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PDL 5301

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5301



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OLIVERIO, LARATTA

Modifica alle disposizioni concernenti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, per favorire il riequilibrio demografico e per promuovere le nascite nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Presentata il 20 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — In base ai dati forniti dall'Atlante dei piccoli comuni dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), a 150 anni dall'Unità d'Italia, i piccoli comuni rappresentano il 70,2 per cento del totale nazionale e sono una delle grandi anime istituzionali dell'Italia che hanno contribuito alla crescita dei nostri territori negli ultimi trenta anni. Sono 5.683 i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti. In Valle d'Aosta solo il capoluogo regionale ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in Molise i piccoli comuni raggiungono quasi il 92 per cento del totale dei comuni molisani, in Trentino-Alto Adige rappresentano quasi l'89,8 per cento dei comuni regionali; seguono il Piemonte con l'88,7 per cento e la Sardegna con l'83 per cento. Percentuali superiori alla media nazionale si registrano anche per i piccoli comuni dell'Abruzzo (82 per cento), della Calabria (80 per cento), della Liguria (77,9 per cento), della Basilicata (75,6 per cento), del Friuli Venezia Giulia (71,1 per cento) e della Lombardia (70,4 per cento). Tuttavia, il tasso di natalità nei piccoli comuni è, come nel resto del Paese, tra i più bassi d'Europa. A livello nazionale è mediamente pari a 9,27 nati per 1.000 abitanti e, seppur sostenuto dalle dinamiche migratorie, registra, nel 2010, un valore inferiore al dato medio dell'anno precedente (9,43). Per i piccoli comuni questo valore nel 2010 è ancora più basso e scende a 8,68 nati per 1.000 abitanti. Inferiore a tale valore medio per i piccoli comuni è il tasso di natalità rilevato nei comuni fino a
 

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1.000 abitanti, pari a 7,25 nati ogni 1.000 abitanti, e in quelli la cui popolazione è compresa tra 1.001 e 2.500 abitanti (8,32). Solo nelle realtà in cui risiedono tra 2.501 e 5.000 abitanti il valore dell'indice è in linea con il dato medio nazionale (9,17). Da segnalare, infine, come in 193 piccoli comuni non si siano registrate nascite nel corso dell'anno 2010.
      Prendendo spunto da quest'ultimo dato, la presente proposta di legge deriva dalla necessità di fare fronte allo spopolamento dei piccoli comuni legato al mero fattore anagrafico causato dal fatto che sempre più spesso le madri sono costrette a partorire prevalentemente o quasi esclusivamente presso ospedali, istituti specializzati o case di cura lontani dal luogo in cui esse risiedono stabilmente. Tale situazione ha infatti comportato il verificarsi del fenomeno, molto diffuso sul territorio nazionale, della progressiva scomparsa delle registrazioni di nascita nei comuni privi di ospedali, istituti specializzati o case di cura privati. Così, un numero significativo di bambini risulta nato in un luogo completamente diverso dalla frazione e anche dal comune di origine dei genitori. A queste considerazioni vanno aggiunte valutazioni relative ai disagi vissuti dai cittadini per la richiesta di certificati e di documenti, con il corrispondente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile di quei comuni, sede delle strutture sanitarie presso le quali avvengono i parti.
      Pertanto, è anche al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere le nascite nei piccoli comuni, restituendo al legame familiare e con la propria terra di origine il doveroso riconoscimento giuridico, che si prevede che i genitori residenti nei piccoli comuni possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di propria residenza, anche qualora essa si sia verificata in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima regione.
      Si auspica, pertanto, che la presente proposta di legge possa trovare la massima condivisione ed essere approvata celermente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico nonché di promuovere le nascite nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, i genitori residenti in tali comuni possono richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di propria residenza, anche qualora essa si sia verificata in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima regione.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.


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