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PDL 5210

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5210



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Presentato il 16 maggio 2012


      

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Onorevoli Deputati! — Com’è noto, l'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con legge dello Stato, vengano stabilite le nuove modalità di elezione «indiretta» (esclusivamente da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali) del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali.
      Al riguardo, si rappresentano di seguito gli aspetti essenziali dell'introducenda normativa.
      Deve preliminarmente rappresentarsi che il limite massimo di dieci consiglieri – già fissato per il consiglio provinciale dal citato articolo 23, comma 16 – risulta oggettivamente esiguo e, per tale motivo, in alcuni casi, potrebbe addirittura comportare la mancata presenza di numerose forze politiche all'interno del consiglio provinciale, ivi comprese le (diverse) minoranze.
      Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 7, comma 4, lettera a), si stabilisce, in misura considerata congrua, il nuovo limite massimo di sedici consiglieri provinciali, prevedendo opportunamente tre «categorie» di province, a seconda della rispettiva popolazione: province con popolazione superiore a 700.000 abitanti aventi sedici consiglieri; province con popolazione da 300.000 fino a 700.000 abitanti
 

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con dodici consiglieri; province fino a 300.000 abitanti con dieci consiglieri, numero ritenuto appena sufficiente a consentire, anche nelle province meno ampie, l'accesso al consiglio da parte di una pluralità di forze politiche in rappresentanza della (spesso variegata) realtà provinciale.
      Le «elezioni di secondo grado», cui partecipano, come previsto dal suddetto articolo 23, solo i sindaci e i consiglieri comunali (quindi un corpo elettorale ridotto e variabile a seconda della provincia interessata), si ritiene possano svolgersi di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dalla stessa amministrazione provinciale. Nelle province con più comuni capoluogo, le elezioni si svolgono, per ragioni di praticità, nel capoluogo che è sede di tribunale, ove si costituisce anche l'ufficio centrale, retto da magistrati.
      La data della votazione è fissata con decreto del Ministro dell'interno in una data diversa da quella del turno primaverile di elezioni comunali, in modo da evitare che partecipino alle elezioni i sindaci e i consiglieri in scadenza di mandato. Ed invero, la data stessa deve essere individuata al fine di rendere possibile anche l'opportuna partecipazione dei neo-eletti nel turno primaverile di elezioni comunali; tale turno, com’è noto, si svolge nell'arco temporale compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno, ma sovente trova la sua conclusione – con il perfezionamento del complesso procedimento di proclamazione ufficiale dei risultati e con la successiva convalida degli eletti da parte dei consigli stessi – nel corso del mese di luglio.
      Con l'articolo 2, attese la particolarità della consultazione e la necessità che le liste degli elettori vengano compilate a livello provinciale, si prevede che queste ultime siano predisposte dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che dovrà procedere anche alle ammissioni al voto e alle cancellazioni di coloro che, rispettivamente, acquistano o perdono, in virtù di norme di legge, l'elettorato attivo nei giorni immediatamente precedenti le consultazioni; ciò al fine di rendere le liste degli elettori quanto più aggiornate nel giorno della votazione, «recependo» anche le ultime informative e provvedimenti relativi a dimissioni, surroghe, decadenze, scioglimenti eccetera.
      Per agevolare il regolare svolgimento delle operazioni e un sereno afflusso alle urne – tenuto anche conto della semplicità delle modalità di espressione del voto e dell'unicità della scheda – a ciascun ufficio elettorale di sezione sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori.
      Inoltre, al fine di risolvere una problematica giuridica non chiarita dall'articolo 23 citato, si stabilisce che possano candidarsi ed essere eletti alle consultazioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali della provincia. Il comma 4 dell'articolo 2 prevede espressamente che tale requisito debba sussistere al momento delle consultazioni e in particolare alla presentazione delle candidature e alla proclamazione ufficiale degli eletti.
      Le liste, collegate a un candidato presidente della provincia, devono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere; in tal modo, da un lato si evita che una lista possa avere un numero di candidati inferiore ai seggi a essa eventualmente spettanti, dall'altro si agevolano, nel corso del quinquennio di carica, le possibili surroghe degli eletti.
      Al fine di favorire un minimo di presenza nel consiglio di «rappresentanti» del comune capoluogo (quest'ultimo ha in molti casi un numero di «elettori» per le elezioni provinciali che risulta esiguo rispetto all'intero corpo «elettorale», composto in larga parte dagli amministratori dei restanti comuni), si stabilisce che almeno un candidato di ciascuna lista debba ricoprire la carica di sindaco o di consigliere del comune (o dei comuni) capoluogo di provincia.
 

