potrebbero creare qualche perplessità se confrontate con il regime valido per analoghe categorie di lavoratori

 

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– vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo in ordine agli argomenti di competenza,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito la possibilità di mantenere una complessiva coerenza del provvedimento con riferimento ai profili concernenti l'organizzazione del lavoro pubblico (atteso che diverse norme derogano alla disciplina generale del pubblico impiego, producendo una frammentazione delle disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro per specifiche categorie) e delle relative strutture (si consideri, per tutte, la norma di delega relativa al riordino della Croce Rossa Italiana, che comporterà pesanti interventi anche dal punto di vista occupazionale e dell'organizzazione delle risorse umane), onde evitare pericolosi precedenti in materia.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5369 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa»;

            rilevato che l'articolo 6 del decreto-legge, nel disporre la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini da ente pubblico vigilato in ente privato, implicitamente abroga l'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;

            considerato che non appare chiara la natura dell'ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dall'articolo 6 – efficace con la pubblicazione del decreto-legge in esame – e l'effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre espressamente l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;

            b) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la fondazione «Gerolamo Gaslini» subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione e che, in assenza di specifica disciplina legislativa, la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.


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