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PDL 5260

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5260



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di residenza

Presentata il 5 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La percentuale di cittadini che studiano o lavorano in regioni diverse da quelle di residenza è molto elevata: secondo i dati più recenti forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la percentuale di studenti universitari che in tutto il Paese studia in atenei fuori dalla propria regione ammonta al 21,38 per cento, pari a circa 286.000 persone.
      Dal rapporto della Banca d'Italia sulle nuove evidenze delle dinamiche migratorie si evince come il fenomeno del pendolarismo di lungo raggio sia in continua crescita in particolare nel meridione, dove il 2,3 per cento degli occupati (circa 140.000 persone) indica il centro-nord come luogo abituale di lavoro. Tra i giovani e i laureati il fenomeno si fa naturalmente più consistente raggiungendo rispettivamente il 4,4 e il 3,8 per cento.
      Tale quadro impone la necessità di un intervento volto a garantire una reale parità di tutte le categorie di cittadini rispetto al diritto di voto.
      D'altro canto già la normativa vigente prevede per alcune categorie di cittadini la possibilità di votare in luoghi diversi dall'ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti. Si tratta quindi di un ulteriore intervento legislativo volto a garantire a tutti l'effettivo esercizio di questo diritto.
      La presente proposta di legge prevede dunque un procedimento di voto anticipato che consenta agli elettori che ne facciano richiesta di poter esprimere il proprio voto presso le prefetture – uffici
 

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territoriali del Governo (UTG) vicine al luogo di studio o di lavoro abituale.
      In particolare si prevede che l'elettore, senza oneri di giustificazione della scelta, faccia domanda presso la prefettura – UTG competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed entro trenta giorni dalla data delle votazioni.
      Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data delle consultazioni, l'elettore che ne abbia fatto richiesta esprime il proprio voto presso le cabine elettorali allestite negli uffici della prefettura – UTG a cui è stata inviata la domanda di voto anticipato.
      Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato ed entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, ogni prefettura – UTG presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato provvede ad inviare alle prefetture – UTG di destinazione appositi plichi contenenti le schede di voto, allegando un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in essi contenute.
      Ogni prefettura – UTG, ricevuti i plichi, assegna all'ufficio elettorale di sezione di destinazione le buste contenenti le schede di voto, provvedendo a inserirle in una busta recante la dicitura «voto anticipato» e ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
      Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale e dopo aver eseguito le opportune verifiche, ripone nell'urna le buste contenenti le schede votate in modo che vengano scrutinate con le altre, a operazioni di votazione concluse. Qualora le verifiche non dovessero dare esito positivo il presidente di seggio provvede ad annullare la scheda.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato»;

          b) all'articolo 30, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;

          c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
      «Art. 30-bis. – 1. Ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo che ha ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

              a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura – ufficio territoriale del Governo idoneo;

              b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

              c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per il referendum popolare e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) del presente comma in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

 

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              d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestano che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura – ufficio territoriale del Governo, personalmente, in segretezza e in libertà; tali moduli presentano un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

              e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b); le buste presentano un apposito spazio per l'indicazione del nome, del cognome, del comune di residenza, della sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per la circoscrizione elettorale; le buste sono corredate di appositi sigilli antimanomissione;

              f) stampare un prospetto delle liste delle circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che ha necessità di consultarlo»;

          d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;

          e) all'articolo 31, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

              a) la dicitura «scheda per il voto anticipato»;

              b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

              c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;

 

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              f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata»;

              g) al titolo IV sono premessi i seguenti articoli:
      «Art. 41-bis. – 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli da 41-ter a 41-sexies.
      2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

      Art. 41-ter – 1. L'elettore che intende esercitare il voto anticipato, dopo l'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 11 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile nel sito istituzionale del Ministero dell'interno e presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

      Art. 41-quater1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne ha fatto richiesta si reca alla prefettura – ufficio territoriale del Governo presso cui ha richiesto di poter votare e:

          a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;

          b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove

 

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consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la busta di cui alla lettera a);

          c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio, dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive.

      2. Il funzionario di cui alla lettera c) del comma 1 provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento, li inserisce nella busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis, annotando sulla stessa il nome, il cognome, il comune, la sezione elettorale di appartenenza del votante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile, provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla busta, la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

      Art. 41-quinquies – 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo presso cui si sono svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare in base alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di destinazione le buste di cui comma 2 dell'articolo 41-quater, a inserirle in appositi plichi e a inviarle alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di destinazione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

      Art. 41-sexies – 1. Ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies, apre e assegna in base all'ufficio di

 

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sezione di destinazione le buste di cui al comma 2 dell'articolo 41-quater, provvede a inserirle in una busta recante la dicitura «voto anticipato» e ad accorparle al materiale di ogni sezione, che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
      2. Qualora un plico contenente schede votate anticipatamente sia consegnato alla prefettura – ufficio territoriale del Governo dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire le buste e il verbale allegato al plico è inviato all'ufficio circoscrizionale per il rilevamento dei dati statistici sui voti anticipati non sottoposti a scrutinio da utilizzare per l'eventuale miglioramento delle procedure di voto anticipato»;

          h) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, un numero di schede pari a quello degli scrutatori, del presidente di sezione e del segretario del seggio non è siglato e timbrato»;

          i) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
      «Art. 45-bis – 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione:

          a) apre, se presente, il plico della prefettura – ufficio territoriale del Governo contente le schede votate anticipatamente;

          b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è iscritto nei sui registri elettorali;

          c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e la correttezza del modulo di accompagnamento;

          d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, le generalità dei votanti che hanno espresso il loro voto anticipato;

 

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          e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che siano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

      2. Se qualcuna delle verifiche di cui al comma 1 non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il presidente del seggio annulla le schede e ne fa menzione nel registro e il votante qualora torni nel seggio può esprimere nuovamente il proprio voto»;

          l) all'articolo 48:

              1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio esprimono il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, numero 10-bis)»;

              2) al terzo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;

          m) all'articolo 55, primo comma, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;

          n) all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: «o la firma dello scrutatore,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;

          o) all'articolo 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
      «3-ter. Il presidente del seggio provvede a timbrare e a firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata»;

          p) all'articolo 70:

              1) al primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;

 

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              2) al secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».


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