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PDL 5248

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5248



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CENTEMERO, FRASSINETTI, BARBIERI, MAZZUCA, PALMIERI

Modifiche alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernenti l'istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche

Presentata il 30 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, finalizzato, tra l'altro, alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, alla formazione del personale scolastico e alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l'incremento dell'offerta formativa.
      Nel corso degli ultimi quindici anni si è assistito a una profonda trasformazione del sistema scolastico, per cui oggi è necessario prevedere alcune innovazioni e modifiche che rendano più efficaci ed attuali gli obiettivi e le finalità perseguite attraverso l'istituzione di un nuovo Fondo che sostituisca il precedente.
      La presente proposta di legge, composta da quattro articoli, interviene appunto con tale finalità e, attraverso modifiche alla legge n. 440 del 1997, istituisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di seguito «Fondo», con obbiettivi pressoché assimilabili a quelli dell'attuale Fondo della stessa legge n. 440 del 1997.
      Tra gli obiettivi del Fondo vi sono: la piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo finalizzata al successo formativo; la realizzazione di interventi per i bisogni educativi speciali; la piena attuazione di programmi di istruzione, formazione e lavoro, nonché di alternanza tra scuola e lavoro; lo sviluppo della formazione continua; interventi diretti alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia
 

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del sistema scolastico; la realizzazione di interventi perequativi che consentano l'incremento dell'offerta formativa; la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
      Si prevedono inoltre ulteriori utilizzazioni del Fondo per assicurare l'autonomia organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali diretti alla costituzione di campus o di poli formativi o di poli tecnico – professionali, mettendo in rapporto i fabbisogni formativi e professionali di un territorio con gli obiettivi educativi delle scuole e con le aspettative degli studenti.
      Il Fondo rappresenta, inoltre, un importante strumento per diffondere la conoscenza della cultura delle comunità territoriali, attraverso la realizzazione di moduli appositi, di iniziative didattiche e di laboratorio dedicate alla storia, alla geografia, alla lingua e alla cultura di uno specifico territorio, nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa.
      Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana le direttive che definiscono annualmente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate a tali interventi, le modalità di gestione degli stessi nonché i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali attribuire le risorse alle istituzioni scolastiche autonome.
      Si prevede, inoltre, l'adozione di un sistema di monitoraggio, di controllo e di valutazione riguardante l'efficacia e l'efficienza degli interventi finanziati, sulla base dei criteri citati, da parte degli uffici scolastici regionali, in collaborazione con l'amministrazione centrale e con le agenzie competenti.
      Per quanto concerne le disponibilità del Fondo, esse sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in attuazione delle sue direttive.
      Si ricorda che la dotazione iniziale del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 è stata individuata in 100 miliardi di lire per l'anno 1997 (pari a 51.645.690 euro), in 400 miliardi di lire per l'anno 1998 (pari a 206.582.760 euro) e in 345 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999 (pari a 178.177.630 euro). Attualmente, nel bilancio 2012 il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è iscritto al capitolo 1270 (rimodulabile) con uno stanziamento di competenza, a decorrere dal 2012, pari a 89.564.000 euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – (Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche).1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato “Fondo”. Al Fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del medesimo Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      2. Il Fondo è destinato:

          a) alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo ai fini del successo formativo;

          b) alla realizzazione di azioni e di percorsi di orientamento;

          c) alla realizzazione di interventi per i bisogni educativi speciali;

          d) alla piena attuazione di programmi di istruzione, formazione e lavoro e di alternanza tra scuola e lavoro;

          e) allo sviluppo della formazione continua;

          f) a interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;

          g) alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa;

 

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          h) alla realizzazione di interventi integrati, per la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

      3. Il Fondo può essere utilizzato per realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale che intendono costituire d'intesa tra loro, centri scolastici polivalenti denominati “campus” o “poli informativi”, ovvero i poli “tecnico-professionali”, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus o dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
      4. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura delle comunità territoriali, nell'ambito dell'autonomia didattica, il Fondo può essere altresì utilizzato per la realizzazione di specifici moduli, di unità didattiche e di iniziative, anche laboratoriali, dedicate alla storia, alla geografia, alla lingua e alla cultura di ciascun territorio, come ampliamento dell'offerta formativa.
      5. Le disponibilità di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo».

 

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Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – (Direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca). – 1. Con una o più direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti annualmente:

          a) gli interventi prioritari, sulla base del monitoraggio effettuato;

          b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

          c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse alle istituzioni scolastiche autonome.

      2. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al Fondo e delle politiche nazionali adottate per il sistema di istruzione e formazione, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziati».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Valutazione). – 1. Gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con l'amministrazione centrale e con le agenzie competenti, sono tenuti ad adottare sistemi di monitoraggio, di controllo e di valutazione sull'efficacia, sull'efficienza, sull'economicità e sull'impatto degli interventi finanziati, in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

 

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      2. Gli esiti del monitoraggio, del controllo e della valutazione di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti in considerazione ai fini dell'eventuale modifica della definizione degli interventi e dei criteri all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), e della ripartizione delle risorse alle istituzioni scolastiche autonome».

Art. 4.

      1. Il titolo della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche».


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