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PDL 5145

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5145



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MICHELI

Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni presso le strutture e gli impianti sportivi

Presentata il 19 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia, i dati dell'Istituto superiore di sanità (ISS) evidenziano circa 70.000 morti cardiache improvvise ogni anno, che si verificano per lo più nei comuni luoghi di vita quotidiana (sedi di lavoro, scuole, palestre e simili) e che in non pochi casi riguardano i giovani.
      In particolare sono allarmanti gli episodi, sempre più spesso balzati alla cronaca, che riguardano giovani che, improvvisamente, si accasciano a terra nei campi di gioco, durante le corse o altre pratiche sportive, sia a livello agonistico che dilettantistico, e non riprendono più conoscenza nonostante l'arrivo dei soccorsi e il trasporto nelle strutture ospedaliere.
      La morte cardiaca improvvisa è definita come una morte da cause naturali di origine cardiaca, annunciata dall'improvvisa perdita di coscienza entro pochissimo tempo dall'insorgenza dei sintomi acuti. Patologie cardiache preesistenti possono essere o possono non essere presenti, ma i tempi e le modalità della morte sono comunque inattesi. La pericolosità della morte cardiaca improvvisa dipende quindi dall'imprevedibilità e dalla rapidità con cui colpisce.
      La morte cardiaca improvvisa è il risultato di un arresto cardiaco non rianimato. La sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco dipende da fattori ben noti: il riconoscimento precoce delle situazioni a rischio di arresto e l'allertamento immediato del sistema di soccorso per l'invio dell'autoambulanza, la precoce rianimazione cardiopolmonare, la defibrillazione precoce e, dopo il ripristino del circolo, il trattamento post rianimatorio.
      Durante la prima fase di soccorso, l'obiettivo primario è ripristinare l'attività spontanea del cuore nel più breve tempo possibile, mantenendo nel frattempo la perfusione e l'ossigenazione dell'intero organismo
 

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del paziente in arresto cardiaco tramite le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e avanzate.
      Per il ripristino dell'attività spontanea del cuore la manovra chiave è la defibrillazione in caso di ritmi defibrillabili ovvero l'ossigenazione e la somministrazione di farmaci in caso di ritmi non defibrillabili.
      La tempestività del soccorso è fondamentale per la sopravvivenza: ogni minuto di ritardo nell'effettuazione della defibrillazione riduce del 10 per cento le possibilità di riavviare l'attività cardiaca. Nella quasi totalità dei casi, la morte avviene perché l'intervento non viene effettuato entro i primi cinque minuti dalla perdita di conoscenza.
      Purtroppo, nonostante gli sforzi compiuti per garantire efficaci sistemi di soccorso, i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco in sede extraospedaliera sono comunque troppo lunghi, a causa delle distanze stradali e del traffico cittadino.
      In questo contesto, un modo per assicurare maggiore tempestività nell'intervento di rianimazione in sede extraospedaliera è la possibilità per i soggetti presenti di effettuare la defibrillazione precoce grazie alla diffusione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), che sono intuitivi e possono essere utilizzati da chiunque perché tolgono al soccorritore l'onere della diagnosi.
      Il DAE è un dispositivo tecnologicamente avanzato ma di facile impiego che, collegato al paziente attraverso elettrodi adesivi, è anzitutto in grado di effettuare un esame automatico del ritmo cardiaco, indicando al soccorritore se la scossa elettrica sia necessaria o meno. In caso positivo il DAE carica i propri condensatori e, dopo la conferma del soccorritore, eroga la scarica elettrica.
      Trattandosi di un dispositivo di facile utilizzo, grazie alle istruzioni vocali e visive che guidano il soccorritore, non è necessaria un'esperienza medica particolare, ma è sufficiente un breve addestramento sul meccanismo di funzionamento dell'apparecchio.
      La legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, che ha approvato le Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici, hanno consentito l'uso di questi strumenti anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario con una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
      Nel marzo 2011 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, ha emanato un apposito decreto (decreto 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011) con cui sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei siti in cui collocare i DAE, con esplicita menzione dei luoghi in cui si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, oltre che dei luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o elevata incidenza di arresti cardiaci.
      La presente proposta di legge intende rappresentare una prima e concreta risposta ai frequenti e tragici eventi che hanno colpito il mondo dello sport agonistico, con la morte di giovani sportivi di talento, ma anche e soprattutto cittadini comuni, spesso giovanissimi, il cui cuore ha smesso di battere proprio in luoghi e in momenti che sono invece dedicati al divertimento e alla prevenzione della salute, ossia i luoghi dello sport.
      In conformità a quanto stabilito dalla legge 3 aprile 2011, n. 120, lo scopo della presente proposta di legge è, pertanto, quello di stabilire l'obbligo della presenza di DAE in tutte le strutture in cui si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico: palestre, piscine, campi da gioco, piste, stadi e impianti sportivi (articolo 1).
      La presenza dei DAE all'interno delle strutture sportive rappresenta certamente
 

