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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5232 |
1. La designazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di seguito denominato «decreto 10 novembre 2009», deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. La designazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana, corrispondente all'altezza della lettera minuscola, è pari o superiore a 1,5 centimetri (cm) e in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri della designazione di origine possono essere stampati in dimensioni uguali alla denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nello stesso campo visivo e con la stessa rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, la designazione dell'origine è preceduta immediatamente dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.
5. Restano ferme le indicazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto 10 novembre 2009.
1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggiatori riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione.
2. La verifica di cui al comma 1 del presente articolo, effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, è disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali è verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.
3. Il capo del comitato è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della prova organolettica, ha il compito di convocare gli assaggiatori al giorno e all'orario stabiliti per intervenire alla prova ed è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, nonché della preparazione e della codificazione dei campioni per eseguire la prova.
4. Al fine di effettuare la verifica di cui al comma 1, le analisi sono effettuate su lotti identici di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:
a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 millilitri (ml);
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28 gradi centigradi (Co) particella libera (p2).
5. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli di oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, deve altresì:
a) essersi astenuto dal fumo almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta che sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito nessun alimento almeno un'ora prima della prova.
6. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve comunicarlo al capo del comitato, che ne dispone l'esonero dal lavoro.
7. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) il numero del verbale;
b) la data e l'ora del prelevamento dei campioni;
c) la descrizione delle partite di olio di oliva: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;
d) il nominativo dell'organizzatore del comitato responsabile della preparazione e codificazione dei campioni ai sensi del punto 4 dell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni;
e) l'attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 4;
f) i nominativi delle persone che partecipano come assaggiatori;
g) la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 5;
h) l'orario di inizio e di chiusura della prova.
1. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano» o che comunque evocano un'origine italiana sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi più etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 milligrammi al chilogrammo (mg/Kg).
2. Il superamento dei valori di cui al comma 1, oltre all'applicazione delle disposizioni di legge connesse alla violazione delle norme in materia di etichettatura e salvo che il fatto costituisca reato, comporta l'avvio di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa, con specifico riferimento agli impianti, alle attrezzature, alle installazioni, ai macchinari e ai campionamenti delle materie prime utilizzate.
3. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli di oliva che presentano caratteristiche migliori di qualità, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine è indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate e aggiornate mensilmente su un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini o simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli di oliva vergini non corrispondente all'effettiva origine territoriale delle olive.
2. È, altresì, ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo sono dichiarati decaduti per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure stabilite dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter del presente articolo e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio di cui al comma 49-bis del presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale quando ha per oggetto oli di oliva vergini».
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di estrazione e deve essere indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere un idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto e il lotto di produzione a cui appartiene.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione al titolare
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e provvede al fine di impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di indagine di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente una relazione alle Camere.
1. Al fine di prevenite le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al regime, quando la richiesta ha per oggetto oli di oliva vergini, è subordinata all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non membri dell'Unione europea.
1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) rendono accessibili a chiunque ne fa richiesta le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente comma non comporta il rischio di informazioni distorsive per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste il segreto istruttorio, per le quali è necessaria la prescritta autorizzazione della competente autorità giudiziaria, gli USMAF rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche.
1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli di oliva vergini sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ente;
b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del medesimo codice penale.
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
1. Nel caso di delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate non opera la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini del comma 1 è sempre
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale».
1. Al fine di consentire un utilizzo alternativo degli oli di oliva privi delle caratteristiche essenziali per l'immissione al consumo a fini alimentari, è incentivata la produzione di energia elettrica ottenuta da tali oli, con l'applicazione di una tariffa onnicomprensiva pari a 730 euro per megawatt all'ora (MWh), nei casi in cui:
a) gli oli e le relative materie prime sono ottenuti nel raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per la produzione di energia elettrica;
b) l'impianto di produzione di energia elettrica ha una potenza nominale inferiore a 0,50 MWh;
c) l'impianto di produzione di energia elettrica assicura un assetto cogenerativo, con l'impiego di almeno il 20 per cento dell'energia termica ottenuta su base annua, al netto degli autoconsumi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo
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