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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5120 |
1. Forma di governo: rapporti tra Governo e Parlamento.
Per rafforzare la stabilità e la coesione dei Governi e per riequilibrare il rapporto tra il Parlamento e il Governo proponiamo:
1) che il potere di dare e di revocare la fiducia spetti alla sola Camera dei deputati;
2) che, dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, individuato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali, si presenti alla sola Camera dei deputati per ottenerne la fiducia; la nomina vera e propria e il successivo giuramento avverranno una volta ottenuta la fiducia;
3) che al Presidente del Consiglio dei ministri che abbia avuto e conservi la fiducia della Camera dei deputati, spetti il potere di proporre al Capo dello Stato non solo la nomina ma anche la revoca dei Ministri;
4) che il Presidente del Consiglio dei ministri possa essere sfiduciato solo con l'approvazione a maggioranza assoluta, da parte della Camera dei deputati, di una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri;
5) che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica abbia il potere di richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati e che la stessa sia sciolta se nei venti giorni successivi non approva una mozione di sfiducia costruttiva;
6) che si proceda allo scioglimento anticipato anche quando la Camera dei deputati abbia respinto un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, se entro i successivi venti giorni non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva;
7) che il Governo disponga di una corsia preferenziale per l'approvazione dei provvedimenti che ritiene essenziali per l'attuazione del suo programma. Essi dovrebbero, a richiesta del Governo, essere votati entro venti giorni dalla richiesta, nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale;
8) che siano costituzionalizzati i limiti alla decretazione d'urgenza contenuti nella legge n. 400 del 1988.
2. Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni.
È opinione quasi unanime che il punto più critico del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione approvato nel 2001 sia costituito dalla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (articolo 117) e, in ispecie, dall'enumerazione delle materie di competenza concorrente fra legislatore statale e regionale.
Proponiamo, dunque, anche limitate modifiche all'articolo 117 della Costituzione. Esse dovranno prevedere quanto meno:
1) che l'elenco delle materie a competenza concorrente sia radicalmente sfoltito, assegnando alla competenza esclusiva dello Stato «le grandi reti di trasporto e navigazione, i porti e aeroporti civili di interesse nazionale, la produzione e il trasporto di energia di interesse nazionale, l'ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale» e attribuendo conseguentemente alla potestà legislativa regionale le infrastrutture e le reti di interesse regionale e locale e i porti turistici;
2) che, nella stessa logica, siano riportate alla competenza esclusiva del legislatore statale l’«ordinamento delle professioni» e la «sicurezza sul lavoro»;
3) che nell'articolo 117 sia inserita la clausola di supremazia presente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federali, per esempio prevedendo, come disposizione di chiusura dello stesso articolo 117, che in ogni caso «il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica» (formulazione che riecheggia quella contenuta nella Grundgesetz tedesca).
3. Riforma del bicameralismo.
Proponiamo che si passi dall'attuale bicameralismo paritario a un bicameralismo chiaramente differenziato.
La Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto, avrà l'esclusiva del rapporto fiduciario (dare e negare la fiducia al Governo) e avrà l'ultima parola sulla grande maggioranza delle leggi.
Salve le eccezioni più avanti indicate, le leggi saranno discusse e approvate dalla Camera dei deputati.
Il nuovo Senato federale della Repubblica, potrà, entro un termine predeterminato e breve, decidere di esaminare le leggi approvate dalla Camera dei deputati e proporre a questa emendamenti. Spetterà alla Camera dei deputati valutare gli emendamenti proposti dal Senato federale, approvarli o respingerli.
In alcune materie molto rilevanti per il sistema delle autonomie territoriali, la Camera dei deputati (pur avendo l'ultima parola) potrà respingere gli emendamenti del Senato federale solo a maggioranza assoluta, a condizione che anche il Senato federale abbia approvato gli emendamenti in questione con la maggioranza assoluta. Si tratta delle leggi che stabiliscono i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, delle leggi di conferimento di funzioni agli enti locali di cui all'articolo 118, secondo comma, delle leggi sul coordinamento tra Stato e regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, delle leggi sui livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, terzo comma, delle leggi adottate in forza della clausola di supremazia da introdurre nell'articolo 117 della Costituzione (vedi paragrafo 2).
