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PDL 5268

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5268



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SIRAGUSA, PES

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica

Presentata il 7 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende realizzare il pieno diritto allo studio, così come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, per i minori residenti nei territori svantaggiati, territori di montagna e piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica. Gli alunni e gli studenti che risiedono in zone geograficamente disagiate sono sfavoriti da tale condizione: la continuità didattica, il successo formativo e le pari opportunità sono difficili, a volte impossibili, se per lunghi periodi, come succede molto di frequente, i ragazzi e le ragazze restano senza docenti e senza personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in attesa che qualcuno accetti l'incarico nelle scuole in cui sono iscritti. Occorre pertanto incentivare il personale scolastico ad accettare incarichi di insegnamento in quelle sedi e a permanervi, favorendo i residenti e incentivando quei docenti che scelgono di insegnare in sedi davvero svantaggiate, pur non essendovi residenti e prestandovi effettivamente il servizio, senza mettersi in aspettativa o in malattia dal giorno successivo a quello dell'incarico. Occorre affermare il principio del diritto degli alunni che vivono in zone disagiate di vedersi garantite la qualità e l'efficacia del sistema scolastico, a partire dalla continuità didattica: fatta salva la competenza esclusiva delle regioni, è necessario fissare i princìpi fondamentali e regolamentare i destinatari degli interventi a livello nazionale, per non creare discrepanze e discriminazioni in nome delle quali finisca per incidere più la
 

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residenza che la cittadinanza. Alcuni diritti non sono «regionalizzabili» e questa deve essere la logica di una riflessione profonda sul sistema nazionale di diritto allo studio, che riaffermi l'importanza dell'universalità dell'accesso all'istruzione, anche per lo sviluppo del Paese. Con la presente proposta di legge si intende pertanto introdurre le disposizioni necessarie a favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna e nelle piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica. È un intervento necessario in questa sede e a questo livello istituzionale, perché non si rischi di creare un'inaccettabile frammentazione regionale rispetto all'esigenza di un sistema di diritto allo studio realmente inclusivo e nazionale. Le scuole situate nelle aree più distanti dai grandi centri rivestono un valore sociale e culturale nel territorio locale che non può essere trascurato. Perciò si propone una seria riflessione sui problemi del dimensionamento scolastico, finalizzata all'elaborazione di parametri specifici per queste realtà territoriali che sono altrimenti a rischio di spopolamento e di isolamento. La presenza di un'istituzione scolastica autonoma in queste aree è condizione essenziale per mantenere una comunità attiva e vitale, evitando così lo spopolamento e il conseguente degrado sociale, ambientale ed economico. La situazione e i bisogni delle scuole nelle aree più disagiate, decentrate e a scarsa densità demografica, sono materia di una legge nazionale perché non bisogna dimenticare che l'Italia è costituita per ben il 74 per cento del suo territorio da piccoli comuni. Secondo l'ultimo censimento, i piccoli comuni sono ben 5.836: il 72 per cento del totale. Sono più di 10 milioni gli abitanti che risiedono nei piccoli centri e nelle zone a bassa densità e nella maggior parte di essi (nel 60 per cento) c’è almeno un plesso di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado che rendono la vita meno complicata a milioni di famiglie. Ma in futuro potrebbe non essere più così perché per ridurre drasticamente le cattedre occorre tagliare le classi e alcune scuole potrebbero, appunto, essere chiuse. A tale scopo, dopo aver definito con esattezza cosa si intende per «scuole di montagna e di piccole isole» e per «territori a bassa densità demografica», si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destini ogni anno i fondi necessari al funzionamento e agli strumenti informatici e multimediali per gli istituti scolastici dei territori geograficamente svantaggiati; assicuri la stabilità dell'organico del personale costituendo l'organico funzionale, in base al numero delle iscrizioni nell'arco di almeno tre anni consecutivi e dando la precedenza ai docenti di ruolo che dimostrino di risiedere stabilmente nella località disagiata; definisca gli incentivi, nell'ambito della contrattazione sindacale, a favore del personale direttivo, docente e ATA, al fine di garantire la continuità didattica; assicuri la tempestiva sostituzione dei docenti assenti, per periodi brevi, dando precedenza ai docenti residenti nel territorio in cui viene conferita la docenza; sentiti i sindaci dei comuni interessati e nell'ambito della Conferenza unificata, definisca le deroghe alla normativa vigente necessarie a garantire il diritto allo studio e le pari opportunità per i ragazzi frequentanti i plessi scolastici di montagna e delle piccole isole, nonché dei territori a bassa densità demografica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità, come previsto dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, di salvaguardare la continuità territoriale, di assicurare parità di trattamento a tutti i minori, nonché di garantire l'obbligo di istruzione e la qualità del sistema scolastico anche nei territori geograficamente svantaggiati e in quelli a bassa densità demografica, la presente legge riconosce e valorizza le scuole di montagna e delle piccole isole, nonché le scuole dei territori a bassa densità demografica, definite ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi).

      1. Ai fini della presente legge, per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati oltre 1.000 metri sul livello del mare e che distano più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola, e per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori.
      2. Per le scuole dei territori a bassa densità demografica si intendono i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.

Art. 3.
(Interventi a favore delle scuole di montagna e delle piccole isole).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti

 

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scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole di montagna e delle piccole isole.
      2. Ai fini del comma 1, è iscritto annualmente nel bilancio dello Stato uno stanziamento pari alle necessità rilevate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.
(Organico delle scuole di montagna e delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica).

      1. Al fine di assicurare la stabilità dell'organico del personale, nelle scuole di montagna, delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica è costituito l'organico funzionale d'istituto.
      2. L'organico di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.

Art. 5.
(Incentivi a favore della continuità didattica).

      1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 2, comma 1, e che dimostra di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei territori in cui tali scuole sono situate è attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
      2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 hanno durata triennale.
      3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di montagna e delle piccole

 

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isole e dei territori a bassa densità demografica, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

          a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

          b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.

      4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2, comma 1, è valutato in misura doppia.

Art. 6.
(Supplenze brevi).

      1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all'articolo 2, comma 1, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.

Art. 7.
(Deroghe).

      1. Al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità a coloro che vivono nelle località di montagna e nelle piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, per le scuole di cui all'articolo 2 sono ammesse deroghe a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

 

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      2. Le deroghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuate in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata» sentiti i sindaci dei comuni interessati.
      3. Alle scuole di cui all'articolo 2 della presente legge non si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Le deroghe sono individuate in sede di Conferenza unificata.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti relativi alla copertura della spesa per il personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 9.
(Norma finale).

      1. Gli incentivi di cui all'articolo 5 sono oggetto di apposita contrattazione sindacale.


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