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      Per converso, viene fissata, per ciascuna lista, anche una soglia massima di candidati del comune capoluogo, al fine di evitare che il sindaco e i consiglieri di tale comune possano concentrare le proprie candidature in pochissime liste, impedendo, di fatto, la presentazione di liste da parte degli amministratori degli altri comuni della provincia (dovendo esserci in ogni lista, come detto, almeno un rappresentante del capoluogo).
      Si rappresenta che non risulta possibile prevedere nelle liste stesse una quota fissa (ad esempio un terzo o una metà) di candidati di sesso diverso, attese sia la possibilità di candidare solo amministratori comunali, sia la circostanza che la disciplina attualmente vigente per le elezioni comunali non prevede l'obbligo di quote di sesso e non garantisce la congrua presenza di entrambi i sessi nel consiglio comunale.
      Ciò nonostante, è prevista, nel rispetto del principio di pari opportunità, la necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista, salvo motivata impossibilità, che deve essere esplicitata dai sottoscrittori con un'apposita dichiarazione, da produrre in sede di presentazione della lista.
      Tutte le liste, corredate di un determinato numero di firme di sindaci e di consiglieri comunali (opportunamente modulate in base all'entità delle province: da cinque a dieci nelle province aventi meno di trecento elettori, da dieci a venti nelle province fino a 700.000 abitanti e da venti a trenta nelle province con più di 700.000 abitanti), sono presentate all'ufficio centrale, costituito da tre magistrati, presso il tribunale del capoluogo di provincia.
      Il medesimo ufficio centrale presso il tribunale, poi, provvederà anche alla proclamazione ufficiale degli eletti, una volta pervenuti i verbali di scrutinio compilati a livello cartaceo da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia.
      Per ciò che concerne la composizione dei suddetti uffici elettorali di sezione, l'articolo 3 prevede che i presidenti di seggio siano nominati, come negli altri tipi di elezioni, dal Presidente della corte d'appello all'interno dell'apposito albo previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Gli scrutatori, in numero pari a quello previsto in occasione delle elezioni politiche e amministrative, sono nominati dalla commissione elettorale comunale del capoluogo di provincia, che è composta, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, oltre che dal sindaco anche da tre consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza. Ciò per garantire, anche per tali elezioni, la massima trasparenza democratica del procedimento di votazione e di scrutinio.
      I compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono gli stessi attualmente previsti per le elezioni provinciali, mantenendosi anche lo stesso regime fiscale; in particolare, viene espressamente confermata la non assoggettabilità a ritenute ed imposte dei compensi spettanti ai componenti di seggio, mentre quelli spettanti ai componenti dell'ufficio centrale sono al lordo delle ritenute di legge, come già prevede l'articolo 3 della legge n. 70 del 1980 per l'analogo ufficio che proclama i risultati delle elezioni provinciali.
      Ai sensi dell'articolo 4, il voto viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta; tale voto si riporta automaticamente anche al candidato a presidente collegato con tale lista. Non è quindi consentito il cosiddetto «voto disgiunto». Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.
      Tuttavia, sempre ai suddetti fini di agevolare la presenza nel consiglio di «rappresentanti» del comune capoluogo e, al contempo, di favorire la pari opportunità tra sessi, si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, almeno una debba riguardare un candidato del comune capoluogo di provincia o, in alternativa, che la seconda preferenza debba riguardare un candidato di sesso diverso rispetto a quello cui è destinata la prima preferenza, pena – nel caso mancato rispetto di entrambe le prescrizioni – l'annullamento
 

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della seconda preferenza; ciò in analogia con quanto previsto per le «quote rosa» dalla legge elettorale regionale della Campania, normativa che ha superato anche il vaglio di costituzionalità della Consulta.
      La normativa proposta comprende, in allegato, i modelli della parte esterna e di quella interna della scheda di votazione, con relativo «nota bene» ai fini della corretta composizione e stampa dei simboli da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo. I modelli sono analoghi a quelli attualmente previsti in caso di consultazioni con voto di lista e preferenze, senza le coalizioni (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; elezioni politiche nella circoscrizione Estero).
      Il sistema di assegnazione dei seggi previsto è quello proporzionale con l'applicazione del metodo d'Hondt, vigente per le consultazioni comunali e finora anche per le provinciali. Non sono previsti né premi di maggioranza, né soglie di sbarramento poiché – in considerazione del numero particolarmente limitato dei consiglieri da eleggere – il sistema prescelto comporta, di fatto, un considerevole «sbarramento» per le liste «minori» e un oggettivo vantaggio per le liste più votate.
      Qualora tra gli eletti non sia compreso nessun candidato del capoluogo di provincia, un seggio viene comunque attribuito dall'ufficio centrale ad uno di tali candidati. In tal caso, è proclamato eletto il candidato del capoluogo di provincia che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'ambito di una lista che abbia ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione.
      L'articolo 5 stabilisce, poi, che venga eletto presidente della provincia il candidato a tale carica che abbia riportato il maggior numero di voti (che è quello collegato alla lista che ha ottenuto più voti, non essendo ammesso, come già detto, il voto disgiunto). In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva al primo turno di votazione.
      La vigente normativa non contempla alcuna forma di ineleggibilità o incompatibilità tra le cariche di presidente e consigliere provinciale e di sindaco e consigliere comunale; in detto contesto, l'articolo 6 conferma espressamente tale regime di compatibilità e chiarisce la piena applicabilità, anche in tal caso, del divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, previsto in via generale per gli organi appartenenti a diversi livelli di governo dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede opportunamente, inoltre, che le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale permangano a prescindere dal mantenimento anche della carica di sindaco o di consigliere comunale per tutta la durata del relativo quinquennio provinciale di carica; diversamente, infatti, il suddetto consiglio provinciale sarebbe esposto, in modo quasi paradossale, ad un continuo «turn over», specie nei casi di mancata conferma dei consiglieri comunali uscenti in occasione di ciascun turno annuale di elezioni amministrative; ciò osterebbe, di fatto, alla necessaria continuità dell'organo.
      Per quanto compatibili con le previsioni espressamente dettate per le elezioni provinciali, l'articolo 7 prevede l'applicazione delle norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; il procedimento elettorale si presenta, pertanto, sostanzialmente simile a quello attualmente in vigore per le elezioni amministrative, con la stampa dei manifesti con le liste ammesse e delle schede di votazione a cura delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con la presenza dei rappresentanti di lista a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio (che si svolgono con le consuete modalità, salvo la riduzione dell'orario di votazione) e con le proclamazioni dei risultati ufficiali sempre
 

