Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5120

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5120



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, CAUSI, CAMBURSANO, LANZILLOTTA, VASSALLO, BARANI, BERNARDO, BOCCIA, CAPODICASA, CARELLA, DI VIRGILIO, FABBRI, PIANETTA, STRIZZOLO, TRAVERSA, VENTUCCI, VERNETTI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, composizione e funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni

Presentata il 12 aprile 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! – Nei giorni scorsi è stata pubblicamente presentata una proposta di riforma costituzionale ed elettorale dal titolo «Le riforme istituzionali ed elettorali possibili prima delle elezioni del 2013», su iniziativa del primo firmatario della presente proposta di legge costituzionale e dell'onorevole Linda Lanzillotta (Api/Terzo Polo) e del senatore Walter Vitali (Pd), nonché da un gruppo di parlamentari appartenenti ai diversi schieramenti politici: senatore Marilena Adamo (Pd), onorevole Marco Causi (Pd), onorevole Renato Cambursano (Misto), senatore Stefano Ceccanti (Pd), senatore Antonio D'Ali (PdL), senatore Enrico Morando (Pd), senatore Andrea Pastore (PdL), senatore Tiziano Treu (Pd), onorevole Salvatore Vassallo (Pd). La proposta è stata predisposta in collaborazione con gli esperti della Fondazione Astrid, tra i quali Franco Bassanini, Vincenzo Cerulli Irelli, Gian Candido De Martin, Giorgio Macciotta, Alessandro Pajno, Franco Pizzetti, Jacopo Sce, Luciano Vandelli, Massimo Villone.
      Il testo della proposta, che qui si è proceduto a trascrivere in un articolato costituzionale, è riprodotto di seguito nella sua integralità. Laddove il documento presentava per il Senato della Repubblica due possibilità alternative (Camera di secondo grado o elezione diretta contestuale ai consigli regionali)
 

Pag. 2

abbiamo scelto di presentare la seconda. Per ciò che concerne la parte relativa alla riforma elettorale, sono già stati presentati due disegni di legge coerenti con l'impianto delineato nel documento: gli atti Senato n. 656, del senatore Saro e n. 3122, dei senatori Ceccanti e altri.
      Il tempo ci sembra ormai maturo per una larga e tempestiva convergenza.
      Mentre il Governo Monti, in collaborazione con la maggioranza parlamentare che lo sostiene, opera per la messa in sicurezza dei conti pubblici, per la coesione e l'equità sociali e per il rilancio della crescita e della competitività del Paese, noi pensiamo che quest'ultimo scorcio di legislatura debba essere impiegato anche in un altro compito essenziale: adottare un ristretto ma incisivo pacchetto di misure di riforma costituzionale ed elettorale, scegliendo quelle che possono avere nell'immediato maggiore impatto e che presentano, nel contempo, ostacoli politici non insormontabili.
      Si tratta di misure essenziali per dare strumenti efficaci di azione a chi dovrà, nella prossima legislatura, proseguire e completare il lavoro ora iniziato. Proporle e adottarle è compito delle forze politiche più che del Governo, le quali, anche su questo terreno, possono e devono riconquistare legittimazione e consenso.
      Riteniamo molto positivo che questo percorso sia stato avviato. L'accordo di principio tra i tre maggiori partiti che sostengono l'attuale Governo è un atto significativo e apprezzabile. Crediamo, tuttavia, che debba essere ora seguito da scelte veramente incisive, che portino a superare il bicameralismo perfetto e a conservare il bipolarismo in una nuova chiave, più favorevole alla formazione di governi politicamente coesi.

1. Forma di governo: rapporti tra Governo e Parlamento.

      Per rafforzare la stabilità e la coesione dei Governi e per riequilibrare il rapporto tra il Parlamento e il Governo proponiamo:

          1) che il potere di dare e di revocare la fiducia spetti alla sola Camera dei deputati;

          2) che, dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, individuato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali, si presenti alla sola Camera dei deputati per ottenerne la fiducia; la nomina vera e propria e il successivo giuramento avverranno una volta ottenuta la fiducia;

          3) che al Presidente del Consiglio dei ministri che abbia avuto e conservi la fiducia della Camera dei deputati, spetti il potere di proporre al Capo dello Stato non solo la nomina ma anche la revoca dei Ministri;

