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PDL 5316

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5316



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Presentata il 26 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'agricoltura italiana sta attraversando un periodo difficile e complesso non soltanto a causa della crisi economica e finanziaria di rilevante gravità che sta caratterizzando gli anni in corso, ma anche a causa della competizione, oltre il limite della tollerabilità, di Paesi che presentano costi di produzione notevolmente inferiori. A livello europeo, inoltre, le decisioni relative ai negoziati attualmente in corso sulle future linee d'indirizzo della riforma della politica agricola comune (PAC) e sul progetto di distribuzione delle risorse finanziarie, basato sulle superfici, penalizzano in maniera rilevante l'agricoltura del nostro Paese.
      È del tutto evidente, pertanto, che l'Italia potrà continuare ad avere un'importante agricoltura (attualmente siamo i primi dell'Europa a 27 per valore aggiunto) solo se il processo di ristrutturazione potrà giovarsi dell'apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani, normalmente più predisposti all'innovazione.
      La presente proposta di legge non ha certamente l'aspirazione di risolvere le numerose e rilevanti criticità che investono il settore agricolo e agroalimentare italiano, ma intende rimuovere alcuni degli ostacoli all'insediamento e allo sviluppo dell'imprenditoria, in particolare giovanile, in agricoltura. Le disposizioni previste promuovono il ricambio generazionale nel settore agricolo, introducendo agevolazioni in favore dei giovani agricoltori e favorendo la presenza di giovani imprenditori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A tale proposito occorre rilevare come la disoccupazione giovanile desti forti preoccupazioni, a livello internazionale ed europeo e, in particolare, a livello del nostro Paese.
 

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      La complessa congiuntura economica internazionale, la continua evoluzione dei mercati e l'ingresso negli stessi di nuove aree produttive mondiali e di nuovi scenari impongono serie e approfondite scelte in merito alle politiche per l'imprenditoria giovanile, tali da fornire un valido sostegno ai giovani per accedere al mercato del lavoro, avviando una propria impresa e contribuendo allo sviluppo economico e finanziario.
      Le iniziative poste in essere dovranno pertanto stimolare l'imprenditoria giovanile, come un elemento fondamentale su cui focalizzare le iniziative e le scelte del Paese, in una prospettiva vera di ripresa economica, in particolare nel settore agricolo.
      Le disposizioni della proposta di legge sono quindi finalizzate a dare nuovo impulso all'attività agricola, anche e soprattutto favorendo l'insediamento di nuove generazioni di imprenditori agricoli e assegnando allo spirito imprenditoriale giovanile una funzione centrale per lo sviluppo del settore.
      L'articolo 1 indica la finalità della legge, consistente nel favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'agevolazione per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. L'articolo 2 reca una serie di definizioni. L'articolo 3 prevede un regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori. L'articolo 4 prevede agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. L'articolo 5 prevede un credito d'imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli. L'articolo 6 detta disposizioni in materia di accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli. L'articolo 7 prevede misure per favorire l'accesso al microcredito di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. L'articolo 8 prevede misure per gli investimenti in ricerca e in sviluppo in favore dei giovani imprenditori agricoli. Con l'articolo 9 si propone una revisione della destinazione delle terre demaniali a vocazione agricola. L'articolo 10, infine, detta le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
      In sintesi, in considerazione della necessità e dell'urgenza di interventi efficaci nel settore agricolo, al fine di perseguire quel ricambio generazionale che da ormai troppi anni viene invocato dagli operatori del settore ma anche dalle istituzioni, la proposta di legge, nella convinzione di non deludere le aspettative delle nuove generazioni, intende agevolare l'ingresso dei giovani riducendo i costi sostenuti dalle aziende, facilitando l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni, in conformità alle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale stabilite dall'Unione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, ha come finalità la promozione, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, di interventi per assicurare il ricambio generazionale nel settore agricolo, mediante agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per giovani imprenditori agricoli si intendono i soggetti:

          a) di età inferiore a quaranta anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

          b) che dimostrano di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;

          c) che presentano un progetto aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

      2. Ai fini della presente legge, per adattamento strutturale dell'azienda dopo il primo insediamento si intendono gli investimenti materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea.
      3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, gli investimenti di cui al comma 2 devono essere specificati nel progetto aziendale di cui alla lettera c) del comma 1 e devono essere effettuati entro ventiquattro mesi

 

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dalla data di insediamento di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le competenze professionali minime di cui alla lettera b) del comma 1 e le modalità di valutazione del progetto aziendale di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

Art. 3.
(Regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori agricoli).

      1. I giovani imprenditori agricoli che avviano un'attività d'impresa, anche in forma associata, nel settore agricolo e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.
      2. I soggetti di cui al comma 1 sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi successivi.
      3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ai soggetti in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi.
      4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

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Art. 4.
(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate).

      1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dai seguenti:
      «5. Dal 1° gennaio 2013, i giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in reti di imprese ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, o in organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria, purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani in possesso delle citate qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.
      5-bis. L'aliquota del 50 per cento di cui al comma 5 è ridotta al 30 per cento qualora si tratti di donne».

Art. 5.
(Credito d'imposta a favore dei giovani imprenditori agricoli).

      1. Ai giovani imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

 

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9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti materiali o immateriale che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

Art. 6.
(Misure per favorire l'accesso al credito).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, in favore dei soggetti di età inferiore a quaranta anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 riguardano tutti i tipi di contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso

 

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EURIBOR da applicare nei periodi di validità del contratto.
      3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un apposito fondo di garanzia con dotazione pari a 10 milioni di euro.

Art. 7.
(Misure per favorire l'accesso al microcredito).

      1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole: «a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «a persone fisiche, società di persone, società cooperative o giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età in possesso delle citate qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale».

Art. 8.
(Investimenti in ricerca e in sviluppo).

      1. Ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a quaranta anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore agricolo, in collaborazione con istituti di ricerca, volto ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto nel processo di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile ai sensi

 

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di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Destinazione delle terre demaniali a vocazione agricola).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola essi sono assegnati, con la mediazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a giovani che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3-ter. Le regioni e gli enti locali che hanno acquisito i beni di cui al comma 3 e secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 4 destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola».

 

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Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le maggiori entrate previste ai sensi del comma 2.
      2. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;

          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;

          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;

          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».


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