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PDL 5236

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5236



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DOZZO, MARONI, BOSSI, FEDRIGA, BONINO, CAPARINI, MUNERATO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, LUSSANA, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

Presentata il 29 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Abbiamo sempre ritenuto la manovra economica varata dal Governo Monti con il cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ingiusta e iniqua, perché si è scelto di scaricare il risanamento dei conti pubblici su lavoratori e su pensionati in quanto categorie certe e facilmente individuabili e, quindi, quantificabili. Le difficoltà che queste categorie, a seguito delle
 

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nuove disposizioni legislative in materia di trattamenti pensionistici e di requisiti di accesso al pensionamento, hanno incontrato, stanno incontrando e incontreranno nel futuro sono abnormi in termini di costi e di sacrifici. Ma tra loro ci sono due fattispecie ancora più penalizzate; i lavoratori cosiddetti «esodati» e quelli in mobilità in cassa integrazione guadagni. I primi sono coloro che avevano concluso una trattativa, in base alla normativa previgente, per andare in pensione e che ora non possono più farlo perché sono cambiati le regole di accesso e i requisiti richiesti, e che si ritrovano ora senza pensione e senza stipendio. Gli altri sono i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali perché espulsi dal ciclo produttivo a causa della crisi, prossimi alla maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente e ora anch'essi a rischio di ritrovarsi senza alcuna copertura reddituale quando finirà il trattamento di sostegno al reddito.
      Queste due classi di lavoratori – è noto a tutti – il decreto salva Italia non le ha salvaguardate.
      Il successivo intervento legislativo operato con il cosiddetto «decreto milleproroghe» (decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 15) ha corretto alcune storture, ampliando la platea dei beneficiari dell'esenzione dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale, ma non è sufficiente, perché la data del 31 dicembre 2011 fa riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro e non agli accordi individuali stipulati, non contempla, cioè, tutti coloro che hanno stipulato un accordo entro il 31 dicembre 2011 con la previsione di lasciare il posto di lavoro a gennaio o febbraio 2012 o comunque nel corso del 2012.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, riparare a un evidente errore di quantificazione dei lavoratori in mobilità o esodati interessati, apportando delle modifiche all'articolo 24, comma 14, del decreto salva Italia e all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto milleproroghe.
      Il comma 1 dell'articolo 1 modifica la data del 4 dicembre 2011 con quella del 31 gennaio 2012 e aggiunge, alle categorie di lavoratori già previsti quali beneficiari della salvaguardia dalle nuove regole pensionistiche, anche coloro che già erano percettori di indennità di mobilità o di cassa integrazione guadagni e che avrebbero maturato entro il 2013 i requisiti di accesso alla pensione secondo le regole previgenti.
      Il comma 2, invece, intervenendo sul decreto milleproroghe, intende includere tra i lavoratori salvaguardati anche coloro che hanno sottoscritto accordi individuali entro il 31 gennaio 2012 per la risoluzione del rapporto di lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 14:

              1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;

              2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;

              3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012»;

              4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;

          b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

      2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

 

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febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;

          b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;

          c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.


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