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PDL 5180

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5180



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

e dal ministro della difesa
(DI PAOLA)

di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009

Presentato l'8 maggio 2012
 

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Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge è volto ad autorizzare la ratifica e a disporre l'esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

1. FINALITÀ

      Il Memorandum d'intesa ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

          mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

          va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area o regione di valore strategico assoluto e di squisita valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale nella regione asiatica.

2. CONTENUTI

      L'accordo è composto da dodici articoli.
      L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'accordo, ossia di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca.
      L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione, prevedendo che siano determinate da una Commissione composta da un numero paritetico di rappresentanti dei due Paesi, che si riunisce con cadenza annuale al fine di attuare l'accordo e stabilire le regole della collaborazione.
      L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

          politica di sicurezza e difesa;

          esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping;

          svolgimento di esercitazioni militari;

          formazione militare;

          storia militare;

          sport militare;

          diritto militare;

          servizi di medicina militare;

          scambio di materiali per la difesa;

          supporto alle iniziative commerciali del settore dei sistemi per la difesa previste nel Memorandum d'intesa del 1990;

          scambi di esperienze, visite e partecipazioni reciproche in esercitazioni e addestramenti, visite a strutture militari, navali e aeree, scambi di informazioni e pubblicazioni.

      L'articolo 5 approfondisce le questioni legate alla cooperazione nel campo dei materiali della difesa e prevede, nel rispetto delle norme pertinenti, al punto 5.2 relativo all'approvvigionamento reciproco di materiali, una specifica clausola sulla base della quale l'accordo può essere attuato sia attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, sia mediante società private autorizzate dai rispettivi Governi.
      L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'accordo.

 

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      L'articolo 7 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione.
      L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli impegni assunti in campo internazionale. In particolare si riconosce, in via prioritaria, il diritto di giurisdizione dello Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato di origine per i reati contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Infine, qualora lo Stato ospitante preveda trattamenti contrari ai princìpi fondamentali del Paese ospitato, le Parti coinvolte, tramite consultazioni dirette, giungeranno a forme di intesa che tengano conto dei diversi princìpi fondamentali che governano i due Stati.

      L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nell'accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.
      L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo, saranno risolte tramite negoziati bilaterali e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.
      L'articolo 11 disciplina le modalità per apportare emendamenti e per revisionare il testo.
      L'articolo 12 prevede la durata dell'accordo e regola le modalità di denuncia e di cessazione nonché l'entrata in vigore dello stesso.

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APPENDICE

        L'articolo 2, punto 2.2, del Memorandum prevede lo svolgimento di consultazioni periodiche che si terranno alternativamente a Roma e a Islamabad, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del Memorandum medesimo. Nell'ipotesi dell'invio di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o maggiore) a Islamabad con una permanenza di tre giorni in tale città, la relativa spesa è così quantificabile:

SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (euro 150,00 al giorno × 2 notti × 2 persone) = euro 600,00

Diaria giornaliera per il dirigente militare – euro 90,00 – che viene ridotta di un terzo – pari a euro 30,00. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione medio pari a 1,527254 sull'importo di euro 8,35, eccedente la quota esente di euro 51, 65, e si ottiene la diaria lorda di euro 64,40, che si moltiplica per 3 giorni, determinando l'importo arrotondato di euro 193,00 = euro 193,00

Diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare – euro 84,00 – che viene ridotta di un terzo – pari a euro 28,00. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione medio pari a 1,527254 sull'importo di euro 4,35, eccedente la quota esente di euro 51,65, e si ottiene la diaria lorda di euro 58,22, che si moltiplica per 3 giorni, determinando l'importo arrotondato di euro 175,00 = euro 175,00

TOTALE = euro 968,00

SPESE DI VIAGGIO

Volo di andata e ritorno (pari a euro 2.400,00 + euro 120,00 quale maggiorazione del 5 per cento) per 2 persone, comprese eventuali spese di assicurazione e di trasporto locale (euro 2.520,00 × 2) = euro 5.040,00

TOTALE ONERI (arrotondato) = euro 6.008,00

 

