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PDL 4434-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-4906-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 giugno 2011 (v. stampato Senato n. 2156)

presentato dal ministro della giustizia
(ALFANO)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)

con il ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 giugno 2011

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 24 maggio 2012, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4434. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 3380, 3580, 4382, 4501, 4516 e 4906 si vedano i rispettivi stampati.

 

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e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3380, d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo e disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo

Presentata il 9 aprile 2010

n. 3850, d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, AMICI, CAVALLARO, CIRIELLO, CUPERLO, D'ANTONA, FERRARI, FIANO, MELIS, NACCARATO, PICIERNO, SAMPERI, TENAGLIA, TIDEI, TOUADI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato, nonché disposizioni in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche elettive negli enti locali

Presentata il 10 novembre 2010

n. 4382, d'iniziativa dei deputati

GIOVANELLI, ANDREA ORLANDO, MELIS, AGOSTINI, AMICI, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCI, BOCCIA, BOCCUZZI, BOFFA, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CENNI, CODURELLI, CORSINI, CUPERLO, DAL MORO, D'ANTONA, DE BIASI,
 

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DE PASQUALE, D'INCECCO, FEDI, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, FRONER, GARAVINI, GATTI, GHIZZONI, GINOBLE, GNECCHI, GOZI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LOVELLI, LUCÀ, LULLI, MARANTELLI, MARCHI, MARCHIGNOLI, MARGIOTTA, MARIANI, CESARE MARINI, MARTELLA, MATTESINI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MIOTTO, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, MURER, NACCARATO, NARDUCCI, OLIVERIO, PEDOTO, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PIZZETTI, POLLASTRINI, POMPILI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, ROSATO, ROSSOMANDO, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SANI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERENI, SIRAGUSA, SPOSETTI, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, LIVIA TURCO, VANNUCCI, VELO, VICO, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, ZACCARIA, ZAMPA, ZUCCHI, ZUNINO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche

Presentata il 25 maggio 2011

n. 4501, d'iniziativa dei deputati

TORRISI, CASSINELLI, DISTASO, FUCCI, PIANETTA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Presentata il 12 luglio 2011

n. 4516, d'iniziativa del deputato GARAVINI

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione e del traffico di influenze illecite

Presentata il 15 luglio 2011
 

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n. 4906, d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, FIORONI, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, SAMPERI, ROSATO, LUCÀ, NACCARATO, BRANDOLINI, D'INCECCO, LARATTA, CODURELLI, TIDEI, MARCHI, MATTESINI, MARCO CARRA, MIOTTO, FONTANELLI, VELO, BOCCI, GINOBLE, SANI, RUBINATO, VERINI, TRAPPOLINO, CAUSI, SBROLLINI, IANNUZZI, BUCCHINO, DE BIASI, GNECCHI, ROSSOMANDO, SERENI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

Presentata il 25 gennaio 2012

(Relatori: SANTELLI per la I Commissione
ANGELA NAPOLI per la II Commissione)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 4434 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            esso reca una pluralità di disposizioni che incidono in materia di: individuazione dell'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione (articolo 1), trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 2), incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici (articolo 3), tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (articolo 4), individuazione delle attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso (articolo 5), danno all'immagine della pubblica amministrazione (articolo 7), aumento delle pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 9), nonché norme di delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (articolo 8), il cui elemento unificante risulta essere la finalità di assicurare una maggiore efficacia nella prevenzione e nella repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e negli organi rappresentativi e di governo dei diversi livelli territoriali; peraltro, il testo non risulta articolato per capi corrispondenti agli anzidetti settori di intervento, come sarebbe stato invece auspicabile;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, ancorché la grandissima parte delle disposizioni dallo stesso recate siano formulate in termini di novella, non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, che modifica l'attuale assetto delle competenze in materia di lotta alla corruzione, attribuendo alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, attualmente svolto dal Dipartimento della funzione pubblica, senza tuttavia novellare il suddetto articolo 13 che istituisce la Commissione in questione, né coordinando le nuove disposizioni con la normativa che delinea l'attuale assetto di competenze (si tratta dell'articolo 6 della legge n. 116 del 2009, dell'articolo 68, comma 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008 e delle relative disposizioni di attuazione); ciò si riscontra altresì all'articolo 2, recante disposizioni in materia di