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una maggiore garanzia di celerità nell'intervento di soccorso in caso di arresto cardiaco: si consente in questo modo di recuperare minuti preziosissimi in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza, permettendo ai presenti di effettuare la defibrillazione precoce. A tal fine si dispone l'obbligo di informare gli allenatori, i massaggiatori e i preparatori atletici sulle procedure per l'utilizzo dei DAE (articolo 2, comma 1) e si prevede che il Ministro della salute stabilisca con proprio decreto, le modalità di coordinamento con il servizio del «118» (articolo 2, comma 2).
      I DAE potranno essere acquistati non solo dai proprietari degli impianti sportivi, ma anche dai soggetti, come federazioni, società e associazioni sportive anche dilettantistiche, che tali impianti utilizzano, nonché da qualsiasi altro soggetto privato interessato a donare tali dispositivi agli impianti medesimi (articolo 3). La presente proposta di legge introduce quindi incentivi fiscali per i privati che intendano acquistare un DEA (articolo 4), stabilendo che le spese documentate per tale acquisto siano integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sul reddito delle società (IRES) (articolo 4).
      Infine, la presente proposta di legge intende raccomandare e incentivare la presenza dei DAE in tutti gli altri luoghi pubblici di aggregazione, nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici e universitari, a tal fine stabilendo che l'acquisto dei medesimi dispositivi costituisce titolo valido ai fini della domanda di riduzione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 5).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 3 aprile 2011, n. 120, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è resa obbligatoria la presenza di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in tutte le strutture in cui si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico quali palestre, piscine, campi da gioco, piste, stadi e impianti sportivi.

Art. 2.

      1. Gli allenatori, i massaggiatori e i preparatori atletici devono essere informati sulle procedure per l'utilizzo dei DAE.
      2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di coordinamento con il servizio di emergenza sanitaria, codice «118», del Ministero della salute.

Art. 3.

      1. I DAE da collocare presso le strutture di cui all'articolo 1 possono essere acquistati da:

          a) i soggetti proprietari delle strutture;

          b) i soggetti, quali federazioni, società e associazioni sportive, professionistiche,

 

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dilettantistiche o amatoriali, che gestiscono o che usufruiscono delle strutture;

          c) i soggetti privati interessati alla donazione dei DAE ai fini del loro utilizzo nelle strutture.

Art. 4.

      1. Le spese documentate relative all'acquisto dei DAE per utilizzo extraospedaliero nelle strutture di cui all'articolo 1 sono integralmente deducibili, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

      1. È incentivata la presenza dei DAE nei luoghi pubblici di aggregazione, nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici e universitari.
      2. Il Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta le necessarie modifiche all'allegato A, lettera B), annesso al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129

 

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del 6 giugno 2011, in materia di ulteriori criteri e modalità per la diffusione dei DAE.
      3. L'acquisto dei DAE costituisce titolo valido ai fini della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettante in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.


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