Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 5273-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5273-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 giugno 2012 (v. stampato Senato n. 3284)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

e dal ministro per i rapporti con il parlamento
(GIARDA)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico e ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 giugno 2012

(Relatori: BERNINI, per la I Commissione; OCCHIUTO, per la V Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), il 26 giugno 2012, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5273 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto i suoi 17 articoli, che incidono su due distinti ambiti materiali (e, in particolare, sulla disciplina dell'organizzazione degli organi di Governo – prevedendosi la nomina di un Commissario straordinario del Governo e l'istituzione di un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica – e sul settore delle spese e degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle procedure di selezione del contraente), recano misure complessivamente unificate dalla finalità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, sia sul versante della riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi che in relazione all'eliminazione degli sprechi nell'uso delle risorse assegnate;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio, all'articolo 8, commi 1 e 2, che, laddove interviene sull'ambito delle competenze spettanti all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modifica in via non testuale l'articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante codice dei contratti pubblici, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare, e all'articolo 13, che, nel prevedere taluni casi di esclusione della riscossione dei diritti di segreteria da parte dei Comuni, reca una modifica non testuale all'articolo 40 della legge n. 604 del 1962;

            significativi difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano altresì tra le disposizioni introdotte dal decreto-legge in oggetto e quelle contenute nei decreti legge emanati nel corso del 2011 al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale in atto; in particolare, alcune disposizioni si sovrappongono (in molti casi anche riproducendone i contenuti) ai decreti legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo:

                all'articolo 1, comma 1-bis, che, laddove prevede che “Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, [...] il Governo [...] presenta al Parlamento entro il 30

 

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settembre 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15”, introduce una disciplina che si sovrappone a quella – rimasta inattuata – contenuta all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che prevedeva che il Governo presentasse al Parlamento “entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica”);

                all'articolo 1, comma 1-ter, che riprende quasi testualmente quanto già disposto, con riguardo alla risoluzione parlamentare che ha approvato il Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, dal già citato articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2012, in relazione al quale, nel parere espresso nella seduta dell'8 settembre 2011, il Comitato per la legislazione aveva rilevato che esso “- nel disporre che i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, [...] siano indicati nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 – reca un contenuto che, da un lato, fa sistema con le disposizioni recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), e, dall'altro, sembra confliggere con quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della suddetta legge, che dispone che tali disegni di legge collegati siano indicati in allegato al DEF”;

                all'articolo 1, comma 1-quinquies, che, prevedendo l'avvio di un ciclo di spending review mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, si sovrappone ai contenuti dell'articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011, che in buona parte riproduce;

                all'articolo 9, comma 1, che, intervenendo in materia di attività della centrale di committenza nazionale in relazione alle procedure informatiche di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, incide sull'ambito applicativo dell'articolo 29 del decreto-legge n. 201 del 2011, senza tuttavia novellarlo e si sovrappone al disposto dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale dovrebbe essere coordinato, anche in considerazione del fatto che tale ultima disposizione configura l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP da parte delle amministrazioni come un servizio oneroso, laddove il decreto in oggetto lo qualifica come gratuito;

            il decreto-legge, all'articolo 13-bis, recante disposizioni nella materia della certificazione e della compensazione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti delle amministrazioni pubbliche, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa (si vedano, in particolare, la legge n. 183 del 2011; il decreto-legge n. 78 del 2010 e il decreto-legge n. 185 del 2008);

            il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di

 

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preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 8, commi 1 e 2;

            il testo, all'articolo 5, comma 3, laddove si riferisce al potere del Commissario straordinario di proporre “i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi” al Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione interessata, reca una disposizione della quale appare dubbia la portata normativa, dal momento che questi ultimi ai sensi dell'ordinamento vigente sono già gli organi titolati ad assumere le iniziative conseguenti alle segnalazioni del Commissario stesso;

            il decreto-legge contiene altresì disposizioni che risultano meramente programmatiche e quindi prive di un'effettiva portata precettiva; si segnalano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 (laddove prevede che gli organi di governo statali e locali possano adottare, su proposta del Commissario straordinario di Governo, misure che già l'ordinamento consente loro di prendere) e 7-bis (che individua attività che il Commissario straordinario è chiamato a promuovere) e all'articolo 14, in tema di riduzione dei consumi di energia da parte delle pubbliche amministrazioni;

            il decreto in esame, all'articolo 2, comma 1, reca una disposizione derogatoria del diritto vigente, nella quale non risultano espressamente indicate le norme derogate; infatti, la disposizione in questione, laddove prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, deroga implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante Decreto del Presidente della Repubblica;