          4) che il Presidente del Consiglio dei ministri possa essere sfiduciato solo con l'approvazione a maggioranza assoluta, da parte della Camera dei deputati, di una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri;

          5) che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica abbia il potere di richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati e che la stessa sia sciolta se nei venti giorni successivi non approva una mozione di sfiducia costruttiva;

          6) che si proceda allo scioglimento anticipato anche quando la Camera dei deputati abbia respinto un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, se entro i successivi venti giorni non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva;

          7) che il Governo disponga di una corsia preferenziale per l'approvazione dei provvedimenti che ritiene essenziali per l'attuazione del suo programma. Essi dovrebbero, a richiesta del Governo, essere votati entro venti giorni dalla richiesta, nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale;

          8) che siano costituzionalizzati i limiti alla decretazione d'urgenza contenuti nella legge n. 400 del 1988.

 

Pag. 3

2. Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni.

      È opinione quasi unanime che il punto più critico del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione approvato nel 2001 sia costituito dalla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (articolo 117) e, in ispecie, dall'enumerazione delle materie di competenza concorrente fra legislatore statale e regionale.
      Proponiamo, dunque, anche limitate modifiche all'articolo 117 della Costituzione. Esse dovranno prevedere quanto meno:

          1) che l'elenco delle materie a competenza concorrente sia radicalmente sfoltito, assegnando alla competenza esclusiva dello Stato «le grandi reti di trasporto e navigazione, i porti e aeroporti civili di interesse nazionale, la produzione e il trasporto di energia di interesse nazionale, l'ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale» e attribuendo conseguentemente alla potestà legislativa regionale le infrastrutture e le reti di interesse regionale e locale e i porti turistici;

          2) che, nella stessa logica, siano riportate alla competenza esclusiva del legislatore statale l’«ordinamento delle professioni» e la «sicurezza sul lavoro»;

          3) che nell'articolo 117 sia inserita la clausola di supremazia presente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federali, per esempio prevedendo, come disposizione di chiusura dello stesso articolo 117, che in ogni caso «il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica» (formulazione che riecheggia quella contenuta nella Grundgesetz tedesca).

3. Riforma del bicameralismo.

      Proponiamo che si passi dall'attuale bicameralismo paritario a un bicameralismo chiaramente differenziato.
      La Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto, avrà l'esclusiva del rapporto fiduciario (dare e negare la fiducia al Governo) e avrà l'ultima parola sulla grande maggioranza delle leggi.
      Salve le eccezioni più avanti indicate, le leggi saranno discusse e approvate dalla Camera dei deputati.
      Il nuovo Senato federale della Repubblica, potrà, entro un termine predeterminato e breve, decidere di esaminare le leggi approvate dalla Camera dei deputati e proporre a questa emendamenti. Spetterà alla Camera dei deputati valutare gli emendamenti proposti dal Senato federale, approvarli o respingerli.
      In alcune materie molto rilevanti per il sistema delle autonomie territoriali, la Camera dei deputati (pur avendo l'ultima parola) potrà respingere gli emendamenti del Senato federale solo a maggioranza assoluta, a condizione che anche il Senato federale abbia approvato gli emendamenti in questione con la maggioranza assoluta. Si tratta delle leggi che stabiliscono i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, delle leggi di conferimento di funzioni agli enti locali di cui all'articolo 118, secondo comma, delle leggi sul coordinamento tra Stato e regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, delle leggi sui livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, terzo comma, delle leggi adottate in forza della clausola di supremazia da introdurre nell'articolo 117 della Costituzione (vedi paragrafo 2).
      Il bicameralismo resterà paritario (uguali poteri delle due Camere nell'approvazione delle leggi) solo per: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali; le leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane; la legge su Roma capitale; le leggi sul regionalismo differenziato

 

Pag. 4

di cui all'articolo 116, terzo comma; le norme di procedura per la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano a normative dell'Unione europea (articolo 117, quinto comma); le leggi sui princìpi per le leggi elettorali regionali di cui all'articolo 122, primo comma.
      Il Senato federale sarà, con le predette funzioni, la Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali. Questo obiettivo può essere conseguito in due modi:

          a) prevedendo che il Senato federale sia eletto in secondo grado dai consigli regionali e dai consigli regionali delle autonomie locali;

          b) oppure, in alternativa, eleggendo direttamente i senatori con un'elezione contestuale a quella di ciascun consiglio regionale e unificando l'elettorato attivo a diciotto anni di età.

