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PDL 5292

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5292



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAMPERI, FERRANTI, TENAGLIA, BELLANOVA, BRAGA, BRANDOLINI, BURTONE, CODURELLI, DELFINO, D'INCECCO, FOGLIARDI, FRONER, LO MORO, LULLI, MARANTELLI, MELIS, MOTTA, RAMPI, ROSSA, ANTONINO RUSSO, SANGA, SCHIRRU, SERVODIO, SIRAGUSA, VELO, VICO

Modifiche al codice di procedura civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernenti la disciplina dell'esecuzione civile e l'ordinamento degli ufficiali giudiziari

Presentata il 18 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Un moderno ordinamento democratico deve garantire senz'altro l'efficienza dei suoi apparati e dei meccanismi destinati all'ordinato svolgimento della vita quotidiana. È pertanto una finalità primaria che la giustizia civile, indispensabile strumento regolatore dei conflitti e meccanismo di promozione di libertà nella legalità, possa risultare efficiente, ma soprattutto effettiva, in grado cioè di assicurare a colui cui ha solennemente, con il processo di cognizione, riconosciuto la validità delle sue ragioni, fargli conseguire l'effettivo soddisfacimento.
      Eppure, il declino del servizio della giustizia ha interessato non solo il processo di cognizione, ma soprattutto il processo di esecuzione: accade assai sovente che le sentenze dei giudici, pronunciate dopo anni di attesa e con il dispendio di ingenti risorse processuali del singolo e della collettività, rimangano decisioni virtuali allorché, in caso di non adempimento spontaneo dei precetti ivi contenuti da parte del soccombente, la controparte si
 

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ritrova in una situazione di sostanziale impotenza, a causa dell'inefficienza e dell'inefficacia degli strumenti e dell'organizzazione del processo esecutivo.
      Si produce, in altre parole, a danno del cittadino una forma di sostanziale denegatio iustitiae in violazione dei princìpi costituzionali attinenti alla garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale di diritti e di interessi legittimi.
      Ciò contrasta in modo manifesto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione che prevede un nuovo modello processuale (quello del «giusto processo») destinato ad avere una funzione centrale nell'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza.
      Infatti, il valore della «giustizia giusta e concreta» di cui all'articolo 111, primo comma, della Costituzione, che deve necessariamente connotare il modello costituzionale del processo, è volto a condizionare anche le singole fasi del processo di esecuzione nel senso dell'efficacia e dell'effettività della tutela.
      Nonostante una stagione di importanti interventi legislativi sul processo esecutivo, mirati soprattutto a regolarne lo svolgimento, l'organo istituzionalmente preposto allo svolgimento di gran parte delle attività, spesso non definibili come giurisdizionali in senso stretto, cioè l'ufficiale giudiziario, tuttora si trova, spesso, privo di adeguati mezzi di azione e, quindi, in una condizione di sostanziale paralisi.
      Assume pertanto valenza primaria la necessità di continuare sulla strada, già intrapresa, di una riforma del processo di esecuzione tale da rendere efficace la tutela giurisdizionale, consentendo il celere adempimento, anche coattivo, delle statuizioni contenute nella sentenza del giudice per l'attuazione effettiva del diritto accertato.
      La ratio di siffatta riforma, contenuta nella presente proposta di legge, risiede nell'esigenza di snellimento e di efficacia del processo esecutivo e nella contrazione dei tempi di durata dei passaggi procedimentali, grazie anche all'attribuzione di un maggiore impegno lavorativo in capo al personale della giustizia, mediante un più flessibile e più razionale impiego di tutte le professionalità.
      In particolare, è necessario valorizzare maggiormente la professionalità dell'ufficiale giudiziario mediante una progressiva riforma strettamente connessa e coordinata con la progressione del personale giudiziario, che abbia come fondamento una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane collocate nelle diverse posizioni economiche della figura professionale, nonché una maggiore razionalizzazione della forza lavoro in seguito all'attuazione del piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia.
      I compensi, collegati all'emersione di risultati positivi per l'utente, non graveranno in alcun modo sull'erario.
      In questa prospettiva si giustificano gli emolumenti previsti specificamente per alcune attività particolarmente significative per l'efficacia del processo, quali l'immissione in possesso nelle procedure di rilascio, il servizio di rilevazione fotografica, le operazioni di vendita, gli inventari e i verbali di constatazione, tutte funzioni esercitate dall'ufficiale giudiziario con un rilevante risparmio di spesa sia per l'erario che per il cittadino utente.
      Si evidenzia, in particolare, che la presente proposta di legge non comporta oneri per lo Stato ma, al contrario, realizza maggiori introiti per l'erario e in particolare per il Ministero della giustizia: maggiori introiti derivanti dal fondo spese di ufficio, con il quale gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) possono provvedere all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici.
      Una novità rilevante è rappresentata dalla possibilità per le parti richiedenti di provvedere al pagamento dei proventi e dei rimborsi delle spese mediante accredito direttamente sul conto dell'UNEP procedente o a mezzo di altri strumenti informatici o telematici, modernizzando così le procedure contabili dei singoli uffici, snellendo le attività di ricezione degli atti, alleggerendo i disagi dell'utenza e garantendo all'amministrazione l'immediata disponibilità delle somme.
 