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demandate, come detto, ad uffici speciali composti da magistrati.
      Tutto ciò allo scopo di garantire, seguendo una procedura già ampiamente collaudata, la regolarità del procedimento elettorale anche in tale particolare forma di «elezione di secondo grado».
      Vengono abrogate la legge n. 122 del 1951 e le norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul previgente sistema di elezione dei presidenti e dei consigli provinciali nonché tutte le disposizioni di legge nelle quali si faccia riferimento al sistema di elezione diretta di tali organi. Le elezioni provinciali, per le ragioni già ampiamente esposte, vengono poi «sganciate» dal turno annuale ordinario di elezioni amministrative, modificando testualmente la legge n. 182 del 1991, che ne prevedeva la necessaria contestualità con le elezioni comunali.
      Il comma 4 del medesimo articolo 7, oltre alla già citata modifica del numero massimo di consiglieri provinciali, stabilisce che le disposizioni in questione trovano applicazione fin dal rinnovo degli organi provinciali in scadenza nel presente anno 2012, sostituendo anche il comma 20 dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Esso introduce, altresì, l'elezione del presidente della provincia da parte degli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia.
      L'articolo 8 contiene, infine, la norma di copertura finanziaria, chiarendo che dalle disposizioni del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      Sul disegno di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 febbraio 2012, è stato acquisito il parere dalla Conferenza unificata, reso il 4 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      In tale occasione, come riportato nelle premesse del predetto parere:

          le regioni, premesse alcune considerazioni generali sulla riforma delle province e sui contenuti del codice delle autonomie all'esame del Senato della Repubblica, hanno posto l'attenzione, in particolare, sull'auspicato ricorso all'istituto della surroga per gli eletti che in corso di mandato perdono la condizione originaria di eleggibilità, nonché sulle modalità di elezione del presidente della provincia eletto dai «grandi elettori» e non più, come previsto dall'articolo 23, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dal consiglio provinciale nel suo ambito;

          l'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'evidenziare che non si è in presenza di un provvedimento mosso da una riduzione dei costi o da una maggiore efficienza del sistema pubblico, ha espresso parere negativo evidenziando, in particolare, talune criticità che il provvedimento potrebbe provocare quali l'appesantimento del ruolo dei partiti politici il difetto di rappresentanza e la possibile instabilità degli organi di governo, nonché la mancanza di una posizione di terzietà necessaria per poter risolvere conflitti nei territori di area vasta;

          l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni, tra cui la proposta di limitare il diritto di elettorato passivo ai soli sindaci, di prevedere la surroga in caso di perdita delle condizioni di eleggibilità almeno per i consiglieri provinciali e di prevedere un premio di maggioranza.
      Il testo del disegno di legge, valutate le proposte delle regioni e degli enti locali formulate in sede di parere della Conferenza unificata, non è stato modificato rispetto a quello approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri.

 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

A) Contenuto della normativa.

        L'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che il consiglio provinciale e il presidente della provincia vengano eletti non più dai cittadini aventi diritto al voto, ma dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia.

        La normativa proposta, in attuazione della citata disposizione, disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale, di «secondo grado», da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali, disciplinando anche le contestuali modalità di elezione del presidente della provincia.

        Lo svolgimento della consultazione avviene in uno o più uffici elettorali di sezione, cui sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori, presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo messo a disposizione dalla provincia.

        Gli uffici elettorali di sezione hanno la stessa composizione prevista dalla normativa vigente per le elezioni amministrative (un presidente, quattro scrutatori e un segretario) e ai relativi componenti vengono corrisposti compensi nella stessa misura fissata per tali consultazioni.

        Le spese inerenti allo svolgimento delle elezioni sono poste a carico delle provincia, con esclusione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che rimangono a carico dello Stato. Tali ultime spese, in particolare, riguardano quelle per il funzionamento degli uffici statali interessati alle elezioni e per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

        Considerata la particolarità di queste elezioni, è stata prevista la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, che pone a carico dello Stato, anche in caso di elezioni amministrative, le maggiori spese derivanti dalla previsione del secondo giorno di votazione e dell'obbligo di installazione di quattro cabine elettorali, di cui una per i disabili.