      Delle due soluzioni si tratta di scegliere quella sulla quale ci sia la maggiore convergenza parlamentare, evitando di rinviare ancora una volta un problema che è stato ormai discusso ampiamente e che deve trovare finalmente soluzione se si vuole ridare autorevolezza e credibilità al Parlamento.
      Potrebbe essere inoltre unificata l'amministrazione del Parlamento, con una riduzione effettiva dei costi economici e decisionali, pur garantendo staff più solidi e qualificati a servizio dell'attività legislativa.

4. Riduzione del numero dei parlamentari.

      La legislatura non deve chiudersi senza aver approvato la tante volte promessa riduzione del numero dei parlamentari. Una riduzione del 20 per cento è il minimo accettabile. Una riduzione a 450 del numero dei deputati e a non più di 225 del numero dei senatori sarebbe – a nostro avviso – largamente giustificata dalla notevole riduzione del «carico di lavoro» del Parlamento a seguito del progressivo trasferimento di funzioni regolative verso i consigli regionali, le istituzioni europee, il Governo e le Autorità indipendenti.
      Proponiamo anche di sopprimere la circoscrizione Estero, prevedendo, ove necessario, per gli italiani all'estero, forme di voto per corrispondenza che non mettano a rischio i princìpi della personalità del voto.

5. Riforma elettorale.

      La riforma del sistema elettorale deve, a nostro avviso, innanzitutto, consentire agli elettori di giudicare la qualità dei singoli candidati al Parlamento, superando le lunghe liste bloccate della legge in vigore. Deve frenare la frammentazione politica, garantendo un pluripartitismo moderato, e preservare la dinamica bipolare e l'alternanza, senza tuttavia imporre la formazione di coalizioni pre-elettorali artificiose, prive di coesione programmatica. Deve, dunque, contenere elementi maggioritari tali da promuovere le aggregazioni e da sollecitare una trasparente competizione tra grandi partiti reciprocamente alternativi.
      Riguardo alla modalità di presentazione delle candidature e quindi alla scelta dei singoli parlamentari da parte dei cittadini, è giustamente condivisa l'idea che convenga seguire il modello tedesco. Ciò significa prevedere che metà dei seggi sia attribuita nell'ambito di collegi uninominali al candidato che, in ciascun collegio, avrà preso più voti, e che l'altra metà sia distribuita in modo da realizzare una compensazione proporzionale, sottraendo quindi dal totale dei seggi spettanti a ciascun partito su base proporzionale quelli già conquistati nei collegi uninominali. Gli elettori darebbero un solo voto valido per i candidati di collegio e per le liste circoscrizionali di uno stesso partito. Le liste circoscrizionali dovrebbero essere davvero «corte», in modo da garantire una perfetta riconoscibilità dei candidati proposti dai partiti per l'elezione. Si potrebbe stabilire che non siano formate da più di tre o quattro candidati, prevedendo che qualora un partito abbia diritto a più

 

