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PDL 5251

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5251



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, DAMIANO, D'INCECCO, GOZI, MATTESINI, RAMPI, SIRAGUSA

Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale

Presentata il 31 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — A partire dal 1995 è stato introdotto il titolo di formazione specifico necessario per poter esercitare come medico di famiglia, guardia medica o medico del servizio di emergenza 118 in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Tale titolo, requisito unico per poter accedere alla graduatoria regionale di settore, è rilasciato dalle regioni dopo un corso di tre anni a cui si accede per concorso (25 posti all'anno) oppure a domanda in sovrannumero (3 posti all'anno). Tale formazione è stata regolamentata a livello nazionale da alcuni decreti legislativi n. 256 del 1991 (ora abrogato), n. 368 del 1999 e, in ultimo, n. 206 del 2007 di recepimento di varie direttive europee (tra cui la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005).
      I medici di medicina generale «titolati» non sono attualmente sufficienti per coprire il fabbisogno del territorio, tanto che le aziende sanitarie locali (ma anche privatamente i medici di base) da anni si servono in maniera continuativa e strutturata di medici senza il corso di formazione, addirittura specializzandi o neolaureati.
 

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Questi medici, quindi, lavorano da anni nel sistema ma non possono accedere alle graduatorie perché sono senza titolo e perciò destinati al precariato perenne.
      Di contro, il numero di medici «formati» è basso rispetto al fabbisogno, a causa sia dell'alto costo richiesto alla regione per la formazione sia per la bassa disponibilità di tutoring presso le strutture sanitarie. A questo si aggiunge il fatto che molti abbandonano il corso in favore dell'ingresso nelle scuole di specializzazione, che garantisce loro un periodo più lungo di occupazione (quattro anni invece di tre) e uno stipendio più alto (2.000 euro invece di 800 euro). Non va dimenticato, inoltre, il fatto che, al massimo fra cinque anni, ci sarà il pensionamento in massa di buona parte dei medici attualmente occupati.
      Perciò, preso atto che i medici disponibili sono pochi e che i medici con il titolo specifico, sono ancora più scarsi, che le regioni hanno scarse disponibilità economiche per la formazione di un numero maggiore di medici, che da tempo ci sono grandi difficoltà nel garantire la copertura dei servizi, in particolare in territori disagiati, e che il 70 per cento dei medici sarà collocato in pensione fra cinque anni, si intuisce la drammaticità del problema e soprattutto delle sue conseguenze:

          1) un ulteriore aggravamento della difficoltà di copertura dei servizi, con forte rischio di chiusura;

          2) il rischio di arrivo in massa di medici «titolati» da altri paesi europei o di «smercio» di titoli;

          3) un'ulteriore precarizzazione dei medici «non titolati», con spinta verso l'emigrazione.

      Pertanto, la presente proposta di legge prevede una modifica all'articolo 36 del menzionato decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di recepire quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 5, della citata direttiva 2005/36/CE in materia di rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, altresì, a rilasciare il diploma di formazione specifica in medicina generale al medico-chirurgo abilitato all'esercizio professionale che ne fa richiesta, purché in possesso di un diploma di medico specialista ai sensi dell'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, del presente decreto e di un'esperienza professionale di almeno 3.200 ore svolta anche non continuativamente presso un ambulatorio di medicina generale o un centro in cui si dispensano cure primarie ovvero presso strutture che esercitano attività equipollenti. Le regioni e le province autonome provvedono a rilasciare il diploma entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del medico-chirurgo. Il numero di diplomi rilasciati ai sensi del presente comma non può essere oggetto di contingentamento».


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