 

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trasparenza dell'attività amministrativa, che contiene misure – principalmente di carattere ricognitivo – che fanno sistema con quelle oggetto di numerosi altri provvedimenti con le quali dovrebbero essere opportunamente coordinate (si tratta, segnatamente, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, degli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, rispettivamente riguardanti il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e dei moduli e dei formulari da rendere disponibili in via telematica; del combinato disposto dell'articolo 65 del citato codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che già prevedono che tutte le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi possono essere inviate anche per fax e via telematica; dell'articolo 6 del recente decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che reca ulteriore riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici, ponendo tra l'altro in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e dei documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi); inoltre, con particolare riguardo al comma 5, l'articolo 2 in questione, laddove prevede che «le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati (...) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano (...)», reca una norma della quale andrebbe valutata la congruità con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; un difetto di coordinamento con la normativa previgente si riscontra altresì all'articolo 5, che fa sistema con l'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 70 del 2011, che ha previsto l'istituzione, presso ogni prefettura, dell’«elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture», individuando una serie di attività «come particolarmente esposte a tale rischio», mentre si sovrappone con quanto disposto dall'articolo 101, comma 8, dello schema di decreto legislativo recante il cosiddetto codice antimafia, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

            analogamente, il provvedimento, all'articolo 9, comma 1, lettera h), laddove novella il primo comma dell'articolo 319-ter del codice penale, che disciplina il reato di corruzione in atti giudiziari, innalzando il minimo della pena ivi previsto da tre a quattro anni, non effettua il necessario coordinamento con la disposizione recata al comma 2 del medesimo articolo che, in relazione alla fattispecie di reato aggravata dall'evento (dell'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni) prevede, a seguito della modifica del comma 1, il medesimo minimo edittale;

 

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        il disegno di legge si connota per la presenza di numerose disposizioni – meramente ricognitive e quindi prive di un'autonoma portata normativa – che, nel modificare alcuni aspetti dell'ordinamento, precisano che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, al comma 2 e al comma 6, ultimo periodo;

        sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

            esso reca disposizioni che riproducono il contenuto di progetti di legge all'esame del Parlamento (si veda, in particolare, l'articolo 4 che ha contenuto analogo a quello dell'articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione, del 4 novembre 1999, il cui disegno di legge di ratifica – AC 3737 – approvato dal Senato, è all'esame della Commissione esteri della Camera), nonché una disposizione – si tratta dell'articolo 5 – che si sovrappone, senza che sia tuttavia effettuato il necessario coordinamento, con altra contenuta all'articolo 101, comma 8, dello schema di decreto legislativo recante il cosiddetto codice antimafia, sul quale il Comitato per la legislazione si è espresso nella seduta del 26 luglio 2011, e che è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 agosto 2011, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

        sul piano dei rapporti con le fonti di rango primario:

            il provvedimento, all'articolo 5, comma 2, laddove attribuisce ad un decreto interministeriale la possibilità di aggiornare l'indicazione delle attività particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso contenuta al comma 1 del medesimo articolo, demanda ad una fonte secondaria del diritto il compito di modificare una disciplina oggetto di fonte primaria, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre pertanto le medesime garanzie individuate da tale procedura e di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti;

        sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

            il disegno di legge, all'articolo 1, comma 4, nell'elencare le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, dispone che esso agisce «anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», demandando conseguentemente ad un atto – peraltro neanche qualificabile come fonte secondaria del diritto – la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto della legge, quanto meno per ciò che concerne la definizione delle finalità e della composizione del Comitato;

 