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      L'assegnazione dei predetti servizi agli UNEP consente immediatamente un risparmio di spesa per il dimezzamento dei costi relativi ai compensi; inoltre, grazie alla specifica riconosciuta professionalità degli ufficiali giudiziari, è ragionevole aspettarsi un sensibile aumento dell'entità del recupero dei crediti. In questo senso è prevista l'attribuzione di specifiche funzioni in materia di indagini tributarie e patrimoniali, esercitabili d'ufficio esclusivamente dall'ufficiale giudiziario, per la ricerca dei beni aggredibili dall'azione esecutiva.
      Sempre nella direzione di un risparmio di spesa, anche per il cittadino utente, connesso a un aumento dell'efficienza dei servizi, è prevista l'assegnazione agli UNEP, mediante l'utilizzo della rete internet, della pubblicità degli atti esecutivi, corredati eventualmente di fotografie e di planimetrie (articolo 490 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente proposta di legge).
      Fondamentale contributo a tale fine è l'istituzione di un Bollettino ufficiale delle aste immobiliari, anch'esso pubblicato nella rete internet, che riunisce tutte le forme di pubblicità attualmente previste (che restano in vigore come forme di pubblicità ulteriori e di «rinforzo») in un unico portale, dai costi molto contenuti e a carico delle parti come corrispettivo della maggiore efficienza dal processo, direttamente consultabile in rete da tutti gli interessati.
      Immediati sono anche gli effetti positivi per l'erario in quanto i compensi pagati dagli utenti andranno direttamente a sostenere i costi dell'amministrazione della giustizia.
      Le esigenze di certezza sono garantite dall'istituzione di un apposito registro in cui l'ufficiale giudiziario annota tutti i dati fondamentali delle pubblicazioni.
      Sono stati previsti dei correttivi nella procedura del pignoramento mobiliare, per porre rimedio ad alcune incongruenze e per ridurre i tempi di alcuni passaggi, nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza. In particolare, si prevede che la dichiarazione di domicilio del debitore sia fatta direttamente all'ufficiale giudiziario, sgravando così le cancellerie da onerosi adempimenti e, al contempo, rendendo più agevole per il debitore l'assolvimento di questo suo onere, funzionale ad un più celere e ordinato svolgimento dell'intero processo esecutivo.
      Inoltre, è regolamentato, con maggiore precisione, il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 492, quarto comma, del codice di procedura civile, eliminando la disparità di trattamento tra il debitore rinvenuto nel proprio domicilio e il debitore assente e ovviando ad alcune significative difficoltà operative.
      È altresì disciplinata in modo puntuale la materia delle ricerche all'anagrafe tributaria e all'archivio telematico dei conti correnti bancari e dei rapporti finanziari da parte degli ufficiali giudiziari, prevedendo l'istituzione di un apposito registro nel quale annotare le ricerche effettuate.
      Ispirata a criteri di celerità e di efficacia dell'azione esecutiva è, poi, la soluzione dell'immediata sottoposizione al vincolo del pignoramento, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, di eventuali beni e crediti rinvenuti mediante le ricerche telematiche.
      Di rilievo è anche la possibilità data all'ufficiale giudiziario di utilizzare gli strumenti telematici o informatici per la vendita di beni mobili, volta all'aumento dell'efficacia dei servizi con un'enorme riduzione di costi.
      All'articolo 4 della presente proposta di legge è stabilita un'importante misura di semplificazione e di snellimento della procedura del pignoramento presso terzi, prevedendo la possibilità per il terzo di effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario procedente la dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile.
      All'articolo 5 della presente proposta di legge è prevista una maggiore incisività dell'azione esecutiva attraverso una rapida richiesta di trascrizione del pignoramento nei registi immobiliari da parte dell'ufficiale giudiziario.
 

