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PDL 5216

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5216



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTELLI, LAFFRANCO, BERNARDO, MELONI, SAGLIA, ABRIGNANI, GIOACCHINO ALFANO, BARANI, BECCALOSSI, CALABRIA, CANNELLA, CATANOSO GENOESE, CONTENTO, COSTA, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DEL TENNO, DISTASO, FAENZI, FORMICHELLA, FRASSINETTI, GHIGLIA, GIAMMANCO, GIBIINO, GIRO, LORENZIN, MINARDO, MOLES, MURGIA, PALMIERI, MASSIMO PARISI, PICCHI, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, TOCCAFONDI, BARBIERI, GAROFALO, PAGANO

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la partecipazione del sistema creditizio agli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta municipale propria

Presentata il 17 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La legge 30 luglio 1990, n. 218, cosiddetta «legge Amato», recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico», ha avviato un processo di cambiamento del sistema bancario italiano. La legge, anche in vista della normativa Basilea I, era tesa a dare maggiore competitività alle banche italiane nei mercati nazionali e internazionali in una visione europea e globale. Essa ha permesso alle banche italiane che erano istituti di credito di diritto pubblico di trasformarsi da una parte in società per azioni e, dall'altra, di generare delle fondazioni a cui sono state trasferite tutte quelle attività non tipiche dell'impresa. All'epoca si trattava di trasformare un sistema essenzialmente di diritto pubblico in un settore privato e quotato in borsa sul modello degli altri Paesi europei, ma contrariamente alle previsioni,
 

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le fondazioni hanno assunto nel tempo un notevole rilievo e restano in termini relativi i principali azionisti di molte banche italiane.
      Ad oggi le fondazioni bancarie quindi, nonostante lo spirito originario della legge che diede loro vita fosse quello di separarle definitivamente dagli istituti di credito, hanno ancora floride partecipazioni nelle banche conferitarie. È così nella grande maggioranza dei casi: delle 88 fondazioni esistenti solo 18 non hanno partecipazioni negli istituti di credito. Per 70 fondazioni è ancora così, e di queste 15 hanno ancora la proprietà assoluta della banca (più del 50 per cento diretto). Le altre 55 fondazioni hanno partecipazioni inferiori alla maggioranza, ma di fatto sono le «padrone» delle banche unendo le loro partecipazioni. In particolare, le fondazioni investono circa metà del patrimonio nelle quote delle banche italiane. Unicredit è partecipata al 3,5 per cento dalla fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (CariVerona) e al 3,3 dalla fondazione Cassa di risparmio di Torino (CRT). Azionisti della banca Intesa San Paolo sono, nell'ordine, la Compagnia di San Paolo (9,7 per cento), la fondazione Cariplo (4,9 per cento), la fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo (4,8 per cento), l'ente Cassa di risparmio di Firenze (3,3 per cento) e la fondazione Cassa di risparmio di Bologna (2 per cento). La fondazione Monte dei paschi di Siena controlla circa il 37 per cento delle quote della banca Monte dei paschi di Siena.
      Le fondazioni bancarie dispongono di un patrimonio di 50 miliardi di euro, la metà del quale investito negli istituti di credito del Paese; nel 2010 dalle loro partecipazioni bancarie, in un anno definito «di crisi», le fondazioni hanno ricevuto proventi per 1,98 miliardi di euro.
      L'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita dal decreto legislativo n. 23 del 2011, applicativo del federalismo fiscale, e le sue modalità applicative sono state definite dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e dai decreti-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, e n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. La grave crisi economica ha già portato ad estendere agli immobili non direttamente utilizzati per attività di culto o umanitarie della Chiesa cattolica, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012.
      Nel corso del dibattito sul citato decreto-legge n. 16 del 2012 la gran parte delle forze politiche ha presentato emendamenti per l'estensione dell'IMU agli immobili e ai terreni delle fondazioni bancarie, regolate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n 153. In quella sede il Governo non ha inteso accedere alle richieste dei parlamentari.
      L'introduzione dell'IMU a carico degli immobili e dei terreni di proprietà delle fondazioni bancarie, secondo i dati forniti dal catasto, riguarderebbe 1.572 fabbricati e 712 terreni, alcuni anche di proporzioni notevolmente estese. Numerosi immobili già godono delle agevolazioni fiscali relative ai palazzi storici.
      Occorre quindi ripristinare un'equità cui il Governo è venuto meno esprimendosi negativamente rispetto agli emendamenti presentati in sede parlamentare. È evidente che le fondazioni bancarie, in quanto azioniste degli stessi istituti di credito, non possono essere considerate alla stregua di associazioni benefiche e non devono quindi poter godere delle stesse agevolazioni sul pagamento dell'IMU.
      Proprio questa capacità di controllo del sistema bancario ha indotto la Corte di cassazione a stabilire, nel 2009, che le fondazioni sono anche obbligate a reinvestire gli utili in attività di rilevanza sociale, ma non per questo sono assimilabili alle associazioni senza scopo di lucro e possono godere dei particolari privilegi fiscali riconosciuti a tali associazioni.
      Con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, il Governo di allora diede un grande segnale
 