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        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il disegno di legge, all'articolo 8 (che reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico [rectius: di un codice] delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi), al comma 1, relativo alla definizione dell'oggetto della delega, da un lato, reca un'espressione imprecisa, in quanto il riferimento ivi contenuto al «testo unico» lascerebbe presupporre che la delega abbia ad oggetto la sola ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente, e non anche la disciplina di una nuova materia, quale quella della incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 2, lettere da a) ad f), e, dall'altro, reca una disposizione incompleta, considerato che, mentre la rubrica dell'articolo (cui si conformano i principi e i criteri direttivi indicati al comma 2) specifica che «il testo unico» concerne l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo in conseguenza di «sentenze definitive di condanna per delitti non colposi», tale riferimento è assente al comma 1; al successivo comma 2, l'articolo 8 indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, taluni dei quali appaiono tuttavia coincidere con l'oggetto della delega (si vedano, al riguardo, la lettera f) e la lettera g), che riproduce pressoché interamente il contenuto del comma 1 del medesimo articolo), mentre altri appaiono eccessivamente generici: ciò si riscontra, ad esempio, alla lettera b), che demanda al Governo l'individuazione «se del caso» di altri delitti, oltre a quelli indicati alle lettere a) e b), «per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni», in relazione ai quali, in caso di condanna definitiva, far discendere l'incandidabilità temporanea; alla lettera c), che demanda al Governo la definizione della durata dell'incandidabilità temporanea in assenza di qualsiasi criterio direttivo; alla lettera h), che prevede «l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale»; altre formulazioni generiche si riscontrano altresì alle lettere i) e m);

            esso, reca talune espressioni generiche, imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 9, comma 1, lettera i) che, nell'introdurre nel codice penale un nuovo articolo 335-ter che individua le circostanze aggravanti in caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, opera un riferimento ad: «atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione», richiamando una fattispecie della quale andrebbe chiarita la portata normativa;

            infine, il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

 

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            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate la seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 4, laddove prevede che il Dipartimento della funzione pubblica agisca «anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», siano quanto meno definite per legge le finalità e la composizione del Comitato in questione, onde evitare che l'intera disciplina della materia sia demandata ad una fonte atipica del diritto;

            sia chiarita la portata normativa complessiva dell'articolo 2, che, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, reca disposizioni che appaiono generalmente di carattere ricognitivo e delle quali non sembra quindi chiara la portata novativa; sia in particolare chiarita la portata normativa del comma 5 che – laddove configura come mera facoltà per le pubbliche amministrazioni quella di consentire l'accesso agli atti da parte degli interessati – non appare coordinata con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

            all'articolo 5, commi 2 e 3, sia valutata la congruità dello strumento giuridico prescelto (il decreto interministeriale) al fine di aggiornare l'indicazione delle attività particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso contenuta al comma 1 del medesimo articolo, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione e di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti, valutando, eventualmente, la possibilità di demandare alla fonte secondaria il solo compito di maggiormente specificare l'elenco di attività contenuto al comma 1;

            all'articolo 8, comma 1, sia sostituito il riferimento ivi contenuto al «testo unico» – che lascerebbe presupporre che la delega abbia ad oggetto la sola ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente – con il riferimento al «codice» delle norme che disciplinano la materia, in considerazione del carattere innovativo della delega in relazione alla disciplina delle incandidabilità e del divieto di ricoprire le cariche di deputato e di senatore della Repubblica; conseguentemente, al successivo comma 2, che indica i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, sia precisato che il decreto legislativo che sarà adottato, avrà il compito non solo di riordinare e armonizzare la normativa vigente, ma anche quello di innovarla e di modificarla.

 

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        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 8, comma 1, che delega il Governo ad adottare «un testo unico» delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, sia precisato che – come si evince dalla rubrica dell'articolo nonché dai principi e criteri direttivi indicati al comma 2 – l'incandidabilità ed i divieti in questione sono conseguenza di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

            all'articolo 8, comma 2, che indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

                a) per quanto detto in premessa, siano esplicitati i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere b), c) e h);

                b) alla lettera f), in materia di divieto di ricoprire cariche di governo, sia espunto il riferimento, ivi contenuto, all'incandidabilità e sia sostituito il riferimento «all'assunzione delle cariche» con una locuzione conforme a quella utilizzata nella rubrica dell'articolo;

                c) alla lettera g), sia valutata la portata normativa del «principio e criterio direttivo» ivi indicato, tenuto conto che lo stesso – che sembra peraltro coincidere con l'oggetto della delega – riproduce sostanzialmente i contenuti del comma 1 dell'articolo 8;