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      Un'importante innovazione con modifica alla disciplina in materia di esecuzione civile è contemplata dall'articolo 6 della presente proposta di legge che prevede una attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose, con un intervento di constatazione affidato all'ufficiale giudiziario sul modello del constat francese, agile e snello, in grado di risolvere in radice le potenziali contestazioni – normalmente articolate sul modello dell'opposizione a esecuzione con i suoi ordinari tre gradi di giudizio di cognizione – su circostanze di fatto indispensabili non solo e non tanto per porre in esecuzione un titolo esecutivo, ma per verificare se vi sia stato o meno lo spontaneo adempimento da parte del soggetto condannato.
      Va nella direzione di un adeguamento del nostro ordinamento a quelli più evoluti dell'area dell'Unione europea la previsione, contenuta nell'articolo 7 della presente proposta di legge, di un mandato di pagamento affidato in una prima fase a un organo privo di funzioni giurisdizionali in senso stretto nell'ambito di un procedimento di ingiunzione cosiddetto «puro».
      Com’è noto, l'attuale procedimento di ingiunzione previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile appartiene alla categoria degli accertamenti definiti da un'autorevole dottrina come «accertamenti con prevalente funzione esecutiva», in quanto caratterizzati dall'esigenza di ottenere la rapida formazione del titolo esecutivo al fine di promuovere quanto prima l'azione forzata. Nella prima fase di questo procedimento, pertanto, ossia quella che avviene inaudita altera parte, non si riscontrano, a ben vedere, i caratteri di una cognizione di valenza giurisdizionale vera e propria, bensì quelli di un accertamento di natura meramente documentale, rapido e sommario, volto alla constatazione della presenza di determinati elementi formali (atto scritto, fattura commerciale, titoli di credito eccetera) idonei ex lege a fare presumere l'esistenza del credito. L'ampiezza dei poteri giurisdizionali in senso lato comunque riconosciuti al giudice configura il modello di ingiunzione accolto dal codice di procedura civile come un sistema misto, a metà tra il monitorio puro – in cui la semplice opposizione del debitore ingiunto basta a privare di efficacia il provvedimento e a introdurre il successivo giudizio a cognizione piena – e quello documentale – in cui invece, in presenza di determinati presupposti, il decreto potrebbe costituire titolo immediatamente esecutivo e dare luogo a un giudicato in mancanza di opposizione.
      Nella proposta di legge si prefigura un procedimento monitorio puro, che si aggiunge a quello già disciplinato dal codice di procedura civile. Esso conserva, rispetto all'altro, l'iniziale compressione del contraddittorio dinanzi a documenti particolarmente significativi ma, proprio per l'assenza di valutazioni stricto sensu giurisdizionali, dà sempre la possibilità al debitore ingiunto di proporre opposizione senza altre conseguenze sfavorevoli.
      Si tratta, pertanto, di un rito cosiddetto «a contraddittorio differito ed eventuale» che deve vedere, nella sua prima fase, un ruolo più attivo e diretto dell'organo esecutivo, l'ufficiale giudiziario, quantomeno circoscritto ad alcuni casi, senza comportare il sacrificio delle garanzie dei cittadini, salvaguardate sia dal successivo ed eventuale giudizio «a cognizione piena» che caratterizza il giudizio di opposizione, sia dalla previsione che in nessun caso il mandato di esecuzione formulato dall'ufficiale giudiziario assume efficacia di cosa giudicata.
      La proposta di legge prevede, infatti, che in determinati casi, quando il «credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito» (articolo 656-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 7 della presente proposta di legge), il creditore possa evitare le procedure e i costi del rito monitorio ordinario e accedere a un procedimento molto più rapido, efficace ed efficiente, legato all'intervento diretto dell'ufficiale giudiziario e che si esaurisce nella predisposizione di un procedimento sommario, esecutivo e semplificato per l'emissione
 

