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PDL 5284

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5284



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'ALEMA, CICCHITTO, LAFFRANCO, ROSATO

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

Presentata il 14 giugno 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge, maturata nell'ambito dell'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), si intende apportare alcune correzioni migliorative alla legge 3 agosto 2007, n. 124, a quasi cinque anni dalla sua approvazione. Il medesimo testo è stato presentato anche al Senato della Repubblica dai componenti del Comitato che appartengono all'altro ramo del Parlamento.
      Nel corso di questi cinque anni il COPASIR ha esaminato, nell'esercizio delle funzioni consultive previste dalla legge, ventitré regolamenti per la sua attuazione. Le condizioni e le osservazioni, formulate dal Comitato nei pareri, sono state in larga parte recepite nei testi definitivi. Da questa attività e più in generale dallo svolgimento dei compiti di vigilanza sul sistema di informazione per la sicurezza, il Comitato ha tratto il convincimento della necessità di introdurre talune modifiche all'impianto originario della legge. Al tempo stesso, si è confermata la positività delle scelte di fondo compiute nel 2007. Ciò vale, in particolare, per l'esplicita attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri della responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza e di alcune competenze esclusive concernenti il segreto di Stato e le nomine dei responsabili del settore. Permane, inoltre, la validità della scelta di mantenere una struttura binaria dei Servizi di informazione, con la previsione di rilevanti compiti di coordinamento per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
 

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      La proposta di legge è finalizzata pertanto a rendere più efficaci taluni istituti senza alterare tali linee di fondo della legge.
      Gli ambiti tematici su cui si ritiene opportuno intervenire sono raggruppabili in tre aree: il rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare, la razionalizzazione delle strutture degli organismi di informazione con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni organizzative, la valorizzazione sul piano normativo delle competenze in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica.
      Rientrano nella prima area le disposizioni volte a rendere più incisiva l'attività di vigilanza del Comitato. In particolare, per quanto concerne il segreto di Stato, si è riscontrato che l'attuale previsione normativa, secondo cui quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'opposizione del segreto di Stato comunica al Comitato «le ragioni essenziali» della propria scelta, si è dimostrata non del tutto corrispondente ai compiti che la stessa legge e la giurisprudenza costituzionale attribuiscono al COPASIR. Infatti, quasi in tutti i casi, acquisita la comunicazione, il Comitato ha deliberato di richiedere informazioni aggiuntive e ci si è spesso trovati di fronte alla contraddizione derivante dal fatto che, da un lato, l'organo parlamentare è l'unica sede di valutazione sul merito dell'utilizzazione del segreto di Stato e, dall'altro, esso non dispone di un'informazione completa sulla vicenda sottostante e sull'oggetto stesso del segreto di Stato. Per tali motivi si è ritenuto di prevedere che al presidente e al vicepresidente del Comitato sia fornito, in aggiunta alle «ragioni essenziali», «l'intero quadro informativo» in possesso del Presidente del Consiglio. La proposta si muove nella logica di considerare il segreto di Stato uno strumento assolutamente eccezionale, da utilizzare solo in casi straordinari in cui sia a rischio la sicurezza nazionale. È indispensabile che in tali circostanze vi sia una condivisione delle valutazioni che sono alla base della decisione in modo che, pur nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra Governo e Parlamento, possa essere esercitato con efficacia il controllo parlamentare. Ciò appare funzionale a determinare una linea di stabilità nell'utilizzo di uno strumento così delicato, a tutela anche di quanti si trovino nelle condizioni di doverlo opporre all'autorità giudiziaria.
      Nella stessa logica si propone anche di eliminare il requisito dell'unanimità e di sostituirlo con un voto a maggioranza qualificata dei due terzi nelle deliberazioni del Comitato concernenti indagini sulla rispondenza dei comportamenti degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali.
      Una delle principali innovazioni della legge n. 124 del 2007 è stata sicuramente l'istituzione di un Ufficio ispettivo presso il Dipartimento per le informazioni della sicurezza (DIS) con il compito di svolgere attività di ispezione ordinaria sull'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e sull'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e di condurre inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei Servizi di informazione per la sicurezza. In seguito all'approvazione del Regolamento sull'Ufficio ispettivo e dopo un periodo di sperimentazione, il Comitato ha considerato opportuno proporre che sul piano annuale delle ispezioni sia previsto il suo parere e che lo stesso Comitato sia titolare del potere di chiedere lo svolgimento di inchieste interne. La prima modifica consentirà all'organismo parlamentare di esprimersi sulle priorità dell'attività ordinaria degli ispettori, mentre la seconda è finalizzata ad attribuire allo stesso Comitato uno strumento più penetrante di controllo. Naturalmente, la responsabilità di attivare l'inchiesta resta del Presidente del Consiglio dei ministri, anche se alla sua conclusione il Comitato dovrà ricevere in versione integrale la relazione redatta dagli ispettori.
      La proposta di legge stabilisce inoltre, sempre nella prospettiva di un rafforzamento dei poteri di controllo del COPASIR, che le funzioni consultive di cui il
 

