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PDL 5227

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5227



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Modifica all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente l'esercizio di talune funzioni notarili da parte degli avvocati

Presentata il 22 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, dispone che solo i notai, in quanto ufficiali pubblici, possono ricevere gli atti tra vivi.
      Tale specifica funzione è stata più volte ufficialmente rimarcata dall'avvocatura italiana che ne contesta l'esclusività a discapito di professionalità esistenti in grado di offrire le medesime garanzie.
      La modifica prevista dalla presente proposta di legge, che consente agli avvocati iscritti da oltre dieci anni nei rispettivi consigli dell'ordine di ricevere atti tra vivi per un valore massimo di 100.000 euro, oltre che venire incontro alle legittime richieste degli avvocati, può aprire nuove possibilità di lavoro, in particolare per i giovani, tenuto conto dell'ampliamento delle funzioni degli stessi avvocati. Inoltre, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né gravi perdite a carico dei notai.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1931, n. 89, è inserito il seguente:
      «Il ricevimento di atti tra vivi di valore non superiore a 100.000 euro può essere altresì effettuato dagli avvocati iscritti da oltre dieci anni nei rispettivi consigli dell'ordine con le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente legge».


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