                d) alla lettera i), laddove «fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali», delega il Governo a definire le ipotesi di incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna, sia chiarita la portata normativa della disposizione in questione, alla luce del disposto dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, che stabilisce che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e tenuto conto che la legge n. 165 del 2004, all'articolo 2, fa salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione;

                e) alla lettera m), sia valutata l'opportunità di specificare che le ipotesi di sospensione e di decadenza di diritto dalle cariche non si riferiscono ai titolari delle cariche di deputato e senatore, dal momento che l'articolo 66 della Costituzione stabilisce espressamente che «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare i commi 2 e 3 in termini di novella all'articolo 13 del decreto

 

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legislativo n. 150 del 2009, istitutivo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nonché di coordinare, più in generale, le disposizioni introdotte dall'articolo in questione con le norme sulle quali si fonda l'assetto organizzativo e funzionale oggi vigente in materia di prevenzione e controllo di fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 106 del 2009, dall'articolo 68, comma 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008 e dalle relative norme di attuazione;

            all'articolo 2, commi 2 e 6, ultimo periodo – che precisano che le disposizioni dai medesimi richiamate continuano ad avere efficacia – sia valutata l'opportunità di espungere le norme in questione, tenuto conto che le stesse hanno mera natura ricognitiva e sono prive di portata normativa autonoma.

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 9, comma 1, lettera i) che, nell'introdurre nel codice penale un nuovo articolo 335-ter in materia di circostanze aggravanti in caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, opera un riferimento ad: «atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione», si dovrebbe chiarire la portata normativa della fattispecie in questione; al medesimo articolo, medesimo comma, medesima lettera, si dovrebbe altresì sostituire il riferimento alle «Comunità europee», con quello, più corretto, all'Unione Europea.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 4434 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

          sottolineata l'importanza di dare sollecita e accurata attuazione alla Convenzione delle Nazioni sulla corruzione, entrata in vigore nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009;

          apprezzata in particolare l'istituzione di un'Autorità nazionale contro la corruzione, che, unitamente alle altre misure previste, contribuisce a rafforzare l'immagine internazionale del nostro Paese nel contrasto all'illegalità sia a livello nazionale che internazionale,

 

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      esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 5 ottobre 2011)

        La III Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4434 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

          ribadita l'importanza di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni sulla corruzione, entrata in vigore nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009;

          preso atto che le modifiche introdotte al codice penale e al codice civile sono coerenti agli impegni internazionali assunti dall'Italia nel sottoscrivere la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 maggio 2012)


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge recante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente,
      delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          a) valutino le Commissioni di merito l'impatto che può avere sul sistema delle piccole e medie imprese l'introduzione della procedibilità d'ufficio di cui all'articolo 2635 del codice civile, come novellato dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4434, approvato dal Senato, nel testo risultante dagli emendamenti (al quale sono abbinate ulteriori proposte di legge di iniziativa parlamentare);

            rilevato che il provvedimento è stato modificato e integrato in diverse parti, anche con riferimento alle competenze della XI Commissione;

            preso atto che all'articolo 1, comma 4, è stata inserita la lettera e), con cui si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica anche il compito di definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

 

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            osservato che il nuovo articolo 2-bis introduce condivisibili criteri per la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali;

            considerato che all'articolo 4 si prevede una specifica forma di tutela per i pubblici dipendenti che segnalino illeciti;

            preso atto delle nuove disposizioni introdotte con l'articolo 8-ter, che reca interventi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 27 settembre 2011)

        La XIV Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

 

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          vista la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;

          ricordato che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308), e che tale comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309);

          rilevato che tale Comunicazione sottolinea che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE;

          evidenziato che, al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; tale Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013, con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate;

          ricordato infine che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 maggio 2012)


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge n. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e

 

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la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

          valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

          rilevato che il disegno di legge appare finalizzato a prevenire i fenomeni degenerativi della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in modo da fornire risposte adeguate alla domanda di trasparenza, intesa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 28 settembre 2011)

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge n. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

          valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

          evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di

 

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attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 maggio 2012)


 

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TESTO
del disegno di legge n. 4434 approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
delle Commissioni

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 1.
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

Art. 1.
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

      1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

      1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

      2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:       2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:
          a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;           a) identica;
          b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);           b) identica;
            c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne

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  possono favorire la prevenzione e il contrasto;
          c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5;           d) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 e dalle altre disposizioni vigenti;
          d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.           e) identica.