        La cura degli adempimenti elettorali è posta a carico del comune capoluogo, sia in considerazione della consolidata esperienza dei comuni in materia e della disponibilità in capo agli stessi delle attrezzature necessarie (ad esempio materiale per l'allestimento dei seggi), sia in considerazione delle presumibili difficoltà organizzative della provincia che, per effetto delle disposizioni di cui al citato articolo 23, commi 16 e seguenti, non dovrebbe più disporre di risorse umane, finanziarie e strumentali, salvo quelle per il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi.

 

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        Le spese sono anticipate dal comune capoluogo e rimborsate dalla provincia dietro presentazione di un documentato rendiconto.

        La stima delle spese complessivamente inerenti lo svolgimento delle elezioni di cui trattasi, sia quelle a carico delle province che quelle a carico dello Stato, risulta estremamente ridimensionata rispetto a quella sostenuta dagli stessi enti locali e dallo Stato sulla base del previgente sistema elettorale. Ciò in considerazione della natura delle elezioni «di secondo grado» e della conseguente estrema riduzione del corpo elettorale interessato, nonché della semplificazione del procedimento elettorale previsto.

        Dalla proposta normativa non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma un risparmio di spesa, sia per lo Stato che per le province, in linea con gli obiettivi sottesi alla normativa di cui il presente disegno di legge costituisce attuazione.

B) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse da utilizzare a copertura e relative fonti.

        Le spese a carico dello Stato, comunque connesse allo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale, in misura estremamente ridotta rispetto a quelle sostenute in base alla previgente normativa, fanno carico al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare».

        La stima delle spese complessivamente inerenti allo svolgimento delle consultazioni, sia quelle a carico dell'ente locale che quelle a carico dello Stato, si riferisce alle province delle regioni a statuto ordinario.

        Per la quantificazione del numero degli uffici elettorali di sezione, si è fatto riferimento alla composizione dei consigli comunali come risultanti, a regime, dall'applicazione delle riduzioni degli stessi previste dall'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al numero di elettori di norma previsto per ciascun ufficio elettorale di sezione (almeno 700).

        Sulla base di tali elementi, sono, quindi, previsti, su un corpo elettorale stimato in 64.029 elettori (consiglieri comunali e sindaci), circa 130 uffici elettorali di sezione, a fronte di 38.226.296 elettori ripartiti in 51.880 sezioni elettorali sulla base del previgente sistema elettorale.

        Il costo di ciascun ufficio elettorale di sezione, calcolato sulla base della composizione degli stessi (un presidente, quattro scrutatori e un segretario) e dei compensi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70, risulta di 750 euro. La spesa complessiva stimata per i compensi da corrispondere ai componenti dei predetti uffici ammonta quindi a circa 97.500 euro.

        Le altre spese per l'organizzazione tecnica delle consultazioni, da anticipare da parte del comune capoluogo, riferite all'eventuale lavoro straordinario del personale comunale, all'allestimento dei seggi elettorali

 

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e a quanto altro necessario, possono essere quantificate in circa 350.000 euro per tutte le province delle regioni a statuto ordinario.

        Le predette spese, per un importo complessivo stimato di circa 447.500 euro, sono tutte a carico delle province.

        A tali spese vanno aggiunte quelle poste – come in occasione di tutte le elezioni amministrative – a carico dello Stato, riguardanti il funzionamento dei propri uffici interessati (prefetture-uffici territoriali del Governo, tribunali ed eventuale servizio di ordine pubblico) nonché la fornitura delle schede elettorali, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e del materiale per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

        Tali spese, tenendo conto del limite massimo di spesa fissato annualmente per le elezioni amministrative delle percentuali di riparto del fondo fra i vari Ministeri interessati (dell'economia e delle finanze, dell'interno, e della giustizia), possono essere quantificate in via di larga massima in circa 2.000 euro a sezione, per una spesa complessiva stimata di circa 260.000 euro per tutte le province delle regioni a statuto ordinario.

        Nel seguente prospetto si riportano le spese stimate per l'attuazione delle elezioni di cui alla normativa proposta e quelle previste in attuazione del previgente sistema elettorale, sempre riferite alle province delle regioni a statuto ordinario, al fine di evidenziare i conseguenti previsti risparmi di spesa.
  Spesa presunta per le elezioni provinciali ai sensi della previgente normativa (n. 86 province, n. 51.880 sezioni) Spesa presunta per le elezioni provinciali ai sensi della normativa proposta (n. 86 province, n. 130 sezioni)
Tipologia spese

Totale spesa

A carico Stato

A carico Provincia

Totale spesa

A carico Stato

A carico Provincia
Onorari
componenti seggi

51.885.000

10.377.000

41.508.000

97.500
 

97.500
Onorari componenti
seggi speciali

508.800

100.800

408.000
     
Rimborso spese
presidenti seggi

1.349.400

501.700

847.700
     
Spese anticipate dai comuni per organizzare consultazioni

    
160.000.000

    
2.500.000

    
157.500.000

    
350.000
 

    
350.000
Agevolazioni
viaggio elettori

1.200.000

1.200.000
       
Altre spese a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 136 del 1976

103.760.000

103.760.000
 

260.000

260.000
 

Totale

318.703.200

118.439.500

200.263.700

707.500

260.000

447.500

Risparmio presunto a carico dello Stato: 118.179.500 euro
Risparmio presunto a carico delle province: 199.816.200 euro

 

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        Naturalmente, sia le spese presunte per lo svolgimento delle elezioni provinciali secondo il previgente sistema elettorale, che quelle stimate in attuazione della normativa proposta e i conseguenti risparmi di spesa si riferiscono al rinnovo complessivo degli organi di tutte le province, che, com’è noto, invece, avviene in maniera scaglionata nel corso del quinquennio, nonché allo svolgimento di elezioni singole, mentre finora le elezioni provinciali sono state sempre abbinate con altre elezioni (amministrative, politiche o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e quindi hanno fruito dell'abbattimento di alcuni costi, ripartiti tra più soggetti.