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rapida di un titolo esecutivo, che però non pregiudica il merito. Ciò perché a tali documenti scritti, specie a quelli di diretta provenienza dal debitore e ai titoli di credito, che danno un rapido e immediato riscontro circa la fondatezza della domanda, è collegata, per volontà del legislatore, la forte probabilità di esistenza del credito.
      Con la presente proposta di legge si ottiene, limitatamente ai casi indicati, il superamento delle lungaggini legate alla complessità dell'attuale procedimento monitorio strutturato in modo bifasico, che prevede la cognizione del giudice, risultata superflua laddove, in presenza di un accertamento meramente formale sull'esistenza di documenti scritti e sulla loro idoneità a fondare la presunzione dell'esistenza del credito in base a regole di comune esperienza, questo ben può essere sostituito dall'intervento dell'ufficiale giudiziario.
      In tali casi è sgravata da inutili incombenze e fortemente snellita l'attività della cancelleria e della magistratura legata al collegamento delle due fasi processuali (deposito dell'istanza – emanazione del decreto – opposizione – instaurazione del giudizio di opposizione).
      Non ultima, si sottolinea la necessità di adeguare sempre più la figura dell'ufficiale giudiziario italiano a quella dell'ufficiale giudiziario europeo, rispetto alla quale la proposta di legge presenta perfino caratteri di avanguardia e di innovazione in confronto alle più evolute funzioni svolte in Europa dall'organo corrispondente all'ufficiale giudiziario italiano.
      Emerge, più in generale, la necessità di valorizzare la figura professionale dell'ufficiale giudiziario, in una prospettiva di accelerazione e di razionalizzazione delle procedure, finalizzate al conseguimento di risultati di efficienza e di efficacia dell'azione esecutiva nel pieno rispetto dei princìpi generali del processo civile.
      In tale contesto sono assegnate all'ufficiale giudiziario ulteriori attribuzioni di natura esecutiva e di accertamento, funzionali a riconoscerne e ad accrescerne la professionalità e il ruolo attivo e determinante sia all'interno del processo esecutivo sia nella fase stragiudiziale. A tale fine l'articolo 10 della presente proposta di legge prevede l'assegnazione alla competenza degli ufficiali giudiziari, in particolare, degli atti di notorietà, delle asseverazioni e dichiarazioni giurate, dei verbali di constatazione e di inventario, dell'autenticazione di sottoscrizioni nonché della procedura relativa alla vendita, alla quale l'ufficiale giudiziario può provvedere anche in qualità di commissionario.
      Con l'effetto di una notevole semplificazione e di una sensibilmente maggiore economicità della procedura, attraverso il passaggio di funzioni di natura amministrativa dal giudice all'ufficiale giudiziario, si prevede che, nel caso di vendita realizzata dall'ufficiale giudiziario promossa da un unico creditore pignorante, si evita l'ulteriore passaggio innanzi al giudice dell'esecuzione per l'assegnazione della somma, stabilendo che a tale incombenza, in assenza di contestazioni del debitore, provvede direttamente l'ufficiale giudiziario, al fine di alleggerire il giudice di tutte quelle attività sostanzialmente estranee e, comunque, superflue rispetto alla sua funzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Pubblicità elettronica delle vendite).

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

          «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, nonché delle fotografie e delle planimetrie ad essa allegate, è altresì inserito in appositi siti internet e nel sito internet del Bollettino ufficiale delle aste immobiliari almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto e con permanenza nei siti internet fino al termine o alla data medesimi.
      Se il valore del bene della singola procedura supera 1.000 euro, il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito e pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto di cui al secondo comma, su di uno o più dei quotidiani di informazione locali o nazionali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Ai fini di cui al presente comma, sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona interessata.

          Nell'avviso di cui al secondo e al terzo comma è omessa l'indicazione del debitore».

      2. L'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

 

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civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» è sostituito dal seguente:
      «Art. 169-quinquies. – (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). – I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice e le vendite per via telematica, al termine di ciascun mese trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e al coordinatore dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo, con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.
      I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice e le vendite per via telematica, accreditano, altresì, al coordinatore dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, entro il mese successivo alla vendita, gli importi dei compensi previsti e recuperati per effetto della vendita».

