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PDL 5293

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5293



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHIZZONI, COSCIA, DAMIANO, GNECCHI, DE PASQUALE, CERA, SIRAGUSA, ZAZZERA, PES, DISTASO, BACHELET, SCANDEREBECH, ROSSA, CAPITANIO SANTOLINI, DELFINO, GOISIS, MURO, RIVOLTA

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola

Presentata il 18 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Appare necessario fare chiarezza sul trattamento pensionistico del personale della scuola. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenzia in alcun modo la normativa previdenziale relativa al comparto scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1o settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica.
      Di tale specificità, invece, si è tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta «riforma Fornero». Il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di un'apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico; in particolare, si ricordano l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; l'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge n. 247 del 2007; l'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), del decreto-legge
 

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n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; l'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
      Sulla base di queste motivazioni è stato accolto dal Governo alla Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto «milleproroghe», un ordine del giorno (n. 9/4865-AR/79) nel quale, sottolineando che la riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non ha tenuto conto della specificità del comparto scuola e che le riduzioni delle cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento determinate dalla nuova normativa incidono negativamente sull'invecchiamento del corpo insegnante, si impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma Fornero, per la maturazione dei requisiti per il pensionamento sulla base della normativa previgente.
      È importante sottolineare che la presente proposta di legge, oltre a garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e, conseguentemente, l'equità di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consente di incrementare le immissioni di docenti giovani all'interno della scuola, riducendo il precariato e contrastando un'anomalia propria dell'Italia, che risulta essere il Paese dell'Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti di oltre cinquanta anni di età e con quella più bassa di insegnanti al di sotto dei trenta anni di età.
      Sulla base dell'anagrafe del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari; si sottolinea, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente possono fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento.
      Si segnala, infine, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha avanzato istanza al tribunale amministrativo regionale (TAR) di sospensione dell'efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012. Il relatore, in prima analisi e in attesa di una pronuncia nella prossima udienza del 4 luglio, ha evidenziato come gli impugnati provvedimenti dell'amministrazione scolastica vadano a incidere lesivamente su diritti soggettivi, di natura pensionistica, già acquisiti dai ricorrenti.
      Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con la previsione dello slittamento del termine per maturare il requisito contributivo al 31 agosto 2011 sulla base della normativa antecedente alla riforma Fornero. Resta inteso che la maturazione del requisito anagrafico è computata, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, così come ribadito nella circolare del MIUR n. 100 del 29 dicembre 2010, che recita: «Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243 del 2004, come novellato dalla legge n. 247 del 2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

      1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote sui tabacchi lavorati stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2012 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.


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