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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5316 |
1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, ha come finalità la promozione, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, di interventi per assicurare il ricambio generazionale nel settore agricolo, mediante agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.
1. Ai fini della presente legge, per giovani imprenditori agricoli si intendono i soggetti:
a) di età inferiore a quaranta anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
b) che dimostrano di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;
c) che presentano un progetto aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
2. Ai fini della presente legge, per adattamento strutturale dell'azienda dopo il primo insediamento si intendono gli investimenti materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, gli investimenti di cui al comma 2 devono essere specificati nel progetto aziendale di cui alla lettera c) del comma 1 e devono essere effettuati entro ventiquattro mesi
1. I giovani imprenditori agricoli che avviano un'attività d'impresa, anche in forma associata, nel settore agricolo e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi successivi.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ai soggetti in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi.
4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dai seguenti:
«5. Dal 1° gennaio 2013, i giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in reti di imprese ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, o in organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria, purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani in possesso delle citate qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.
5-bis. L'aliquota del 50 per cento di cui al comma 5 è ridotta al 30 per cento qualora si tratti di donne».
1. Ai giovani imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, in favore dei soggetti di età inferiore a quaranta anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 riguardano tutti i tipi di contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole: «a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «a persone fisiche, società di persone, società cooperative o giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età in possesso delle citate qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale».
1. Ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a quaranta anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore agricolo, in collaborazione con istituti di ricerca, volto ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto nel processo di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile ai sensi
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola essi sono assegnati, con la mediazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a giovani che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali che hanno acquisito i beni di cui al comma 3 e secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 4 destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola».
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le maggiori entrate previste ai sensi del comma 2.
2. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».
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