      3. All'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «È istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (BUAI) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili e immobili previsti dal secondo comma dell'articolo 490 del codice, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque

 

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da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.
      Il BUAI è tenuto a cura dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti avente sede nel capoluogo del distretto in cui si trova l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito internet, secondo le modalità, i requisiti tecnici e operativi, nonché i compensi e i costi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
      La richiesta di pubblicazione dei documenti d'asta nel BUAI deve essere presentata all'ufficiale giudiziario a cura e previa anticipazione, a pena di improcedibilità, delle spese da parte del creditore istante o dell'altro soggetto a carico del quale è posta dal giudice.
      Su richiesta della parte richiedente la pubblicazione o dell'autorità giudiziaria, l'ufficiale giudiziario rilascia un'attestazione da cui risultano la data di inserimento o di reinserimento degli atti per la pubblicazione nel sito internet del BUAI nonché il tempo di permanenza nel sito degli stessi.
      Le richieste devono essere redatte, a pena di irricevibilità, su supporto informatico nel formato stabilito dal decreto del Ministro della giustizia di cui al terzo comma o, nelle more dell'emanazione del decreto, nel formato corrispondente a quelli commerciali più diffusi.
      I compensi di cui al terzo comma, al netto dei costi e delle spese d'ufficio previsti dall'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, da destinare all'informatizzazione e alla gestione dei sistemi informatici degli UNEP, sono attribuiti all'UNEP del luogo dove sono state richieste le pubblicazioni e sono suddivisi in quote uguali tra gli ufficiali giudiziari e i funzionari dell'UNEP.
      In conformità al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia di cui al terzo comma, è istituito un apposito registro, anche informatico, nel quale l'ufficiale giudiziario indica la data di richiesta,
 

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il numero della procedura o la data del provvedimento, i dati delle parti, la data di inserimento dei dati nel sito internet del BUAI, l'eventuale data di reinserimento dei medesimi dati, nonché il tempo di permanenza dei documenti d'asta nello stesso sito internet.
      La prova dell'avvenuto inserimento dei documenti nei siti internet di cui al primo e al secondo comma e della loro pubblicazione con le modalità previste dal presente articolo è condizione di procedibilità e di validità della vendita; la mancata acquisizione della prova, a cura degli interessati o acquisita d'ufficio, impedisce al giudice o al funzionario dell'UNEP di procedere alla vendita.
      La pubblicazione in siti internet diversi da quelli previsti dal primo e dal secondo comma è vietata e la relativa violazione può essere rilevata d'ufficio e fatta valere, ferma restando la responsabilità civile, contabile e disciplinare, da chiunque abbia interesse mediante la presentazione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 617 del codice»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pubblicità degli avvisi tramite internet. Bollettino ufficiale delle aste immobiliari».

Art. 2.
(Pignoramento e vendite).

      1. All'articolo 492 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione o l'elezione può essere raccolta al momento della notifica mediante annotazione nella relazione ovvero redatta nel verbale dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento;

          b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di assenza del debitore, l'invito gli è rivolto con atto separato redatto e notificato dall'ufficiale giudiziario»;

 

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          c) il settimo comma è sostituito dal seguente:
      «In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, su istanza del creditore procedente, accede, preferibilmente per via telematica, a tutte le informazioni contenute in tutte le banche dati private e pubbliche, ivi compresi l'anagrafe tributaria e l'archivio telematico dei conti correnti bancari e dei rapporti finanziari. All'esito delle operazioni di ricerca dei beni l'ufficiale giudiziario raccoglie, in apposito verbale, le dichiarazioni o le attestazioni rilasciate dai funzionari degli uffici pubblici e le operazioni svolte. Del rinvenimento o del mancato rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione l'ufficiale giudiziario redige un estratto dal predetto verbale e lo rilascia, a richiesta, al creditore procedente. In caso di rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario provvede ai sensi del quarto comma e i beni mobili si considerano pignorati al momento dell'accesso dell'ufficiale medesimo. L'ufficiale giudiziario è tenuto al segreto d'ufficio. È istituito, presso ogni ufficio notificazioni esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «modello RB (ricerca beni)», conforme al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia».