      3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui ai commi 4 e 5.

      3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera d), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

      4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:       4. Identico:
          a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;           a) identica;
          b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;           b) identica;

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          c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);           c) identica;
          d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.           d) identica;
            e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

      5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

      5. Identico.

          a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;  
          b) gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);  
          c) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.  

Art. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

Art. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

      1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,

      1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,


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completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
      2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:       2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
          a) autorizzazione o concessione;           a) identica;
          b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;           b) identica;
          c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;           c) identica;
          d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.           d) identica.
 

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti


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  in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
        4. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
      3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.       5. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
      4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.       6. Identico.
      5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.       7. Identico.
      6. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della       8. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate

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presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006. le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 6 e 7. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.       9. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 8 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
 

Art. 3.
(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).
 

      1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti


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  confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse»;  
          b) il comma 11 è sostituito dal seguente:  
      «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;  
          c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»;  
          d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:  
      «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività la

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vorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni».  

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
 

      1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.       «Art. 54-bis. – (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Identico.
      2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.       2. Identico».

Art. 5.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso).

Art. 6.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

      1. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in

      1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91,


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relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso, sono definite come particolarmente esposte a tale rischio le seguenti attività: comma 7, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia di cui all'articolo 84 del citato codice indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:
          a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;           a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
          b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;           b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
          c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;           c) identica;
          d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;           d) identica;
          e) noli a freddo di macchinari;           e) identica;
          f) fornitura di ferro lavorato;           f) identica;
          g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006;           g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
          h) autotrasporti conto terzi;           h) autotrasporti per conto terzi;
          i) guardianìa dei cantieri.           i) identica.
 

      2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie degli appalti riguardanti le attività di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

      2. L'indicazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di       3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia,

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concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.       Soppresso
      4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       Soppresso
 

Art. 7.
(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
 

      1. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale, nonché».

Art. 6.
(Princìpi generali per regioni ed enti locali).

Art. 8.
(Princìpi generali per regioni ed enti locali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché gli enti locali adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

      Identico.


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Art. 7.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Art. 9.
(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

      1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti:

      1. Identico:

      «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.       «1-sexies. Identico.
      1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale».       1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di


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comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane. componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:       2. Identico:
          a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;           a) identica;
          b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;           b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
          c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);           c) identica;
          d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;           d) identica;
          e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;           e) identica;
          f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;           f) identica;

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          g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;           g) identica;
          h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;           h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;
          i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;           i) identica;
          l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;           l) identica;
          m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.           m) identica.

      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

      3. Identico.


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della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.  
 

Art. 11.
(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
 

      1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

 

Art. 12.
(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).
 

      1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati


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  in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.
        2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.
        3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

Art. 13.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al libro II, titolo II, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;           a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;
          b) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;           b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
          c) all'articolo 316-bis, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;           c) al primo comma dell’articolo 314 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
          d) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;           d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
      «Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
          e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;           e) all'articolo 317-bis le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

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          f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;           f) l’articolo 318 è sostituito dal seguente:
      «Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
          g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;           g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto »;
          h) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;           h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

              2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

          i) nel capo I, dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:
      «Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»;
          i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
      «Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;
          l) all'articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;           l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;
          m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».           m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

                2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
        «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato

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  di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
            n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
                2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;
            o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
            p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
            q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» è inserita la seguente: «319-quater,»;
            r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
        «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
      La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
      Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
      Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

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Art. 14.
(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile).
        1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
        «Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
      Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
      Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

      Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».
 

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
        1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

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                2) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

          b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

          «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

 

Art. 16.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
 

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

          b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».


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Art. 18.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
 

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;
            b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
 

Art. 19.
(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).
 

      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Art. 10.
(Clausola di invarianza).

Art. 20.
(Clausola di invarianza).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Identico.

      2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  


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