Il bicameralismo resterà paritario (uguali poteri delle due Camere nell'approvazione delle leggi) solo per: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali; le leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane; la legge su Roma capitale; le leggi sul regionalismo differenziato
a) prevedendo che il Senato federale sia eletto in secondo grado dai consigli regionali e dai consigli regionali delle autonomie locali;
b) oppure, in alternativa, eleggendo direttamente i senatori con un'elezione contestuale a quella di ciascun consiglio regionale e unificando l'elettorato attivo a diciotto anni di età.
Delle due soluzioni si tratta di scegliere quella sulla quale ci sia la maggiore convergenza parlamentare, evitando di rinviare ancora una volta un problema che è stato ormai discusso ampiamente e che deve trovare finalmente soluzione se si vuole ridare autorevolezza e credibilità al Parlamento.
Potrebbe essere inoltre unificata l'amministrazione del Parlamento, con una riduzione effettiva dei costi economici e decisionali, pur garantendo staff più solidi e qualificati a servizio dell'attività legislativa.
4. Riduzione del numero dei parlamentari.
La legislatura non deve chiudersi senza aver approvato la tante volte promessa riduzione del numero dei parlamentari. Una riduzione del 20 per cento è il minimo accettabile. Una riduzione a 450 del numero dei deputati e a non più di 225 del numero dei senatori sarebbe – a nostro avviso – largamente giustificata dalla notevole riduzione del «carico di lavoro» del Parlamento a seguito del progressivo trasferimento di funzioni regolative verso i consigli regionali, le istituzioni europee, il Governo e le Autorità indipendenti.
Proponiamo anche di sopprimere la circoscrizione Estero, prevedendo, ove necessario, per gli italiani all'estero, forme di voto per corrispondenza che non mettano a rischio i princìpi della personalità del voto.
5. Riforma elettorale.
La riforma del sistema elettorale deve, a nostro avviso, innanzitutto, consentire agli elettori di giudicare la qualità dei singoli candidati al Parlamento, superando le lunghe liste bloccate della legge in vigore. Deve frenare la frammentazione politica, garantendo un pluripartitismo moderato, e preservare la dinamica bipolare e l'alternanza, senza tuttavia imporre la formazione di coalizioni pre-elettorali artificiose, prive di coesione programmatica. Deve, dunque, contenere elementi maggioritari tali da promuovere le aggregazioni e da sollecitare una trasparente competizione tra grandi partiti reciprocamente alternativi.
Riguardo alla modalità di presentazione delle candidature e quindi alla scelta dei singoli parlamentari da parte dei cittadini, è giustamente condivisa l'idea che convenga seguire il modello tedesco. Ciò significa prevedere che metà dei seggi sia attribuita nell'ambito di collegi uninominali al candidato che, in ciascun collegio, avrà preso più voti, e che l'altra metà sia distribuita in modo da realizzare una compensazione proporzionale, sottraendo quindi dal totale dei seggi spettanti a ciascun partito su base proporzionale quelli già conquistati nei collegi uninominali. Gli elettori darebbero un solo voto valido per i candidati di collegio e per le liste circoscrizionali di uno stesso partito. Le liste circoscrizionali dovrebbero essere davvero «corte», in modo da garantire una perfetta riconoscibilità dei candidati proposti dai partiti per l'elezione. Si potrebbe stabilire che non siano formate da più di tre o quattro candidati, prevedendo che qualora un partito abbia diritto a più
1. Il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza e ne assicura l'effettività e la personalità».
1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56 – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57 – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.
Il numero dei senatori elettivi è di duecentoventicinque.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.
1. Al primo comma dall'articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60 – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61 – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
2. Al primo comma, dell'articolo 63, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza».
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70 – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
b) leggi in materia elettorale;
c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma, 116, terzo
In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Se le modifiche riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, le leggi per assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica di cui all'articolo 117, quinto comma, le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, qualora esse siano state approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Governo può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro venti giorni dalla richiesta nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti».
1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».
1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può:
a) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;
b) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
c) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».
1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge».
2. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
Non può esercitare il potere di scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati se entro venti giorni dalla proposta non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'articolo 94».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, propone alla Camera dei deputati il candidato Presidente del Consiglio dei ministri.
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. – Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica nomina e revoca i Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – La Camera dei deputati revoca la fiducia mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consigli dei ministri, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione
1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
t) grandi reti di trasporto e di navigazione;
u) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;
v) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;
z) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.
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