      2. Il primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «L'ufficiale giudiziario redige processo verbale delle sue operazioni, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica a pena di nullità rilevabile d'ufficio, ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura,

 

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la qualità e l'ubicazione. Le foto dei beni pignorati devono essere organizzate secondo modalità che ne consentano la pubblicazione nel sito internet dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia».

      3. L'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili o immobili può impiegare, a tale scopo, strumenti telematici o informatici, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
      4. All'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili o immobili spettano i compensi per le medesime attività previsti, rispettivamente, dagli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ridotti della metà.

Art. 3.
(Distribuzione della somma ricavata).

      1. Al primo comma dell'articolo 510 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora alla vendita abbia proceduto l'ufficiale giudiziario, questi procede alla corresponsione diretta del credito dichiarato dal creditore, ove questi gliene faccia richiesta e dimostri di avere notificato al debitore la sua dichiarazione di credito, con l'avvertimento che, in mancanza di istanza al giudice dell'esecuzione per la fissazione dell'udienza nei venti giorni successivi alla data della notificazione, si procederà all'attribuzione diretta, comprovando altresì, con certificazione della cancelleria, la mancata presentazione di istanze. In tale caso, dopo l'attribuzione l'ufficiale giudiziario rimette l'eventuale residuo e, comunque, gli atti al giudice dell'esecuzione per le declaratorie di competenza per la definizione del processo».

 

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Art. 4.
(Espropriazione verso terzi).

      1. Al numero 4) del secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, le parole: «a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 entro dieci giorni all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza, il quale la raccoglie con apposito verbale, da rilasciare in copia al creditore che gliene faccia richiesta».
      2. Al primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile, le parole: «a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «resa all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza».

Art. 5.
(Pignoramento immobiliare).

      1. Il secondo comma dell'articolo 555 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, anche mediante trasmissione informatica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note».

Art. 6.
(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose).

      1. Dopo l'articolo 479 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «Art. 479-bis. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). – Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo,

 

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ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.
      Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per l'esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. Sull'ordinanza provvede, in via definitiva, il giudice della successiva esecuzione.
      Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.
      Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.
      Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per l'esecuzione».

      2. Dopo l'articolo 696-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «Art. 696-ter. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose). – Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.
      Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696.

 

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      All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118».

Art. 7.
(Mandato di esecuzione per credito non contestato).

      1. Dopo il capo I del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO I-BIS
DEL MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITO NON CONTESTATO

      Art. 656-bis. – (Mandato di esecuzione per credito non contestato). – Chi è creditore di una somma liquida di denaro e dimostra che il credito è fondato su riconoscimento scritto o su un altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su un titolo di credito, può dare mandato all'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario di ingiungere al debitore il pagamento della stessa somma, maggiorata degli accessori previsti dalla legge.
      La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore, se persona fisica, ovvero della sua sede, negli altri casi.
      Il ricorso deve altresì contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, le indicazioni di cui all'articolo 163, terzo comma, ad eccezione di quanto previsto dal numero 7) del medesimo comma; esso contiene, altresì, il precetto di pagamento di cui all'articolo 480, condizionato alla pronuncia dell'ingiunzione richiesta all'ufficiale giudiziario, con previsione di un termine di pagamento non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione al mandato di esecuzione.
      L'ufficiale giudiziario verifica la documentazione prodotta e, qualora la ritenga insufficiente, può invitare il creditore a

 

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integrarla entro un termine fissato allo scopo.
      Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente, l'ufficiale giudiziario dichiara non luogo a provvedere all'ingiunzione, restando impregiudicata ogni altra azione da parte del creditore.
      Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta sufficiente, l'ufficiale giudiziario formula, con atto scritto in calce al ricorso e al precetto condizionato del creditore, l'ingiunzione di pagamento di cui al primo comma del presente articolo e la notifica al debitore, avvertendo, a pena di nullità, quest'ultimo dell'onere a suo carico di cui all'articolo 656-ter e delle conseguenze della mancata opposizione.

      Art. 656-ter. – (Opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). – Il debitore deve contestare la domanda come proposta con il ricorso e con il mandato di esecuzione di cui all'articolo 656-bis, mediante atto di citazione a comparire dinanzi al giudice ordinariamente competente per materia, valore e territorio, da notificare al creditore, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nel ricorso, entro il termine di quaranta giorni.
      Nel caso in cui il giudizio di merito sia regolato da un rito speciale, si applica quest'ultimo e il termine della domanda è riferito all'instaurazione del giudizio prevista dal medesimo rito.
      In caso di opposizione, l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica del relativo atto o il cancelliere che lo riceve ne dà immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario che ha pronunciato l'ingiunzione.
      Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 650.