Pag. 5

seggi e non ne abbia conquistati abbastanza nei collegi uninominali della stessa circoscrizione, siano ripescati i migliori perdenti negli stessi collegi. Sarebbe così molto facile svolgere elezioni primarie per la scelta dei candidati, come minimo nei collegi uninominali. Sarebbe ristabilita una relazione più immediata e diretta tra elettori e singoli candidati, di collegio e di circoscrizione, senza tornare alle preferenze.
      Riguardo alla modalità di ripartizione dei seggi tra i partiti, per le ragioni indicate in premessa, il sistema elettorale non dovrebbe a nostro parere produrre un puro rispecchiamento proporzionale. Deve anche essere il più possibile semplice. Non riteniamo dunque adeguate soluzioni che tendono a generare una distribuzione perfettamente proporzionale dei seggi le quali verrebbero poi artificialmente «corrette» con soglie, premi e ripartizioni selettive di quote riservate di seggi. Soluzioni di questo tipo, oltre a essere inutilmente complicate, rischiano di essere inefficaci e di produrre sperequazioni non giustificabili ed effetti paradossali non previsti.
      A nostro avviso la soluzione preferibile consiste nel ripartire i seggi circoscrizione per circoscrizione, senza recupero dei resti, come nella legge elettorale adottata per la Camera bassa in Spagna. La soglia contro la frammentazione e il premio per i partiti più grandi sarebbero prodotti in maniera implicita e graduale da un unico parametro: il numero dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione. Se le circoscrizioni non sono troppo grandi né troppo piccole (prevedendo in media l'assegnazione di quattordici seggi, sette dei quali in collegi uninominali), questo sistema crea una «barriera naturale» alla frammentazione perché, per conquistare uno dei circa quattordici seggi in palio, bisognerà avere circa il 5 per cento dei voti. I partiti che ottengono più o meno il 10 per cento dei voti avranno grosso modo, nell'aggregato nazionale, il 10 per cento dei seggi; quelli più piccoli saranno un po’ sottorappresentati (salvo i partiti con forte insediamento in specifiche regioni), quelli più grandi moderatamente sovrarappresentati. Un partito che dovesse scendere, al livello nazionale, fino a circa il 3 per cento dei voti, potrebbe ancora ottenere seggi in qualche circoscrizione e vedersi quindi riconosciuto, senza stabilire ulteriori soglie o quote riservate, un diritto di tribuna.
      Premiando le integrazioni, il sistema che proponiamo (tedesco con correzione spagnola) stimolerebbe il riassetto del sistema politico intorno a 5 o 6 partiti e manterrebbe viva la dinamica bipolare attraverso la competizione, decisiva, tra i due partiti più grandi.
      Per i motivi esposti, si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge costituzionale.
 

Pag. 6


torna su
PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza e ne assicura l'effettività e la personalità».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56 – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti».

 

Pag. 7

Art. 4.

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 57 – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
      In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.
      Il numero dei senatori elettivi è di duecentoventicinque.
      Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Art. 5.

      1. Al primo comma dall'articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».

Art. 6.

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 60 – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
      I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
      La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli

 

Pag. 8

delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 7.

      1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 61 – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
      Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

      2. Al primo comma, dell'articolo 63, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza».

Art. 8.

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 70 – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

          a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

          b) leggi in materia elettorale;

          c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

          d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma, 116, terzo

 

Pag. 9

comma, 117, sesto comma, e 122, primo comma.

      In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
      Se le modifiche riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, le leggi per assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica di cui all'articolo 117, quinto comma, le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, qualora esse siano state approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Art. 9.

      1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il Governo può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro venti giorni dalla richiesta nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti».

 

Pag. 10

Art. 10.

      1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 11.

      1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «Il Governo non può:

          a) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

          b) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

          c) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

      I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

Art. 12.

      1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
      2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
      3. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

 

Pag. 11

Art. 13.

      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

          «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge».

      2. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
      Non può esercitare il potere di scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
      Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati se entro venti giorni dalla proposta non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'articolo 94».

Art. 14.

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, propone alla Camera dei deputati il candidato Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Pag. 12


      Il candidato Presidente del Consiglio dei ministri espone alla Camera dei deputati il programma del Governo che intende formare e richiede la fiducia. Se la Camera dei deputati accorda la fiducia, votata per appello nominale, il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio dei ministri. In caso contrario, il Presidente della Repubblica propone un nuovo candidato. Se dopo due mesi a partire dalla prima votazione nessun candidato ottiene la fiducia il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati.
      Si procede con le modalità di cui al terzo comma in corso di legislatura in caso impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 15.

      1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 93. – Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica nomina e revoca i Ministri.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 16.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 94. – La Camera dei deputati revoca la fiducia mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consigli dei ministri, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione

 

Pag. 13

medesima, nomina la personalità indicata nella mozione.
      Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati se entro venti giorni dalla proposta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma».

Art. 17.

      1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 18.

      1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
      Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

          a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

          b) immigrazione;

          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

          d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

Pag. 14

          e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

          f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

          h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;

          i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

          m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

          n) norme generali sull'istruzione;

          o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale;

          p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

          q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

          r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

          s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

          t) grandi reti di trasporto e di navigazione;

          u) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

          v) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

 

Pag. 15

          z) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale.

      Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
      Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
      Il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.
      Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

Pag. 16


      La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
      Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
      La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
      Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni a un altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 19.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su