C) Metodologia di calcolo utilizzata ovvero modalità di valutazione adottate.

        Si rimanda al precedente punto.

D) Importi annuali per le spese correnti e le minori entrate fino alla completa attuazione delle norme ovvero indicazione degli importi annuali del presunto importo a regime in caso di oneri permanenti.

        Come detto sopra, l'importo presunto a carico dello Stato è stimato in complessivi 260.000 euro per il rinnovo dei consigli di tutte le province delle regioni a statuto ordinario. La spesa annuale si verificherà solo per gli anni nei quali si svolgeranno le elezioni e il relativo importo sarà determinato in ragione del numero di province interessate al rinnovo.

E) Importi annuali e importo complessivo.

        Si rimanda al precedente punto.

F) Contributi pluriennali.

        Non si tratta di contributi pluriennali ma, come detto sopra, di spesa eventuale e variabile in ragione del numero di enti interessati al rinnovo.

G) Natura autorizzatoria di spesa: limite massimo di spesa ovvero onere valutato.

        La spesa a carico dello Stato, di importo valutato ed estremamente esiguo, fa carico al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, annualmente previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rientra nel limite massimo di spesa determinato con il decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

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H) Dati, parametri e metodologie utilizzati per valutare gli effetti del provvedimento sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto.

        Dal provvedimento proposto non derivano maggiori oneri aventi effetto sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto. Al contrario, si verifica una riduzione degli oneri derivanti dal previgente sistema elettorale. Pertanto, non si compila il prospetto riepilogativo.

Clausola di neutralità finanziaria.

        Gli oneri derivanti dal provvedimento proposto, per la modesta parte posta a carico dello Stato, da imputare sul predetto Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono finanziati con risorse disponibili a legislazione vigente. Invero, il presente provvedimento comporta complessivamente una minore spesa sia a carico delle province che a carico dello Stato rispetto a quella derivante dal previgente sistema elettorale, come evidenziato nel prospetto sopra riportato.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Le ragioni del presente disegno di legge vanno individuate nelle previsioni normative di cui all'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominato «decreto-legge n. 201 del 2011».

        Tali norme, nel ridefinire le funzioni e gli organi di governo della provincia, stabiliscono una riduzione del numero dei consiglieri provinciali, rinviando al legislatore statale le modalità di elezione indiretta sia del consiglio che del presidente.

        Il disegno di legge prevede, pertanto, un nuovo sistema di elezione del consiglio di «secondo grado», che vede nella qualità di elettori e di soggetti candidabili i sindaci e i consiglieri dei comuni ricadenti nella provincia. Sistema che può essere definito di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza.

        Viene eletto presidente il candidato a tale carica collegato con la lista che ottiene più voti.

        L'intervento legislativo si pone in linea con il programma di Governo e, in particolare, con l'obiettivo di riordino delle province.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        L'intervento normativo è finalizzato a sostituire integralmente il sistema di elezione finora utilizzato per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale.

        In particolare, le disposizioni che hanno regolato le elezioni provinciali, dopo l'introduzione dei meccanismi di elezione diretta degli organi di governo degli enti locali previsti dalla legge n. 81 del 1993, si rinvengono, principalmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (in cui erano state trasposte del disposizioni della citata legge n. 81 del 1993) e nella legge 8 marzo 1951, n. 122.

        Il sistema per le elezioni provinciali, adottato dopo la riforma del 1993, si è connotato, sinteticamente, per le seguenti caratteristiche:

            elezioni a suffragio diretto del presidente della provincia svolte contestualmente a quelle per il consiglio;

            elezione del presidente della provincia al primo turno in caso di ottenimento del 50 per cento +1 dei voti validi. Ballottaggio tra i

 

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due candidati più votati nel caso in cui nessuno avesse raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi;

            ammissione delle liste che avessero ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi al riparto dei seggi, attuato con metodo proporzionale;

            individuazione dei consiglieri eletti sulla base di risultati individuali ottenuti dai candidati nell'ambito di collegi di tipo uninominale;

            assegnazione del 60 per cento dei seggi in consiglio al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al presidente risultato eletto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge interviene sul vigente sistema di elezione provinciale, sostituendolo integralmente.

        Si prevede l'introduzione di nuove modalità di elezione, di secondo livello.

        Si delinea, infatti, un sistema di elezione del consiglio provinciale di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza.

        In tale competizione elettorale, sia gli aventi diritto al voto che i candidati devono ricoprire la carica di sindaco o di consigliere di un comune ricadente nel territorio della provincia.

