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PDL 5340

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5340



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Disposizioni per il controllo della popolazione delle nutrie

Presentata il 4 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La nutria (Myocastor coypus) è un roditore originario dell'America latina, la cui introduzione in Italia è avvenuta nei primi anni del secolo scorso per attività di allevamento, finalizzate alla produzione di pellicce. La progressiva perdita di interesse economico di tale attività è stata, nel tempo, la principale causa del rilascio in natura delle nutrie, che si sono riprodotte originando una numerosa popolazione che ben si è adattata agli ambienti umidi europei. In Italia la sua diffusione ha subìto un notevole incremento negli ultimi anni espandendosi soprattutto nella pianura padana, lungo la costa adriatica fino all'Abruzzo e sul versante tirrenico fino al Lazio.
      La diffusione delle nutrie ha causato gravi squilibri ecologici nelle aree in cui è stata attuata, con conseguenze negative riferite sia alle colture agricole sia alle infrastrutture sia ai rischi di natura igienico-sanitaria.
      La nutria è infatti un roditore erbivoro che può arrivare a consumare fino a 2,5 chilogrammi di prodotto fresco al giorno e che, pertanto, è in grado di arrecare gravi danni alle coltivazioni presenti nel territorio. Inoltre, la nutria è solita scavare tane ipogee in aree prossime all'acqua, prediligendo a tal fine gli argini fluviali e i canali di scolo delle acque, ed è pertanto divenuta una delle maggiori cause di grave pregiudizio per la stabilità di queste infrastrutture, con tutti i rischi che ne derivano ai fini del mantenimento degli assetti idrogeologici e della regimazione delle acque.
      La nutria può altresì costituire il serbatoio per la diffusione di diverse patologie,
 

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la più pericolosa delle quali è la leptospirosi, rispetto alla quale sono stati riscontrati casi di trasmissione sia ad animali di affezione e di allevamento sia all'uomo.
      In alcune zone della pianura padana la presenza numerosa degli animali mette a rischio anche la sicurezza stradale: i loro frequenti attraversamenti della sede stradale costituiscono un innegabile elemento di rischio per automobilisti, motociclisti e ciclisti.
      Sul piano legislativo, la nutria non è specie cacciabile nel territorio nazionale poiché non è ricompresa negli elenchi di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; d'altro canto, la nutria non è neppure inserita tra le specie protette dalla legislazione nazionale, dalla normativa europea o dalle convenzioni internazionali.
      La legge n. 157 del 1992 prevede, all'articolo 19, la possibilità di adottare azioni di controllo numerico a carico delle popolazioni selvatiche qualora si rendano causa di danni (piani di controllo attuati per motivi sanitari, di difesa del suolo, di tutela delle produzioni agricole): a seguito di ciò, alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno deliberato misure di controllo numerico che però non hanno risolto il problema, limitandosi, nel migliore dei casi, ad un contenimento temporaneo del danno. Alle stesse conclusioni è giunta, in data 20 luglio 2011, la XIII Commissione permanente agricoltura della Camera dei deputati, al termine dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, in cui si afferma chiaramente che «nella pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto completamente il problema, limitandosi in alcuni casi solo ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto limitato altresì dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi».
      Ad ulteriore sostegno di queste tesi, possiamo citare anche diverse risoluzioni parlamentari della stessa XIII Commissione, poi unificate in un unico testo (dalle cui premesse abbiamo estrapolato la presente relazione illustrativa) che hanno proposto le medesime soluzioni per l'eradicamento in tempi rapidi del problema della nutria, ossia la predisposizione di idonei piani di controllo a livello territoriale e l'inserimento della nutria tra le specie per cui non si applica la legge n. 157 del 1992.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'inserimento della nutria tra le specie cui non si applica la legge n. 157 del 1992.
      L'articolo 2 prevede che le regioni possano predisporre piani per il controllo numerico delle nutrie ovvero piani di abbattimento con l'impiego di metodi selettivi, per la cui esecuzione possono delegare le province; tali disposizioni si applicano anche ai parchi naturali e alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 («legge quadro sulle aree protette»), d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.
      La proposta di legge è volta a portare valore aggiunto rispetto alla situazione normativa attuale.
      Oggi il controllo della fauna selvatica è disciplinato a livello nazionale dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992. Esso prevede una serie di rigidità che, sostanzialmente, sono da ritenere i fattori principali circa l'inefficacia delle misure di contenimento adottate fino ad oggi. L'esclusione della nutria dall'articolo 19 fornirebbe una base giuridica più stabile rispetto ad eventuali opere di eradicazione della nutria, favorendo l'attività di cattura o di abbattimento con metodi selettivi anche da parte dei singoli cittadini e soprattutto dei conduttori dei fondi agricoli che potrebbero incentivare azioni di trappolaggio (o di sparo, se muniti di licenza di caccia), senza incorrere in eventuali contenziosi con l'amministrazione che fino ad ora hanno limitato l'impegno dei privati.
 

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      In estrema sintesi, l'introduzione di una certezza giuridica non potrà che migliorare la situazione esistente, senza peraltro introdurre ulteriori misure onerose. Del resto i previsti piani regionali di controllo dovranno disciplinare l'attività di cattura o di abbattimento delle nutrie, prestando anche attenzione all'attività di smaltimento, per la quale si auspica di veder incentivata la misura dell'interramento, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale competente, anche per ridurne i costi.
      Si precisa, infine, che la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né per i bilanci delle regioni e degli enti locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle nutrie».

Art. 2.
(Piani regionali di controllo).

      1. Al fine di ridurre l'incontrollata riproduzione delle nutrie, le regioni possono predisporre piani per il controllo numerico delle nutrie ovvero piani di abbattimento con l'impiego di metodi selettivi.
      2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni possono delegare le province.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai parchi naturali e alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.


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