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PDL 5169

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5169



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI

Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive

Presentata il 2 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, elaborata dall'associazione «Il detenuto ignoto», mira a mettere in evidenza come le misure di sicurezza detentive appaiano sempre più come una duplicazione sanzionatoria nei casi di condanna o l'unica reazione dell'ordinamento nei casi di proscioglimento, con la particolarità, tuttavia, che la misura di sicurezza ha una potenziale durata indeterminata. Dopo che – con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 – la Consulta ha attribuito, sostanzialmente, valore di norma interposta, nel giudizio di costituzionalità, alle prescrizioni presenti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva della legge n. 848 del 1955 – si presenta come molto probabile il seguente scenario: l'esito di una declaratoria di violazione convenzionale a carico dell'Italia (per violazione del principio di tipicità) ricadrà sul nostro ordinamento sotto forma di illegittimità costituzionale delle misure di sicurezza (in particolar modo con riferimento all'istituto della casa di lavoro).
      Non ci si vuole soffermare, poi, sulla reale funzione di tale misura (questione che comunque è travolta dalla sua illegittimità visto il contrasto con l'articolo 5 della CEDU) e neanche contestare il sistema delle pene presente nel nostro Stato che a tutto servono fuorché a rieducare, riabilitare e a reinserire.
      Quello che si vuole fare con questa iniziativa legislativa è prevenire, con un
 

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drastico intervento legislativo, che a fare giustizia di questo retaggio del codice Rocco siano il giudice interno e le autorità giurisdizionali internazionali (Corte di Giustizia ma soprattutto la Corte europea dei diritti dell'uomo), ponendo fine alla paradossale situazione presente nel nostro ordinamento.
      La possibilità di essere destinatari di una misura detentiva quando la pena è stata espiata, è stata per decenni oggetto della denuncia avanzata da illustri giuristi per sensibilizzare il legislatore circa la superfluità di tale strumento: ma, più in generale, tutte le misure di sicurezza consentono che, nel nostro ordinamento, trovino ancora posto provvedimenti di fatto coercitivi in situazioni in cui il soggetto destinatario ha già scontato la pena inflittagli.
      L'associazione «Il detenuto ignoto» tramite il suo consulente legale, l'avvocato Alessandro Gerardi, sta offrendo assistenza legale in merito alla dichiarazione di incostituzionalità quanto meno degli articoli 215, secondo comma, n. 1), 216, 217, 218 e 231, secondo comma, del codice penale e della relativa normativa del codice di procedura penale e della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario riferita alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e della colonia agricola per violazione degli articoli 25 e 117 della Costituzione.
      Per ciò che attiene il diritto dell'Unione europea e la CEDU, si assume che tali misure configurino la violazione:

          a) dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea;

          b) dell'articolo 4 del protocollo n. 7 CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo dalla legge n. 98 del 1990;

          c) dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

          d) degli articoli 5 e 7 della CEDU.

      Ecco i motivi per i quali il legislatore è tenuto a rimuovere l'evidente vulnus che le misure di sicurezza detentive apportano ai princìpi di libertà personale e di tipicità della giurisdizione penale (e della relativa esecuzione della pena): a questo tende la presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) gli articoli 206, 209, terzo comma, 211, terzo comma, 212, secondo e terzo comma, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, secondo comma, 231, secondo comma, e 232, secondo e terzo comma sono abrogati;

          b) l'articolo 210, secondo comma, secondo periodo, è soppresso;

          c) all'articolo 212, quarto comma:

              1) il primo periodo è soppresso;

              2) al secondo periodo, la parola: «nondimeno» è soppressa;

          d) l'articolo 215 è sostituito dal seguente:
      «Art. 215. – (Specie). – Le misure di sicurezza personali sono esclusivamente non detentive e consistono in una delle seguenti misure:

          1)    la libertà vigilata;

          2)    il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province;

          3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

          4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

      Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata»;

          e) l'articolo 232 è sostituito dal seguente:
      «Art. 232. – (Casi di affidamento). – Ai sensi dell'articolo 230, n. 4), deve

 

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essere ordinata la libertà vigilata per le seguenti categorie di soggetti, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo:

          a) i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora tale uso sia abituale;

          b) coloro che sono destinatari di una sentenza di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per sordità, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni;

          c) i minori di anni diciotto, prosciolti per ragione dell'età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella lettera b);

          d) il minore di anni quattordici che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato e che sia dichiarato pericoloso dal giudice;

          e) il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come reato, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98;

          f)    il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto imputabile per un delitto ovvero che sia stato condannato durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità;

          g) il minore di anni diciotto che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza.

      La persona di cui al primo comma è posta in libertà vigilata ed è affidata ai

 

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genitori, o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale».

Art. 2.

      1. I riferimenti alle misure di sicurezza detentive contenuti nel codice di procedura penale, nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché nelle leggi speciali sono abrogati.
      2. Coloro che sono sottoposti a una misura di sicurezza detentiva alla data di entrata in vigore della presente legge passano, per il residuo della pena da scontare, al regime di libertà vigilata che, nei casi di cui all'articolo 232 del codice penale, è applicato unitamente alla modalità dell'affidamento ivi prevista.


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