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il decreto-legge, all'articolo 10, comma 1-bis, reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009, in materia di contributo forfetario a DigitPA da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”;

            il provvedimento, all'articolo 14, comma 1, contiene una disposizione i cui effetti finali sono destinati a dispiegarsi “entro 24 mesi

 

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dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e, quindi, in un momento significativamente distanziato rispetto alla sua entrata in vigore; per tale disposizione la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

        sul piano dei rapporti con altre fonti:

            il provvedimento incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano i commi 1 e 2 dell'articolo 12, che modificano, rispettivamente, l'articolo 120 e l'articolo 283 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010); tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

            il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa modificare la composizione del Comitato interministeriale per la spesa pubblica, come stabilita dal primo periodo del medesimo comma, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            infine, all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, esso riprende, conferendo loro rango legislativo, le previsioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2012 – costitutiva del Comitato dei Ministri per la revisione della spesa (che, nella rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge, viene invece denominato “Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica”) – alla quale rimanda per la definizione dell'ambito dell'attività di revisione della spesa;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il disegno legge di conversione, all'articolo 1, contiene, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 3), una disposizione volta a delimitare l'ambito temporale di efficacia delle disposizioni contenute al Capo I del decreto-legge. In merito all'anomala presenza nel disegno di legge di conversione di un decreto, nel testo presentato dal Governo, di disposizioni ulteriori rispetto alla clausola di conversione, si

 

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registrano, negli ultimi anni, solo tre precedenti, uno dei quali recentissimo (si tratta, segnatamente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 57 del 2012 – AC n. 5194 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, approvato in prima lettura dalla Camera il 7 giugno scorso); in relazione a tale provvedimento, nella seduta del 22 maggio 2012, il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione – recepita dalle Commissioni competenti in sede referente – rilevando, in proposito, che “l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge”;

            con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala la formula generica, contenuta all'articolo 6, con la quale si prevede che il Commissario straordinario del Governo debba essere scelto “tra persone provenienti da settori economici”;

            con riferimento al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1-bis, prevede che il Governo presenti in Parlamento un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, al quale viene incongruamente assegnato anche il compito di specificare i singoli interventi adottati in attuazione del programma medesimo, i quali dovrebbero invece essere indicati nella relazione che il Governo presenta al Parlamento a consuntivo, ai sensi dell'articolo 4; peraltro, non risultano coordinati neanche i termini di presentazione delle relazioni in titolo, poiché, con riferimento al programma, il termine di presentazione è fissato dall'articolo 1, comma 1-bis, al 30 settembre 2012, mentre, con riferimento alla relazione a consuntivo, l'articolo 4 ne fissa il termine di presentazione al 31 luglio 2012;

            inoltre, all'articolo 5, comma 2, laddove fa “salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4” del decreto-legge all'esame, reca un richiamo interno al testo del tutto privo di portata normativa;

            infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            in relazione alle norme indicate in premessa, che introducono una disciplina che si sovrappone a quella contenuta in recenti provvedimenti d'urgenza emanati nel corso del 2011 al fine di

 

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fronteggiare la crisi economica internazionale in atto (e, segnatamente, nei decreti legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011), sia effettuato un adeguato coordinamento con le anzidette disposizioni;

            all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, – laddove prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa modificare la composizione del Comitato interministeriale per la spesa pubblica, come stabilita dal primo periodo del medesimo comma – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

            all'articolo 2, comma 1 – laddove prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – sia esplicitata la deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica;

            all'articolo 5, comma 3, si sopprima il riferimento in esso contenuto al potere del Commissario straordinario di proporre “i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi” al Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione interessata; ciò, in quanto, i suddetti organi già in base all'ordinamento vigente sono titolati ad assumere le iniziative conseguenti alle segnalazioni del Commissario stesso e risultando pertanto il riferimento in questione privo di efficacia normativa;

            all'articolo 8, commi 1 e 2 – che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), intervenendo sulla definizione delle competenze assegnate all'Osservatorio dei contratti pubblici – sia riformulata la disposizione in questione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

            si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 12, commi 1 e 2, che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato (segnatamente, sull'articolo 120 e sull'articolo 283 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            alla luce di quanto detto in premessa, la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, volta a delimitare l'ambito temporale di efficacia delle disposizioni contenute al Capo I del decreto-legge, sia congruamente ricollocata nell'ambito del decreto-legge.

