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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5163 |
a) a incentivare il decoro dei trulli e a garantire l'espropriazione per pubblica utilità in caso di cattiva conservazione degli stessi;
b) alla pavimentazione con lastre calcaree delle due aree monumentali di Alberobello denominate rione Monti e rione Aia piccola;
c) ad acquisire i fondi necessari affinché i trulli siano dotati di porte e di finestre in legno, eliminando definitivamente quelle in anticorodal;
d) a eliminare i camini in eternit dei trulli per sostituirli con canne fumarie in linea con il manufatto e salubri.
La proposta di legge riprende analoghe iniziative legislative presentate nel corso delle passate legislature ma mai approvate.
1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di restauro conservativo e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli, delle costruzioni a conversa, lamie, dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra, fogge, nonché delle pertinenze in genere di tali fabbricati insistenti nel comprensorio dei trulli di cui all'articolo 2, al fine di una conservazione artistica e culturale, nonché per consentirne la fruibilità agricola, turistica, agrituristica e nel tempo libero.
1. Fanno parte del comprensorio dei trulli i territori del comune di Alberobello, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, e dei comuni di Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, appartenenti alle province di Bari, Brindisi e Taranto, di seguito denominati «comuni della Valle d'Itria».
1. La presente legge si applica:
a) ai comuni e agli enti pubblici ubicati nel comprensorio di cui all'articolo 2;
b) ai cittadini proprietari dei trulli o degli altri beni di cui all'articolo 1, nonché
c) agli operatori agricoli e turistici e alle cooperative di giovani, proprietari dei trulli o degli alti beni di cui all'articolo 1, nonché ai titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locali con l'impegno di destinarli alle attività di cui al medesimo articolo 1.
1. I fondi previsti dalla presente legge sono attribuiti, per il 50 per cento, al comune di Alberobello e, per il restante 50 per cento, ai comuni della Valle d'Itria.
2. I fondi sono ripartiti tra i comuni in relazione al numero dei trulli di ciascun comune.
3. I fondi attribuiti ai sensi del comma 1 sono suddivisi nella misura del 50 per cento tra il comune e i privati, fermo restando la possibilità del consiglio comunale di decidere, con propria delibera, una diversa suddivisione degli stessi.
1. I soggetti preposti all'attuazione della presente legge sono il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria.
1. In caso di trulli in stato di cattiva conservazione, previa diffida del comune interessato ai proprietari finalizzata al loro recupero, decorsi centottanta giorni dalla data della stessa senza che i proprietari abbiano presentato il piano di
1. Il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria con appositi contributi, a valere sui fondi a essi attribuiti ai sensi della presente legge, provvedono alla rimozione dai trulli di porte e di finestre non idonee, al fine della sostituzione delle stesse con porte e con finestre in legno, nonché alla sostituzione delle canne fumarie in eternit con altre in linea con il manufatto e non dannose per la salute della popolazione.
1. Il comune di Alberobello, a valere sui fondi a esso attribuiti ai sensi della presente legge, provvede alla pavimentazione con lastre calcaree delle aree monumentali denominate rione Monti e rione Aia piccola.
1. Il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria:
a) provvedono al censimento del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e alla redazione di una mappa ricognitiva dello stesso mediante relazioni tecniche e documentazioni fotografiche;
b) perimetrano le zone e le aree omogenee, segnalando i trulli e gli altri manufatti meritevoli di recupero e di conservazione;
c) analizzano lo stato degli immobili e dei manufatti che necessitano di interventi, per stabilire i tempi di esecuzione degli stessi e la previsione di spesa ai fini della ripartizione di cui all'articolo 4;
d) provvedono all'istruttoria delle domande di contributo;
e) vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti presentati e, al termine degli stessi, eseguono il collaudo delle opere realizzate;
f) verificano gli stati di avanzamento dei lavori e, a seguito di tale verifica, rilasciano la certificazione per l'attribuzione dei contributi spettanti.
1. Il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria redigono il programma annuale di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che definisce, tra l'altro:
a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali devono essere effettuati gli interventi di restauro conservativo e di recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;
b) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;
c) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e i relativi finanziamenti.
2. Il primo programma annuale è approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza annuale.
3. I programmi annuali successivi al primo recano, altresì, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi annuali precedenti.
4. La relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali di cui al comma 3,
1. Le domande di contributi presentate dai privati sono indirizzate al sindaco del comune competente, il quale dopo l'istruttoria e il parere dell'ente comunale, riconosce, previa delibera della giunta comunale, l'ammissibilità della domanda e dispone l'ulteriore verifica dei requisiti per l'attribuzione dei contributi da parte della tesoreria.
1. Il contributo per ogni singolo intervento del programma annuale di cui all'articolo 1 è concesso a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento dell'importo generale ammissibile, comprensivo delle spese di progettazione.
2. Il contributo è erogato per il 50 per cento all'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento al termine del collaudo tecnico-amministrativo delle opere effettuato con esito positivo dal comune interessato.
1. I trulli e gli altri beni recuperati o restaurati ai sensi della presente legge devono conservare la precedente destinazione abitativa o un'altra destinazione compatibile con essa o con attività agricola, agrituristica, turistica e del tempo
1. Possono realizzare gli interventi di recupero e di restauro di cui alla presente legge:
a) le imprese agricole singole in possesso dell'attestazione rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA) e le imprese riunite con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
b) le imprese artigiane singole, associate, in cooperativa o consorziate, nonché singoli trullari, domiciliati nel comune di Alberobello o nei comuni della Valle d'Itria, con notoria e provata esperienza negli interventi di recupero e di restauro, per importi non superiori a 200.000 euro;
c) le imprese riunite miste, in possesso dell'attestazione rilasciata dalle SOA e iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane ove vi siano almeno due trullari, per importi non superiori a 500.000 euro.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 6, 7, 8 e 12, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
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