        Nelle liste, necessariamente collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia, devono essere compresi, salvo casi di motivata impossibilità, candidati di entrambi i sessi e vengono altresì previsti meccanismi (nella composizione delle liste, nelle modalità di espressione delle preferenze e nell'attribuzione dei seggi) per garantire la presenza nel consiglio provinciale di almeno un rappresentante del comune capoluogo.

        È eletto presidente della provincia il candidato a tale carica collegato con la lista che ha ottenuto più voti.

        Nel disegnare il nuovo sistema elettorale si procede, conseguentemente, all'abrogazione del vigente quadro normativo di riferimento: la legge 8 marzo 1951, n. 122, gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento è compatibile con i princìpi costituzionali ed in particolare con l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva statale la legislazione elettorale delle province, oltre che dei comuni e delle città metropolitane.

 

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5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Il provvedimento è funzionale alla realizzazione della riforma delle province, recata dall'articolo 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge n. 201 del 2011.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Verificata la compatibilità con i princìpi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Nel corso della corrente legislatura risultano presentati diversi progetti di legge che recano modifiche di tipo ordinamentale e sul sistema di elezione degli organi delle province. Si segnalano gli atti Camera n. 516, n. 1111, n. 3742, n. 4008 e n. 4519 e gli atti Senato n. 1494 e n. 1807.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Risultano presentati due ricorsi alla Corte costituzionale, per iniziativa della regione Piemonte e della regione Lombardia, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi da 14 a 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, per la violazione degli articoli 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), 118 e 119 della Costituzione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

 

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2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso a tale tecnica limitatamente alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7.

 

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4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il testo abroga in maniera espressa la preesistente disciplina elettorale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

        Non sono previsti provvedimenti attuativi discendenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        L'intervento regolatorio costituisce attuazione di specifica previsione normativa di cui all'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito «decreto-legge n. 201 del 2011».

        Tali norme stabiliscono il principio di elezioni di secondo livello per gli organi di governo della provincia, rinviando per le modalità del sistema di elezione alla legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2012.

        L'intervento legislativo è finalizzato a sostituire il vigente sistema elettorale provinciale, basato sul modello di elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale introdotto con la legge 25 marzo 1993, n. 81.

        Queste ultime norme hanno poi trovato collocazione nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        Ulteriori disposizioni, connesse principalmente al procedimento elettorale in senso stretto (norme sui collegi, sulla costituzione e sul funzionamento degli uffici elettorali, sulla presentazione delle candidature) sono, poi, rinvenibili nella legge 8 marzo 1951, n. 122.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        L'intervento regolatorio non muove dalla constatazione di criticità della legislazione elettorale previgente ma è strettamente funzionale al processo di riforma dell'ente territoriale provincia, avviato con l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'intervento regolatorio è volto ad introdurre, in attuazione della specifica previsione di legge, un modello elettorale di «secondo grado» per le province, in coerenza con le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni loro riservate dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

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D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        La legge elettorale provinciale, che l'intervento regolatorio intende modificare, si caratterizzava per le seguenti caratteristiche: elezione a suffragio universale e diretto del presidente e, contestualmente, del consiglio provinciale; ballottaggio tra i candidati a presidente che non avessero ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno; elezione dei consiglieri in collegi uninominali non maggioritari; necessità di collegamento tra il candidato presidente ed almeno uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale; attribuzione di un premio di maggioranza al presidente eletto.

        Con l'intervento regolatorio, quindi, nel consentire l'avvio del processo di riforma del sistema delle autonomie, e in particolare dell'ente provincia, si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

            risparmi di rilevante entità sotto il profilo della spesa complessiva con un quasi totale azzeramento dei costi (da circa 318 milioni di euro a soli 707.000 euro);

            semplificazione delle procedure di elezione degli organi di governo della provincia;

            mantenimento dei livelli di stabilità e di governabilità;

            capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali.

        Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno forniti dal raffronto con la situazione e con i dati emersi nel periodo temporale precedente all'introduzione del nuovo sistema elettorale.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Le disposizioni hanno come destinatari diretti l'ente territoriale provincia, i sindaci e i consiglieri dei comuni ricadenti nel territorio provinciale. I sindaci e i consiglieri comunali costituiscono il corpo elettorale e sono, al tempo stesso, gli unici soggetti candidabili e, quindi, in possesso del diritto di elettorato passivo.

        Sono, altresì, soggetti attivi dell'intervento regolatorio, l'amministrazione del comune capoluogo di provincia, le prefetture – uffici territoriali del Governo e i tribunali del capoluogo della provincia.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

        L'intervento regolatorio è frutto di approfondite procedure di consultazione che hanno visto il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali – amministrazioni centrali, province e comuni – interessati al nuovo sistema di elezione provinciale di secondo livello.

 

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SEZIONE III. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.

        L'intervento regolatorio costituisce attuazione dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

        Le norme proposte, in quanto attuative di specifiche disposizioni di legge, rappresentano, quindi, un intervento «necessitato».

        Nel merito, il mancato intervento regolatorio impedirebbe la realizzazione di un meccanismo di elezione di secondo grado per la provincia.

SEZIONE IV. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

        Le soluzioni proposte rappresentano attuazione tecnica di quanto già sostanzialmente definito dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.

