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PDL 5330

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5330



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, ROSSOMANDO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di contumacia

Presentata il 28 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La questione dei tempi di durata dei processi è di centrale importanza in vista di un recupero, non più procrastinabile, di efficienza e di credibilità del sistema giudiziario.
      Non si tratta certo di una questione soltanto interna al settore della giustizia, perché lungaggini interminabili e arretrati di contenzioso ingestibili (questo specie per la giustizia civile) sono divenuti fattori macroeconomici che giustificano le scelte del mondo imprenditoriale, in particolare degli imprenditori esteri i cui capitali potrebbero oggi contribuire non poco al riavvio di meccanismi di crescita, di non allocare risorse e di non intraprendere attività nel nostro Paese.
      Ma l'ostacolo non è più solo la giustizia civile: fino ad oggi, e da vari anni, il problema dei tempi della giustizia penale è stato guardato da una prospettiva che ha impedito di predisporre soluzioni efficaci e di lungo periodo e i diritti dei cittadini che hanno necessità di una giustizia dai tempi ragionevoli sono tuttora per la gran parte in attesa di riconoscimento e di protezione.
      È dunque alla «buona politica» che occorre affidarsi, perché di soluzioni tecniche da porre in campo con probabile successo ve ne sono più di una.
      La presente proposta di legge vuole essere una risposta sistematica e concreta ai tempi della giustizia penale che non sacrifichi l'esigenza dello svolgimento dei processi e dell'effettività della pena.
      La proposta di legge, infatti, prevede la modifica del regime della contumacia: i processi conclusi a carico di imputati di fatto irreperibili, dichiarati contumaci, rischiano
 

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di essere processi che rimangono sulla carta e, qualora l'imputato venga successivamente reperito, il processo deve essere quasi sempre celebrato di nuovo. Sospendere il processo (e il corso della prescrizione) una volta accertata l'irreperibilità di fatto è una misura utile per razionalizzare il carico dei procedimenti. Occorre inoltre prevedere che il processo prosegua nei confronti dei coimputati e che, nell'interesse delle parti offese, acquisizioni urgenti e prove non più acquisibili possano essere raccolte dal tribunale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni degli articoli 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies».
      2. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 420-quater. – (Rinnovazione dell'udienza preliminare). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare di cui all'articolo 419 è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, a norma dell'articolo 148. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata a norma degli articoli 159, 161, comma 4, 165 o 169.
      2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione dell'udienza, salvo che, in presenza di più imputati e in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata, previa separazione della sua posizione processuale.

 

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      3. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

          a) se l'imputato nel corso del procedimento abbia nominato un difensore di fiducia;

          b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

      4. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione dell'udienza di cui al comma 2, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato ai fini della notificazione dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
      5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione dell'udienza:

          a) se le ricerche di cui al comma 4 abbiano avuto esito positivo e sia stata regolarmente effettuata la notificazione dell'avviso;

          b) se l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia;

          c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

      6. Nei casi previsti dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
      7. All'udienza di cui al comma 6 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi dell'articolo 444».

      3. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 420-quinquies. – (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 420-quater, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione dell'udienza, ordina

 

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di procedere in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
      2. Le disposizioni dell'articolo 420-quater non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza si svolga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
      4. L'imputato che, presente a un'udienza, non compare alle udienze successive, è considerato presente non comparso.
      5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, per forza maggiore o per un altro legittimo impedimento.
      6. Se la prova di cui al comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
      7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se l'udienza doveva essere sospesa ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma del medesimo articolo 420-quater».

      4. Dopo l'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:
      «Art. 420-sexies. – (Assenza dell'imputato in casi particolari). – 1. Qualora il giudice abbia disposto di procedere in

 

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assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura dell'udienza il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, il giudice può procedere separatamente».

      5. Al comma 2-bis dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «420-quinquies e 420-sexies».
      6. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «3-bis) sospensione del processo penale nei casi di assenza dell'imputato all'udienza di cui agli articoli 420-quater, 420-quinquies o 420-sexies del codice di procedura penale».


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