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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5248 |
1. L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – (Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche). – 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato “Fondo”. Al Fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del medesimo Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il Fondo è destinato:
a) alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo ai fini del successo formativo;
b) alla realizzazione di azioni e di percorsi di orientamento;
c) alla realizzazione di interventi per i bisogni educativi speciali;
d) alla piena attuazione di programmi di istruzione, formazione e lavoro e di alternanza tra scuola e lavoro;
e) allo sviluppo della formazione continua;
f) a interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;
g) alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa;
h) alla realizzazione di interventi integrati, per la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo può essere utilizzato per realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale che intendono costituire d'intesa tra loro, centri scolastici polivalenti denominati “campus” o “poli informativi”, ovvero i poli “tecnico-professionali”, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus o dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
4. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura delle comunità territoriali, nell'ambito dell'autonomia didattica, il Fondo può essere altresì utilizzato per la realizzazione di specifici moduli, di unità didattiche e di iniziative, anche laboratoriali, dedicate alla storia, alla geografia, alla lingua e alla cultura di ciascun territorio, come ampliamento dell'offerta formativa.
5. Le disponibilità di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo».
1. L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca). – 1. Con una o più direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti annualmente:
a) gli interventi prioritari, sulla base del monitoraggio effettuato;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse alle istituzioni scolastiche autonome.
2. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al Fondo e delle politiche nazionali adottate per il sistema di istruzione e formazione, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziati».
1. Dopo l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Valutazione). – 1. Gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con l'amministrazione centrale e con le agenzie competenti, sono tenuti ad adottare sistemi di monitoraggio, di controllo e di valutazione sull'efficacia, sull'efficienza, sull'economicità e sull'impatto degli interventi finanziati, in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
1. Il titolo della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche».
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