        Quanto al merito, è stato anche valutato un modello elettorale alternativo, caratterizzato dall'elezione del presidente della provincia effettuata dal consiglio provinciale neo-eletto, che si poneva in linea con quanto previsto dall'articolo 23, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

SEZIONE V. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        Il sistema prescelto è conseguente alla scelta legislativa, operata con lo stesso intervento regolatorio, di prevedere contestualmente l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, così da garantire all'organo apicale, pur in un sistema di elezione di secondo grado, una diretta promanazione dallo «speciale» corpo elettorale costituito dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

        Il metodo applicato per la misurazione degli effetti che il nuovo intervento regolatorio avrebbe determinato è stato definito sulla base comparativa con sistemi già vigenti per altre tipologie elettive, recependo alcune soluzioni già sperimentate nei loro effetti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

        Viceversa, il vantaggio atteso è quello predisporre un modello elettorale specifico per avviare, in piena coerenza con il programma di Governo, il processo di riforma degli enti territoriali provinciali.

 

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C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari. La Direzione centrale dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno provvederà all'elaborazione del materiale informativo e delle pubblicazioni recanti istruzioni sul procedimento elettorale.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

        La comparazione con l'opzione alternativa ha fatto emergere che la soluzione prescelta offre, pur nel meccanismo di elezione indiretta o di secondo livello, un più stretto legame tra gli eletti, e in particolare del presidente della provincia, con il corpo elettorale. Ciò poiché il presidente della provincia risulterà eletto direttamente da tutti i sindaci e i consiglieri comunali e non, come nell'ipotesi alternativa, dai soli consiglieri provinciali eletti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'intervento regolatorio, che avendo come destinatari enti ed organismi già operanti, non provoca un maggior impatto amministrativo. Il modello di elezioni di secondo grado determina, piuttosto, un significativo abbattimento dell'impatto amministrativo e, più in generale, dell'impegno finanziario.

SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

        L'intervento regolatorio non ha incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

        Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro dell'interno, i prefetti, i tribunali dei capoluoghi di provincia, le province ed i comuni.

 

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B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Non sono previste altre forme di pubblicità salvo quelle previste per legge.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        L'intervento regolatorio non prevede nuove forme di controllo e di monitoraggio che, pertanto, verranno effettuate con le modalità e con gli organismi già esistenti ed operanti a tal fine, senza determinare ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR).

        L'analisi delle tornate elettorali successive all'entrata in vigore della nuova disciplina e il monitoraggio del funzionamento degli enti rinnovati consentirà al Ministero dell'interno di predisporre, a cadenza biennale, la prescritta VIR nella quale potranno essere valutati i seguenti aspetti: effettiva riduzione della spesa; concreta semplificazione delle procedure di elezione degli organi di governo della provincia; mantenimento dei livelli di stabilità e di governabilità; capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali).

      1. Il consiglio provinciale è composto:

          a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

          b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

          c) da dieci membri nelle altre province.

      2. La popolazione è determinata dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
      3. L'elezione del consiglio provinciale si svolge di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dall'amministrazione provinciale. In caso di più capoluoghi di provincia, i locali sono ubicati nel capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui all'articolo 3.
      4. L'elezione del consiglio provinciale non può svolgersi nella stessa domenica del turno annuale ordinario di elezioni comunali.
      5. La data di svolgimento dell'elezione di cui al comma 3 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali, agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, nonché alla trasmissione del provvedimento di convocazione dei comizi ai sindaci per la sua pubblicazione nell'albo pretorio entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

 

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Art. 2.
(Elettorato attivo e formazione delle liste sezionali. Liste dei candidati).

      1. Sono elettori per l'elezione del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, fatte salve, da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, sia l'ammissione al voto di coloro che acquistano l'elettorato attivo prima della data della votazione, sia la cancellazione di coloro che perdono l'elettorato attivo.
      2. A ciascun ufficio elettorale di sezione sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori.
      3. Le liste degli elettori di ogni sezione sono compilate in ordine alfabetico, senza distinzione tra uomini e donne, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo e indicano per ogni iscritto:

          a) il cognome e il nome;

          b) il luogo e la data di nascita;

          c) la carica ricoperta e il comune della provincia presso il quale esercita il mandato elettivo.

      4. Possono candidarsi ed essere eletti alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al momento della presentazione delle liste e alla proclamazione.
      5. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, da presentare all'ufficio centrale di cui all'articolo 3 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione, deve essere sottoscritta:

          a) da non meno di cinque e da non più di dieci elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con un numero di elettori inferiore

 

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a trecento al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione;

          b) da non meno di dieci e da non più di venti elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione fino a 700.000 abitanti, con esclusione di quelle di cui alla lettera a);

          c) da non meno di venti e da non più di trenta elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

      6. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere. Deve ricoprire la carica di sindaco o di consigliere del comune capoluogo di provincia almeno uno e non più di un terzo dei candidati di ciascuna lista, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, o, in caso di più capoluoghi, almeno un candidato di ciascun capoluogo e complessivamente non più della metà dei candidati di ciascuna lista. Devono essere compresi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità, candidati di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità, da dichiarare a cura dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista stessa.
      7. Il manifesto recante le liste dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.
      8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, ove applicabili, gli articoli 32 e 33 del testo

 

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unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la commissione elettorale mandamentale con l'ufficio centrale di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.
(Ufficio centrale e ufficio elettorale di sezione. Compensi ai componenti degli uffici elettorali e altre spese).