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Comitato è titolare siano estese alle delibere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organismi e sui loro bilanci.
      Di notevole rilievo è inoltre, in questo ambito, la disposizione secondo cui il Comitato parlamentare ha anche il compito di accertare che le funzioni attribuite agli organismi di informazione e sicurezza siano svolte in modo esclusivo e che quindi non siano esercitate da «nessun altro ente, organismo o ufficio», così come prevede l'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2007. In tal modo, si vuole ricondurre sotto il controllo parlamentare la verifica della corrispondenza delle attività poste in essere da organismi non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza ai limiti loro attribuiti affinché non si determinino sovrapposizioni o interferenze con le attività svolte dai Servizi di intelligence.
      La legge e i regolamenti hanno definito le competenze rispettive dell'AISE e dell'AISI sulla base del criterio della territorialità. L'attuazione di tale criterio è stata problematica sia perché esso aveva introdotto una modifica radicale al sistema precedente di ripartizione delle competenze, sia perché è stato necessario tenere conto di esigenze pratiche di temperamento del criterio stesso. L'azione di coordinamento svolta dal DIS ha determinato un graduale superamento delle difficoltà iniziali. Tuttavia, il Comitato ha potuto riscontrare nella complessiva organizzazione del sistema di informazione la necessità di realizzare ulteriori interventi di razionalizzazione e di semplificazione. Su tale punto, è stato svolto uno specifico approfondimento nel corso dell'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri svoltasi presso il Comitato lo scorso 22 febbraio 2012. Deve in ogni caso essere confermata la struttura binaria del sistema, che prevede l'attribuzione all'AISE e all'AISI di compiti operativi autonomi a cui deve conseguire una struttura organizzativa coerente sia per ciò che concerne le articolazioni direttamente operative, sia per quelle ad esse strettamente connesse (come, ad esempio, quelle competenti per gli affari legali). Fermi restando anche i compiti di coordinamento del DIS, è sembrato opportuno prevedere che esso fosse titolare, analogamente a quanto avviene per il personale, della gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni. Ciò dovrà consentire di concentrare tali attività e di realizzare uno snellimento della struttura organizzativa delle Agenzie con conseguente risparmio di risorse umane e finanziarie.
      In materia di operatività delle Agenzie, la proposta di legge, al fine di evitare la dispersione organizzativa e di concentrare maggiormente la conoscenza di informazioni riservate, attribuisce una competenza generale sulle intercettazioni preventive alla procura generale presso la corte d'appello di Roma. Ciò, analogamente a quanto è stato previsto nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per il contenzioso in materia di personale, che è stato deferito alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio.
      Nel luglio del 2010 il COPASIR ha approvato e trasmesso alle Camere una relazione sulle «possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dallo spazio cibernetico». Da allora il livello di attenzione nei confronti della crescente minaccia cibernetica ha assunto un rilievo sempre maggiore, sia a livello istituzionale, soprattutto in sede internazionale, sia presso l'opinione pubblica. È recentissima l'approvazione di una mozione al Senato su questi temi dopo lo svolgimento di una discussione in cui, al di là delle posizioni assunte dai diversi gruppi parlamentari, è emersa la centralità del tema per la sicurezza nazionale.
      La proposta di legge intende quindi affrontare la questione, valorizzando il ruolo di informazione e di analisi che in questa materia possono svolgere gli organismi di intelligence. Rispetto alla situazione attuale, in cui già si registra uno sforzo organizzativo delle Agenzie in questa direzione, è apparso necessario prevedere il rafforzamento dell'impulso politico al massimo livello, attraverso l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri
 