 

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        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 13 – che modifica in via non testuale l'articolo 40 della legge n. 604 del 1962, in materia di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei Comuni – in termini di novella a tale ultima disposizione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1-bis, con quelle contenute nell'articolo 4, sia con riferimento ai contenuti assegnati, rispettivamente, al programma per la riorganizzazione della spesa pubblica da un lato e alla relazione semestrale sull'attività svolta dall'altro (inserendo in particolare il riferimento ai “singoli interventi adottati” nell'ambito dei contenuti della relazione a consuntivo e non del programma, che per sua natura concerne le attività in atto o future), che in relazione alla data indicata per la presentazione dei due atti, tenuto conto che la presentazione del programma di attività – contrariamente a quanto stabilito dal testo – dovrebbe logicamente precedere e non seguire la presentazione della relazione sulle attività svolte;

            all'articolo 5, comma 7 – che prevede che il Commissario straordinario, dopo aver fissato un termine entro il quale le amministrazioni devono raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione della spesa prefissati, possa esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei vertici delle amministrazioni inadempienti “nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione” – si dovrebbe esplicitare che con tale ultima locuzione si intende limitare l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soli organi inadempienti di Regioni, città metropolitane, province e comuni.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5273, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 52 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»;

            condiviso pienamente l'obiettivo, perseguito, tra gli altri, dal provvedimento, di ottimizzare l'uso degli immobili in uso da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce oggetto della proposta

 

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di legge, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, C. 4149 Comaroli ed abbinata, la quale intende appunto, in tale prospettiva, favorire il contenimento e l'ottimizzazione degli spazi, definendo un parametro, consistente nel rapporto tra metri quadrati ad uso ufficio impiegati e numero di addetti, cui le singole amministrazioni devono attenersi, rafforzare i meccanismi di monitoraggio, già previsti a legislazione vigente, circa l'uso degli immobili pubblici o ad uso pubblico, stabilire limiti più rigorosi alla possibilità per le amministrazioni di avvalersi di immobili in locazione, nonché introdurre meccanismi di responsabilizzazione nella gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione, attraverso l'istituzione della figura del facility manager;

            valutate positivamente le misure di cui all'articolo 13-bis del decreto – legge, volte a rafforzare ed ampliare la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, nonché il meccanismo di compensazione tra tali crediti e le somme dovute dalle imprese a titolo di tributi e contributi a seguito di iscrizione a ruolo, le quali possono contribuire a risolvere il grave problema dei ritardi nei pagamenti alle imprese, questione, quest'ultima, che assume, nell'attuale situazione di crisi economica, di restrizione del credito bancario alle attività produttive e di riduzione della liquidità finanziaria delle imprese, rilevanza fondamentale per la sopravvivenza del sistema imprenditoriale nazionale;

          rilevato come le norme organizzative contenute nel decreto – legge dovranno successivamente tradursi anche in puntuali e razionali interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture della pubblica amministrazione, in generale, e, in particolare, dell'amministrazione finanziaria, attraverso le quali realizzare una complessiva riduzione della spesa pubblica, riducendo il peso delle strutture burocratiche, raggiungere più elevati livelli di efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni e liberare risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale ed al sostegno delle fasce più deboli della popolazione,

        esprime
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» (C. 5273 Governo, approvato dal Senato);

 

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            valutato positivamente che il decreto rechi, agli articoli 8, 9, 10 e 11, disposizioni rispettivamente volte a garantire la trasparenza negli appalti pubblici e a perseguire obiettivi di risparmio e innovazione nel procurement pubblico;

            apprezzato che l'articolo 12 stabilisce, al fine di tenere conto della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 28 luglio 2011, che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato);

            sottolineato un generale apprezzamento per il provvedimento, diretto, come più volte richiesto da questa Commissione, alla revisione e alla razionalizzazione della spesa pubblica;

            avendo apprezzato particolarmente, in tal senso, l'articolo 13-bis, introdotto dal Senato della Repubblica, che ha esteso agli enti del servizio sanitario nazionale il meccanismo di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, ma avendo al contempo rilevato che l'attuale formulazione – non disponendo nulla in relazione al tema dell'opponibilità della cessione a terzi – rischia di disincentivare banche e intermediari finanziari;

            richiamata infine l'opportunità che il Governo, nel procedere come previsto dalla direttiva sulla spending review anche ad eventuali accorpamenti di uffici e amministrazioni, provveda ad acquisire il parere e l'opinione delle competenti Commissioni parlamentari e nello specifico, rispetto all'eventuale e ventilata soppressione del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, quelli delle Commissioni X della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