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di attenzione ai proprietari di immobili che pagavano un mutuo in un momento di grande crisi economica. L'istituzione di questo Fondo ha consentito alle associazioni dei consumatori e all'Associazione bancaria italiana di stipulare un accordo, il cosiddetto «piano famiglie», sulla sospensione delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà. Un accordo che, visto il pesante impatto sociale della crisi, è stato prorogato per il 2011 e di nuovo fino al 31 luglio 2012.
      Ad oggi, tutti coloro che hanno acquistato la propria casa con un mutuo si trovano anche nella condizione di dover pagare l'IMU, che costituirà per la grande maggioranza delle famiglie italiane un pesante aggravio e per alcune di loro un peso insostenibile.
      Occorre anche in questo caso intervenire per ristabilire un'equità sociale che, al momento, sembra più annunciata che reale.
      In questo senso la presente proposta di legge, composta da due articoli, interviene, da un lato, eliminando le esenzioni previste per le fondazioni bancarie, norma significativamente agganciata alla disposizione che ha previsto l'introduzione dell'IMU per le proprietà della Chiesa cattolica e, dall'altro, introducendo, sempre con riferimento all'IMU, una significativa deroga al sistema delle garanzie contrattuali.
      Com’è noto gli immobili acquistati con un mutuo bancario sono sovente gravati da ipoteca. La banca si garantisce da eventuali insolvenze costituendo un diritto sul bene acquistato con il denaro da essa prestato. In termini legali, proprietario e titolare dei diritti sul bene è l'acquirente, tuttavia il suo diritto è limitato dal fatto che il bene funge anche da garanzia per il prestito ricevuto.
      La proposta di legge prevede che, limitatamente al solo pagamento dell'IMU, la questione sia affrontata avendo come modello di finanza quello già utilizzato in molti Paesi. In alcuni Paesi, soprattutto quelli arabi, il prestito ad interesse è vietato, e di conseguenza il prestito per l'acquisto della casa diventa una sorta di partecipazione ad un affare comune. La banca compra la casa, che viene progressivamente riscattata da chi la occupa. In questo quadro la proprietà è comune, anche se la banca rimane titolare di rilevanti diritti fino a che non è stata saldata anche l'ultima rata.
      La deroga proposta riguarda, quindi, sia la nozione di proprietà, sia quella di costituzione di diritti reali di garanzia ai sensi del nostro ordinamento giuridico e va nel senso di parametrare la nuova imposta non al valore catastale dell'immobile ma alla quota parte del mutuo pagata, come se fosse una proprietà condivisa, nella quale ciascuno dei proprietari è tenuto a pagare pro quota. Ovviamente la deroga è limitata alle sole ipoteche legate ai mutui per l'acquisto della prima casa e non alle ipoteche accese per i prestiti di altra natura.
      Si tratta di un'idea che va attentamente valutata, tuttavia sia per quel che riguarda l'IMU a carico degli immobili delle fondazioni bancarie, sia per il pagamento pro quota dell'IMU relativa ad immobili gravati da ipoteca per l'acquisto, la proposta di legge intende rispondere a un comune sentire popolare: che anche il sistema bancario debba pienamente partecipare al peso che la crisi economica ha gettato solo sulle spalle dei cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili delle fondazioni bancarie).

      1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'esenzione di cui alla presente lettera non si applica, in ogni caso, agli immobili e ai terreni delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Partecipazione dei soggetti titolari di ipoteca a garanzia del mutuo per l'acquisto della prima casa al pagamento dell'imposta municipale propria).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «2-bis. In deroga alle disposizioni in materia di ipoteca di cui agli articoli 2808 e seguenti del codice civile, limitatamente ai mutui o ai prestiti comunque definiti accesi per l'acquisto della prima casa, a garanzia dei quali l'ipoteca grava sul bene medesimo, il presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria è costituito dal valore dell'immobile ripartito pro quota tra il possessore dell'immobile, individuato ai sensi del presente articolo, e il soggetto erogatore del mutuo. L'imposta è a carico di quest'ultimo per la quota di capitale e di interesse ancora da

 

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ricevere, calcolata al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento e rapportata al valore dell'immobile al momento dell'acquisto. La disposizione si applica anche ai mutui per l'acquisto della prima casa in corso. L'azione per l'individuazione della quota spettante è posta a carico del soggetto passivo dell'imposta, che è tenuto a esercitarla, ai fini del riconoscimento, entro il mese di marzo di ciascun anno, mediante presentazione della documentazione necessaria, redatta da un esperto contabile abilitato, per il primo anno, e mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per gli anni successivi».


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