      Art. 656-quater. – (Mancata opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). – Il dirigente dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti cui appartiene l'ufficiale giudiziario che ha pronunciato il mandato di esecuzione per credito non contestato, qualora avverso di esso non sia proposta opposizione, attesta tale circostanza con decreto steso in calce al medesimo mandato.

 

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      In mancanza di opposizione, il credito si considera non contestato e il mandato di esecuzione acquista efficacia di titolo esecutivo.
      Al mandato di esecuzione non opposto non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile. Il mandato di esecuzione non opposto conserva la sua efficacia di titolo esecutivo fino a quando non sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, l'insussistenza del credito azionato nelle forme ordinarie.
      Per gravi motivi, comunque, il giudice dell'opposizione prevista dal terzo comma dell'articolo 656-ter può sospendere l'efficacia esecutiva del mandato non opposto.
      Decorso il termine fissato dal creditore nel precetto condizionato depositato insieme al ricorso di cui all'articolo 656-bis e notificato al debitore, l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio al pignoramento mobiliare ai sensi dell'articolo 492».

Art. 8.
(Attività dell'ufficiale giudiziario).

      1. L'articolo 59 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). – L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione degli atti ed esercitano gli altri compiti che la legge attribuisce loro».

Art. 9.
(Informatizzazione della relazione di notificazione).

      1. All'articolo 148 codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «La relazione di notificazione può essere redatta anche in forma digitale con le modalità previste dall'articolo 149-bis».

 

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Art. 10.
(Attribuzioni degli ufficiali giudiziari).

      1. L'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 106. – 1. Al funzionario coordinatore è attribuita la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti.
      2. Sono attribuite alla competenza dell'ufficiale giudiziario e del funzionario tutte le attività che la legge demanda loro. Essi compiono con attribuzione esclusiva gli atti del loro ministero e le attività che la legge attribuisce loro nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale sono addetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
      3. Sono altresì attribuzioni dell'ufficiale giudiziario:

          a) ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;

          b) redigere verbali di constatazione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, compresi i verbali relativi alla ricognizione o all'accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose;

          c) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;

          d) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere l'esibizione degli originali;

          e) redigere i processi verbali d'inventario ai sensi dell'articolo 775 del codice di procedura civile;

          f) provvedere, in seguito a delega dell'autorità giudiziaria, all'apposizione e alla rimozione di sigilli nei casi previsti

 

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dalle leggi civili e commerciali e redigere i relativi processi verbali d'inventario;

          g) autenticare le sottoscrizioni, ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;

          h) provvedere alla vendita, anche in qualità di commissionario ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, dei beni pignorati e provvedere alla vendita dei beni di cui:

              1) all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

              2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

              3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

              4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione;

              5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

              6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

              7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile».

Art. 11.
(Spese di ufficio dell'ufficiale giudiziario).

      1. Il comma 2 dell'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario coordinatore deve detrarre per le spese di ufficio il 10 per cento delle somme di cui al comma 1. Il fondo per le spese di ufficio è impiegato prioritariamente per la completa informatizzazione dei servizi dell'ufficio, per l'installazione

 

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di una rete telematica idonea all'espletamento delle funzioni di istituto e per il mantenimento in efficienza del sistema informatico con un'adeguata assistenza tecnica. Il capo dell'ufficio o un suo delegato amministra le somme detratte per le spese dell'ufficio, con la collaborazione dell'ufficiale giudiziario coordinatore o di altro ufficiale giudiziario ritenuto dallo stesso idoneo. L'ufficiale giudiziario coordinatore compila il rendiconto mensile e quello annuale sulla base delle disposizioni del capo dell'ufficio. Il rendiconto è pubblico e può essere consultato da tutti gli interessati aventi diritto. Le eventuali eccedenze o deficienze sono rispettivamente utilizzate o recuperate nell'anno successivo».

Art. 12.
(Compensi degli ufficiali giudiziari).