 

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            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) con la specifica finalità di non penalizzare le piccole e medie imprese, provvedano le Commissioni di merito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento, che estendono l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro con la Consip a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali, a prevedere l'esclusione per le procedure di aggiudicazione di appalti sotto la soglia di rilievo comunitario, pur mantenendo la prescrizione che le amministrazioni siano tenute a fare riferimento ai prezzi medi forniti da Consip;

            b) provvedano le Commissioni di merito ad integrare la novella del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, di cui all'articolo 13-bis, al fine di prevedere un'adeguata pubblicizzazione dell'avvenuta cessione dei crediti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti delle amministrazioni pubbliche.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5273 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»;

 

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          apprezzata, in linea generale, la decisione di recuperare risorse finanziarie attraverso la progressiva eliminazione degli sprechi in ambito sanitario, decisione che dovrà essere mantenuta e rafforzata anche in futuro;

          rilevato che l'articolo 7, recante modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede un duplice canale, costituito dalle convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto e dalle convenzioni-quadro Consip;

          apprezzato il contenuto dell'articolo 13-bis, che modifica la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, estendendo il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;

          considerato, in particolare, che il comma 2 del medesimo articolo estende il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali e che, a seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del Sistema sanitario nazionale;

          ravvisata l'opportunità di dare pari dignità ai debiti e ai crediti detenuti dalle società che lavorano con il nostro Sistema sanitario,
      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7 del decreto-legge, con riferimento alla previsione di un duplice canale per gli acquisti dei beni, al fine di consentire anche la possibilità di acquistare prestazioni di servizi e beni, se più convenienti, attraverso gare aziendali;

          b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 13-bis del decreto-legge, la previsione per cui siano certificati, limitatamente ai casi in cui non sia possibile procedere al pagamento per mancanza di fondi liquidi, i crediti vantati dai fornitori del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali che siano certi, liquidi ed esigibili, al fine di consentire al creditore la compensazione con le imposte dovute nell'anno in corso o con somme già iscritte a ruolo, prioritariamente per le aree colpite da calamità naturali a partire dal 1o gennaio 2009.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in corso di esame presso le commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite 1a e 5a del Senato in data 17 maggio 2012;

            considerati necessari e indifferibili gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici e ad ottenere risorse da destinare alla crescita e rilevata la necessità di determinare una riduzione della spesa anche attraverso la soppressione di tutta una serie di enti pubblici non elettivi ed attraverso una razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

            evidenziato che le misure contenute nel provvedimento appaiono riconducibili in via prevalente alla materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza esclusiva statale, nonché a quella del coordinamento della finanza pubblica, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni;

            rilevata l'opportunità di attivare incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una efficace modulazione degli interventi volti alla razionalizzazione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali;

            evidenziata l'esigenza che le Regioni svolgano una più incisiva funzione nel processo di attuazione della razionalizzazione della spesa pubblica;

        esprime,

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia previsto, all'articolo 2, comma 5, che per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano soltanto le disposizioni di

 

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principio recate dal provvedimento costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica;

            2) sia precisato che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

            3) sia previsto che la relazione sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 4 sia trasmessa anche alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali;

      e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, che l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip sussiste qualora ne sia rilevata la convenienza;

            b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 12, che le modifiche introdotte dall'articolo in esame si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si fosse ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto-legge, al fine di salvaguardare la validità delle procedure in corso ed evitare l'aumento del contenzioso che si potrebbe ingenerare.

 

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TESTO approvato dal Senato della Repubblica

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TESTO
delle Commissioni

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.  
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  


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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52
 

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Testo approvato dal Senato della Repubblica

Testo delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52

      All'articolo 1:

      All'articolo 1:

            al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «composizione del Comitato» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti»;
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:           dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.       «1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
      1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.       1-ter. Identico.
      1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione.       1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

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      1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».       1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime ».
 