      1. Il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo si costituisce in ufficio centrale, con l'intervento di tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. In caso di più capoluoghi di provincia sedi di tribunale, si costituisce in ufficio centrale il tribunale del capoluogo avente maggiore popolazione in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.
      2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
      3. Il presidente è designato, in base all'albo previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dal presidente della corte d'appello competente per territorio tra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, se necessario, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, i notai e i giudici di pace e i cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'articolo

 

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23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché i sindaci e i consiglieri comunali della provincia.
      4. L'enumerazione delle categorie indicate nel comma 3, tranne quella dei magistrati, non implica alcun ordine di precedenza al fine della designazione.
      5. Gli scrutatori sono nominati, in base all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, dalla commissione elettorale comunale del comune capoluogo di provincia secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della medesima legge n. 95 del 1989, e successive modificazioni, con esclusione dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché dei sindaci e dei consiglieri comunali della provincia. In caso di più capoluoghi di provincia, gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale del capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui al comma 1.
      6. Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia.
      7. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni provinciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico della provincia. Non si applica l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Gli adempimenti organizzativi sono espletati dal comune capoluogo di cui all'articolo 1, comma 3, il quale è tenuto ad anticipare anche le relative spese, che sono rimborsate dalla provincia in base a un documentato rendiconto da presentare entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Il personale del comune capoluogo di cui al citato articolo 1, comma 3, addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario entro il limite massimo complessivo di centoventi ore per ciascun ufficio elettorale di sezione, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-
 

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legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
      8. I compensi spettanti al presidente, agli scrutatori e al segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. I compensi di cui al presente comma costituiscono rimborso di spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o a imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
      9. I compensi spettanti al presidente, ai componenti e al segretario dell'ufficio centrale sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
      10. Gli importi dei compensi di cui ai commi 8 e 9 sono rivalutati con le procedure e nei termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

Art. 4.
(Espressione del voto, proclamazione degli eletti e verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale).

      1. I presidenti della provincia e i consigli provinciali sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
      2. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il contrassegno della lista a lui collegata. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza,

 

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almeno una deve riguardare un candidato di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, ovvero la seconda preferenza deve riguardare un candidato di sesso diverso da quello cui è destinata la prima preferenza.
      3. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo con le caratteristiche essenziali stabilite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
      4. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della provincia.
      5. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere provinciale è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato stesso in tutte le sezioni della provincia.
      6. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
      7. Sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
      8. Qualora tra gli eletti non sia compreso alcun candidato di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, un seggio è comunque attribuito a uno di tali candidati. In tal caso, viene proclamato eletto il candidato di cui al citato articolo 2, comma 6, terzo periodo, che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'ambito
 

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di una lista che ha ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione. In caso di parità di cifra individuale tra candidati di cui al medesimo articolo 2, comma 6, terzo periodo, di diverse liste, è proclamato eletto il più anziano di età.
      9. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo aver provveduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle schede.
      10. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto in tre esemplari: il primo è trasmesso all'ufficio centrale insieme con gli atti ad esso allegati; il secondo è inviato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo; il terzo è fatto pervenire all'amministrazione provinciale.
      11. L'ufficio centrale, appena in possesso dei verbali delle operazioni di tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati:

          a) determina la cifra elettorale dei singoli candidati alla carica di presidente della provincia e della relativa lista a ciascuno di essi collegata in modo che ad ogni lista vengano attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato;

          b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ogni lista;

          c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi dei commi 6, 7 e 8.

      12. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale viene redatto un apposito verbale in tre esemplari: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione

 

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provinciale, che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali e con i plichi ricevuti dagli uffici elettorali di sezione, è inviato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo; il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale, ove gli elettori della provincia hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
      13. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

Art. 5.
(Elezione del presidente della provincia).

      1. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Art. 6.
(Compatibilità tra cariche e divieto di cumulo degli emolumenti).

      1. Le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale. Si applica il divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali permangono nella carica anche in caso di perdita della carica di sindaco o consigliere comunale.

 

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Art. 7.
(Norme applicabili, abrogazioni e modifiche di norme).

      1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, comprese le disposizioni penali ivi contenute nel capo IX del titolo II.
      2. Sono abrogati:

          a) la legge 8 marzo 1951, n. 122;

          b) gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

          c) tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.

      3. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
      4. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Consiglio provinciale è composto da non più di sedici membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia»;

          b) il comma 17 è sostituito dal seguente:
      «17. Il Presidente della Provincia è eletto dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16»;

 

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          c) il comma 20 è sostituito dal seguente:
      «20. Al rinnovo degli organi provinciali in scadenza a partire dall'anno 2012 si applica la legge dello Stato di cui al comma 16».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere a carico dello Stato per le spese di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si provvede mediante l'utilizzo del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare».
      2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Tabella A
(Articolo 4, comma 3)
Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del consiglio provinciale

 

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Tabella B
(Articolo 4, comma 3)
Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del consiglio provinciale


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