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PDL 5243

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5243



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

SCANDROGLIO, BECCALOSSI, CALABRIA, CASSINELLI, CATANOSO GENOESE, CONTENTO, DE CORATO, FAENZI, GARAGNANI, LEHNER, MELONI, PALUMBO, PELINO, SAMMARCO, STRACQUADANIO

Modifica all'articolo 67 della Costituzione, in materia di dichiarazione di appartenenza dei membri del Parlamento a un gruppo parlamentare

Presentata il 30 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Da troppi decenni siamo costretti ad assistere impotenti al fenomeno dei membri del Parlamento che sono stati eletti con un partito e poi, in spregio alla volontà dell'elettorato, decidono di lasciare il gruppo parlamentare cui tale partito fa capo.
      Questo comportamento, che purtroppo appare come una vera e propria degenerazione della sovranità popolare, è sempre stato giustificato in forza del divieto di vincolo di mandato sancito dall'articolo 67 della Costituzione. Tale principio va certamente confermato e rappresenta la cristallizzazione di un importante punto di svolta rispetto ai Parlamenti medievali: i parlamentari non sono espressione di un gruppo di elettori, sia esso identificabile su base geografica (il collegio elettorale) o sociale (un ceto o un gruppo di pressione) o finanche partitica, ma sono sempre e comunque espressione della nazione, unitariamente intesa.
      Sotto l'egida di questo sacrosanto principio si sono però potuti sviluppare comportamenti che nulla hanno a che vedere con la libera rappresentanza del popolo italiano. In particolare, la costante migrazione da un gruppo parlamentare all'altro e, in particolare, la possibilità di riaggregarsi in altri gruppi parlamentari hanno, da un lato, contribuito a rompere il rapporto
 

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fiduciario tra la politica e l'elettorato e, dall'altro lato, hanno portato alla creazione di gruppi parlamentari solo al fine di ottenere vantaggi procedurali e finanziari.
      Il risultato è stato il diffondersi di un caso generalizzato per cui, per ipotesi, un parlamentare può tranquillamente essere eletto con un partito e conseguentemente aderire al gruppo parlamentare relativo a tale partito, poi dimettersi, aggregarsi a un altro gruppo parlamentare (magari in antitesi al primo), dimettersi anche da quest'ultimo gruppo e, alla fine, se riesce ad aggregare solo pochi altri colleghi, crearne uno nuovo.
      La presente proposta di legge costituzionale vuole porre un freno a questo fenomeno: un membro del Parlamento ha chiaramente la facoltà di dimettersi dal proprio gruppo parlamentare ma, a seguito di tale comportamento, bisogna riconoscere che qualcosa, nel circuito della rappresentanza democratica, si è modificato. Ne consegue, quindi, che, in tale ipotesi, il parlamentare debba rimanere iscritto di diritto al gruppo misto.
      Si è reputato più opportuno inserire questa disposizione nel testo costituzionale e, per affinità di materia, la scelta è caduta sull'articolo 67 della Costituzione. La sede dei Regolamenti parlamentari, in particolare, non è sembrata del tutto corretta: si tratta infatti di una modifica che, pur nella sua limitatezza formale, costituisce un mutamento non indifferente nell'assetto del parlamentarismo italiano, mutamento che sembra giuridicamente più corretto inserire direttamente nel testo costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Al momento dell'entrata in carica, ogni membro del Parlamento dichiara l'appartenenza a un gruppo parlamentare; in caso di dimissioni da tale gruppo egli è iscritto di diritto al gruppo misto e non può aderire o formare altri gruppi».


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