      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. – (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province). – 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013».
 

Pag. 22-23

      All'articolo 2:       All'articolo 2:
          al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche»;           identico;
          al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» sono inserite le seguenti: «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi»;           al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» sono inserite le seguenti: «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi»;
            dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        «2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto»;
          il comma 3 è soppresso.           identico;
            al comma 4, dopo la parola: «sussidiarietà» sono inserite le seguenti: «, differenziazione, adeguatezza»;

      All'articolo 3, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari».

      Identico.

      All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012».  

      All'articolo 5:

      All'articolo 5:

          al comma 1:           al comma 1:
                al secondo periodo, dopo la parola: «ispezioni» sono inserite le seguenti: «e verifiche»;
 

Pag. 24-25

              dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza»;               identico;
                al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario può altresì emanare direttive generali alle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse devono attenersi nell'ambito della propria autonomia gestionale»;
              al comma 3, le parole: «e al Consiglio regionale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «e al Presidente della Regione interessata»;               identico;
              al comma 5:               al comma 5:
                  nell'alinea, dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato»;                   nell'alinea, dopo la parola: «Su» è inserita la seguente: «motivata» e dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata» sono inserite le seguenti: «o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato»;
                  nella lettera a), le parole: «anche per ragioni di opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «anche per motivate ragioni di opportunità»;                   identico;
                  nella lettera b), la parola: «attribuiti» è sostituita dalla seguente: «attribuite»;                   identico;
              al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» sono inserite le seguenti: «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,»;               al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,» e dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» sono inserite le seguenti: «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,»;
              dopo il comma 7 è inserito il seguente:               identico.
      «7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».  

      All'articolo 6:

      All'articolo 6:

            al comma 1, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «, anche estranee alla pubblica amministrazione,»;
 

Pag. 26-27

      L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. – (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto). – 1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali” sono soppresse e, dopo le parole: “utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.       «Art. 7. – (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto). – 1. Identico.
      2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”».       2. Identico.
        2-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza».
 

Pag. 28-29

 

      Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi). – 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».

      All'articolo 8:

      Identico.

          al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, a Consip S.p.A.» sono inserite le seguenti: «nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,»;    
          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
      «2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”».  

      All'articolo 10:

      Identico.

          il comma 1 è sostituito dal seguente:  
      «1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi”»;
 

Pag. 30-31

          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
      «1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto»;  
          la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177)».  

      All'articolo 11, comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono sostituite dalla seguente: «regolamento».

      Identico.

      All'articolo 12:

      All'articolo 12:

            al comma 1, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,»;
          al comma 2, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “In una o più sedute riservate, la commissione” le parole: “, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,” sono soppresse»;           al comma 2, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “In una o più sedute riservate, la commissione” le parole: “, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,” sono soppresse»;
          il comma 3 è soppresso.           identico.
 

Pag. 32-33

      Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

      Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche). – 1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:       «Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche). – 1. Identico:
          a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti: “nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”; al secondo periodo, le parole da: “provvede la Ragioneria territoriale dello Stato” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”;           a) identica;
          b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:           b) identica;
              “b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi”.  
            b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
        3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
 

Pag. 34-35

      2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

          a) al primo periodo, dopo le parole: “nei confronti” sono inserite le seguenti: “dello Stato, degli enti pubblici nazionali,”;  
          b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono inserite le seguenti: “o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,”;  
          c) al quarto periodo, le parole: “la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “l'ente debitore” e le parole: “della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ente debitore”.  

      3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico.

          a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;  
          b) al comma 1-ter, le parole da: “; le modalità di certificazione” fino alla fine del comma sono soppresse.  

      4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

      4. Identico.

 

Pag. 36-37

        4-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
 

      Art. 13-ter. – (Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione). – 1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il citato acquisto è effettuato. Le erogazioni liberali e le donazioni in denaro di cui al primo periodo possono essere rese, rispettivamente, in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.

        2. Le donazioni di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
        3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.
        4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1».
 

Pag. 38-39

      All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

      All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ».

      All'articolo 15, al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro».

      Identico.

 

Pag. 40-41


Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualità delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l'utilizzo;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:
 

Capo I

Capo I

NORME ORGANIZZATIVE

NORME ORGANIZZATIVE

Articolo 1.
(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).