      1. Il comma 1 dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
      «1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti, le indennità spettanti, le spese per l'invio della lettera raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del codice di procedura civile e i compensi, ove previsti, relativi agli atti richiesti».

      2. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
      «Art. 34. (L). – 1. Il diritto unico di notificazione è stabilito nella misura di 10,00 euro per ciascun destinatario.
      2. Il diritto unico di notificazione, al netto del 10 per cento per le spese di ufficio, è ripartito nella misura del 50 per cento quale diritto computabile ai sensi dell'articolo 148 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15

 

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dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e del 50 per cento quale provento spettante all'ufficiale giudiziario.
      3. I compensi spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi del comma 2 sono ripartiti tra tutti gli ufficiali giudiziari dell'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti procedenti».

      3. Il comma 1 dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
      «1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati nella misura doppia per gli atti di notificazione ed esecuzione urgenti o compiuti fuori orario, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione».

      4. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
      «Art. 37.(L). – (Diritto di esecuzione).1. Per l'esecuzione di un pignoramento mobiliare, per ogni attività di esecuzione in forma specifica di cui agli articoli 605 e seguenti e 612 e seguenti del codice di procedura civile, ad esclusione dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 608 del medesimo codice, per ogni attività di attuazione di un provvedimento cautelare anche in forma specifica, ivi comprese le attività di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, di sostituzione del relativo custode, di ricognizione di beni e di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose, nonché per le operazioni di inventario e per le operazioni previste dall'articolo 106, comma 2, dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente e qualunque sia la sua posizione economica o area di collocazione contrattuale, a carico delle parti richiedenti e dalle stesse anticipato, un diritto unico pari al 3 per cento dell'importo dell'esecuzione e comunque non inferiore a 50

 

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euro e non superiore a 300 euro; per i valori indeterminabili il diritto unico è pari a 300 euro da aggiornare ogni anno, in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro della giustizia.
      2. Ai fini delle operazioni di stima dei beni pignorati, è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente e qualunque sia la sua posizione economica o area di collocazione contrattuale, sul valore dei beni venduti, a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, un compenso commisurato in misura forfetaria pari a: 50 euro fino a un valore di 1.000 euro; 100 euro da un valore di 1.001 euro fino a un valore di 3.000 euro; 150 euro da un valore di 3.001 euro fino a un valore di 5.000 euro; 200 euro da un valore di 5.001 euro fino a un valore di 10.000 euro; 150 euro per ogni valore superiore a 10.000 euro o frazione di incremento dell'ultimo scaglione. Un compenso uguale è dovuto anticipatamente all'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento mobiliare dall'esecutato nel caso in cui lo stesso abbia chiesto la conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, ovvero dal creditore procedente o surrogante nel caso di estinzione del procedimento esecutivo. Gli incaricati alla vendita trasmettono mensilmente all'ufficiale giudiziario coordinatore l'elenco dei beni venduti e il relativo accreditamento del compenso dovuto.
      3. Per le attività di cui agli articoli 492, settimo comma, 543, 555 e 608, primo comma, del codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario un diritto unico pari a 100 euro, che, al netto del 10 per cento per le spese di ufficio, è ripartito nella misura del 50 per cento quale diritto computabile ai sensi dell'articolo 148 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e del 50 per cento quale provento spettante all'ufficiale giudiziario.
      4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 al netto delle spese di ufficio, sono ripartiti nella misura del 50 per cento tra tutti gli
 

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ufficiali giudiziari e i funzionari dell'UNEP procedente e, nella restante misura del 50 per cento, sono attribuiti all'ufficiale giudiziario o al funzionario dell'UNEP che ha materialmente eseguito l'attività quale provento della medesima attività.
      5. Per i pagamenti all'UNEP a qualunque titolo dovuti, le parti possono provvedere anche mediante accredito o versamento sul conto corrente bancario o postale del medesimo ufficio o mediante altri strumenti informatici o telematici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia».

      5. Dopo l'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
      «Art. 37-bis.(L). – (Rimborso delle spese e compenso per le attività di descrizione).1. Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia, da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT».

Art. 13.
(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia).

      1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui

 

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all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva F1.
      2. La dotazione organica del profilo professionale di funzionario o degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.590 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella
 

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misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
      6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.


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