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di un potere di indirizzo per il potenziamento della protezione cibernetica e della sicurezza informatica, all'interno della più generale esigenza di tutela delle infrastrutture critiche e immateriali del Paese. Al DIS spetterà poi il compito di coordinare le conseguenti attività di ricerca informativa sulla base degli elementi e delle analisi acquisiti dalle Agenzie e da ogni altro ente pubblico o privato competente in materia. Al fine di dare un autonomo risalto al tema, si prevede che la relazione annuale, che il Governo trasmette al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, contenga in allegato uno specifico documento sulla protezione delle infrastrutture critiche e sulla definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica.
      Si riferisce quindi del contenuto delle modifiche articolo per articolo.
      L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle sue competenze non esclusive, il compito di impartire al DIS e ai servizi di informazione direttive volte a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica.
      L'articolo 2 ripristina il testo originario della legge n. 124 del 2007, che era stato modificato nel 2008 al fine di consentire all'Autorità delegata pro tempore di svolgere le funzioni ad essa delegate dal Presidente del Consiglio in materia di intelligence contemporaneamente ad altre funzioni di governo. Con la norma che si propone, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio di delegare o meno l'esercizio delle funzioni non esclusive, l'Autorità, se nominata, non potrà svolgere altri compiti.
      L'articolo 3 prevede che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza coordini, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e degli elementi conoscitivi, analisi e rapporti provenienti dai Servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca, anche privati, le attività di ricerca informativa volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale. Nell'ambito dello stesso articolo si prevede altresì che il piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo istituito presso il DIS sia approvato previo parere del Comitato e che, analogamente a quanto già avviene per la gestione del personale, sia il Dipartimento a gestire unitariamente gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 23 della legge n. 124 del 2007, in base al quale il personale appartenente ai Servizi non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. La stessa disposizione prevede anche che tale personale è obbligato a denunciare i fatti costituenti reato al direttore del servizio di appartenenza, in deroga alle disposizioni ordinarie. Con la norma proposta si stabilisce che tale obbligo sussiste per i dipendenti dei Servizi soltanto per i fatti costituenti reato appresi nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.
      Con l'articolo 5 si propone di modificare l'articolo 30 della legge n. 124 del 2007, prevedendo che sia anche compito del Comitato accertare che funzioni attribuite dalla medesima legge al DIS, all'AISI e all'AISE non siano svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio e verificare che organismi non appartenenti al sistema di informazione per la sicurezza, come è ad esempio il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa (RIS), operino nel rispetto della legge, che a quest'ultimo attribuisce esclusivamente compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare, nonché le attività informative utili ai fini della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero.
      L'articolo 6 modifica il comma 9 dell'articolo 31 della legge n. 124 del 2007, a norma del quale non possono essere opposte al Comitato le esigenze di riservatezza o il segreto di Stato quando esso deliberi all'unanimità lo svolgimento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali previsti dalla legge. Con il testo proposto il voto all'unanimità viene
 

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sostituito da quello a maggioranza dei due terzi.
      Anche l'articolo 7 mira al rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato, prevedendo che esso esprima un parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra DIS, AISE e AISI e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
      L'articolo 8 riscrive integralmente il testo dell'articolo 34 della legge n. 124 del 2007 stabilendo che il Comitato, qualora abbia deliberato di procedere all'accertamento della correttezza di condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione, possa chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne. In tal caso, il testo integrale della relazione conclusiva deve essere trasmesso al Comitato.
      L'articolo 9 integra il testo dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, prevedendo che alla relazione annualmente trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti sia allegato un documento di sicurezza nazionale dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche e alla definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica.
      Gli articoli 10 e 11 intervengono sulla materia del segreto di Stato, prevedendo che in ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non solo debba comunicarne le ragioni essenziali al Comitato, ma debba anche fornire al presidente e al vicepresidente dello stesso l'intero quadro informativo in suo possesso. Sarà poi il Regolamento interno del Comitato a stabilire le modalità attraverso cui tali informazioni saranno esaminate.
      Con l'articolo 12, infine, si propone di modificare l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, prevedendo che l'autorizzazione a eseguire intercettazioni preventive debba essere richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e non più, come stabilisce la norma attualmente vigente, al procuratore generale del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri).

      1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 4 e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:
      «1-bis. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza).

      1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonché

 

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delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;

          b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» è inserito il seguente periodo: «Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo»;

          c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative delle Agenzie di cui agli articoli 6 e 7, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Al comma 6 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: «costituenti reato» sono inserite le seguenti: «appresi nell'esercizio delle proprie attività istituzionali».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:
      «2-bis. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonché verificare che le

 

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attività informative svolte da organismi non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai princìpi della presente legge».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la parola: «unanime» è sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)».

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari).

      1. L'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:
      «Art. 34. – (Accertamento di condotte illegittime o irregolari). – 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora sulla base degli elementi

 

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acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dall'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento).

      1. All'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. La relazione di cui al comma 1 contiene in allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, nonché la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato).

      1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono inseriti i seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce al presidente e al vicepresidente del Comitato l'intero quadro informativo in suo possesso. Il regolamento di cui all'articolo 37, comma 1, stabilisce le modalità di esame di tali informazioni da parte del Comitato».

 

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Art. 11.
(Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).

      1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono inseriti i seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce al presidente e al vicepresidente del Comitato parlamentare l'intero quadro informativo in suo possesso. Il regolamento di cui all'articolo 37, comma 1, stabilisce le modalità di esame di tali informazioni da parte del Comitato parlamentare».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa).

      1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole da: «del distretto in cui si trova» fino a: «prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «di Roma».


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