Articolo 1.
(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).

        1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri

        1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri

 


        (*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo.

Pag. 42-43
e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012. e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
              1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
              1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.
              1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Pag. 44-45
              1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime.

Pag. 46-47
 

Articolo 1-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province).
 

        1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.


Pag. 48-49

Articolo 2.
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi).

Articolo 2.
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi).

        1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

        1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

        2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.         2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi.
          2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.

Pag. 50-51
        3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.         3. Soppresso
        4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.         4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
        5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica.         5. Identico.

Pag. 52-53

Articolo 3.
(Organizzazione e programma di lavoro).

Articolo 3.
(Organizzazione e programma di lavoro).

        1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

        1. Identico.

            a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;  
            b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
            c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
            d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.  

        2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

        2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario. Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari.


Pag. 54-55

Articolo 4.
(Relazione al Parlamento).

Articolo 4.
(Relazione al Parlamento).

        1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

        1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012.

        2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.         2. Identico.

Pag. 56-57

Articolo 5.
(Poteri).

Articolo 5.
(Poteri).

        1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

        1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

        2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.         2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario può altresì emanare direttive generali alle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse devono attenersi nell'ambito della propria autonomia gestionale.
        3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.         3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.
        4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.         4. Identico.

Pag. 58-59
        5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:         5. Su motivata proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato possono adottare le seguenti misure:
          a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;           a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per motivate ragioni di opportunità;
          b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.           b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al Commissario ai sensi del comma 1.

        6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

        6. Identico.

        7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.         7. Il Commissario segnala alle amministrazioni e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto, e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
              7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.         8. Identico.

Pag. 60-61

Articolo 6.
(Requisiti di nomina).

Articolo 6.
(Requisiti di nomina).

        1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

        1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.


Pag. 62-63

Capo II
NORME SOSTANZIALI

Capo II
NORME SOSTANZIALI

Articolo 7.
(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto).

Articolo 7.
(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

        1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali» sono soppresse e, dopo le parole: «utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.».

        2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.         2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328».
          2-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
        3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1.

Pag. 64-65
 

Articolo 7-bis.
(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi).
 

        1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile.


Pag. 66-67

Articolo 8.
(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi).

Articolo 8.
(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi).

        1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

        1. Identico.

        2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.         2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i dati di cui al comma 1.
              2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

Pag. 68-69

Articolo 9.
(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico).

Articolo 9.
(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico).

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

        Identico.


Pag. 70-71

Articolo 10.
(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza).

Articolo 10.
(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177).

        1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

        1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi».

              1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

Pag. 72-73

Articolo 11.
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Articolo 11.
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione).

        1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

        1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento ».


Pag. 74-75

Articolo 12.
(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

Articolo 12.
(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

        1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».

        1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».

        2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti».         2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti» e dopo le parole: «In una o più sedute riservate, la commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» sono soppresse.
        3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.         3. Soppresso

Pag. 76-77

Articolo 13.
(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi).

Articolo 13.
(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi).

        1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

        Identico.


Pag. 78-79
 

Articolo 13-bis.
(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche).
          1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al secondo periodo, le parole da: «provvede la Ragioneria territoriale dello Stato» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
              b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
                  «b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi»;
              b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
          «3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Pag. 80-81
 

        2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al primo periodo, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dello Stato, degli enti pubblici nazionali,»;
              b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,»;
              c) al quarto periodo, le parole: «la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente debitore» e le parole: «della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente debitore».
 

        3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
              b) al comma 1-ter, le parole da: «; le modalità di certificazione» fino alla fine del comma sono soppresse.
 

         4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Pag. 82-83
          4-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Pag. 84-85
 

Articolo 13-ter.
(Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione).
 

        1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il citato acquisto è effettuato. Le erogazioni liberali e le donazioni in denaro di cui al primo periodo possono essere rese, rispettivamente, in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.

          2. Le donazioni di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
          3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.
          4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.

Pag. 86-87

Articolo 14.
(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia).

Articolo 14.
(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia).

        1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

        1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.


Pag. 88-89

Articolo 15.
(Copertura finanziaria).

Articolo 15.
(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

        1. Identico.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 90-91

Articolo 16.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 7 maggio 2012.

 

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.
Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Severino.


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