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        Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

            l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (articolo 4.b), di informazioni e di pubblicazioni didattiche (articolo 4.h) e nel campo delle attività culturali e sportive (articolo 4.j), nonché l'eventuale richiesta di visite a navi, aerei e altre strutture militari (articolo 4.g) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            l'eventuale richiesta della Controparte per la partecipazione ad attività di addestramento e a esercitazioni militari (articolo 3.1.c e 3.1.e, nonché articolo 4.c e 4.d) e per l'organizzazione di contatti fra istituti militari similari (articolo 4.e), nonché per la partecipazione a discussioni, consultazioni, incontri, simposi, seminari, conferenze e corsi (articolo 4.f) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            per quanto invece riguarda le eventuali spese derivanti dalla partecipazione di personale italiano agli scambi previsti dall'articolo 4.a o alle attività di cui ai due precedenti alinea, nonché dalle modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa, disciplinate dall'articolo 3.1.g e 3.1.h, nonché dall'articolo 5, si rappresenta che gli articoli in questione disciplinano attività istituzionali concretamente già svolte dal Dicastero della difesa in via ordinaria, che dunque trovano copertura sulle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 1170/01 – spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale, ivi compresa quella con i Paesi in via di sviluppo); la loro esecuzione sarà, inoltre, in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità dei relativi fondi, procedendo, qualora esse siano ritenute di interesse prioritario, all'eventuale rimodulazione delle attività già programmate.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, al Memorandum in oggetto. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Pakistan in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o di contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Memorandum che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 8, il Memorandum incide sulla legge penale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

 

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5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce a una materia che necessita di ratifica legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Allo stato non risulta che in Parlamento siano in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia, relativi a intese sottoscritte con altri Paesi.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

2. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

 

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2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei dritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

        Il provvedimento non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

 

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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        La cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Pakistan non risulta disciplinata da alcuna precedente disposizione normativa.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Il Memorandum, firmato a Roma il 30 settembre 2009, fornisce l'indispensabile cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi. La ratifica dell'accordo, dovuta ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, risulta necessaria per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia, che impedisce lo sviluppo di tale cooperazione, essenziale per poter migliorare la reciproca comprensione sulle questioni della sicurezza.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

              Il Memorandum risponde all'esigenza di costituire, promuovere e sostenere iniziative comuni nel settore della difesa, consolidando le rispettive capacità difensive e le relazioni bilaterali tra i due Paesi, e offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione nel settore. L'attuazione del Memorandum può svolgere un'azione stabilizzatrice in un'area geografica dagli equilibri particolarmente instabili, che assume un valore strategico assoluto e una valenza politica peculiare, anche in considerazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nella regione.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        L'obiettivo generale è quello di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre la creazione e il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa tra i due Paesi, recependo nell'ordinamento nazionale i contenuti del Memorandum, analiticamente delineati nella relazione illustrativa. Nel medio-lungo periodo, dall'attuazione del Memorandum potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore in specifici ambiti militari e industriali di reciproco interesse.

 

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        Come parametro di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potrà utilizzare il numero delle visite scambiate dalle delegazioni delle due Forze armate, nonché il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei materiali per la difesa tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Destinatari diretti delle disposizioni del Memorandum sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica islamica del Pakistan. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero della difesa (in particolare il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti e lo Stato maggiore della difesa), in collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Per la parte pakistana, il Ministero della difesa.

        Più specificamente, l'attuazione dell'accordo avverrà attraverso riunioni periodiche di una Commissione paritetica per la cooperazione, che avrà il compito di organizzare e promuovere la cooperazione, elaborando accordi specifici di settore e programmi specifici di cooperazione nelle materie indicate dal Memorandum.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).

        L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, anche perché essa configurerebbe un mancato adempimento dell'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma del Memorandum, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base del Memorandum escludono le opzioni di non intervento.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

 

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B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione del Memorandum, grazie anche a una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefìci sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dall'Amministrazione della difesa. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è prevista copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo stesso.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Responsabile dell'attuazione del Memorandum sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa che parteciperà, tramite propri rappresentanti, alle riunioni della Commissione paritetica di cui all'articolo 2 del Memorandum.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        La legge di ratifica sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 

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C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero della difesa è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a disposizione. Esso effettuerà, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        Il Memorandum ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato tacitamente per periodi successivi di eguale durata (articolo 12). Esso potrà altresì essere emendato o modificato, mediante lo scambio di note ufficiali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Memorandum. Il Ministero della difesa, con cadenza biennale, effettuerà la prevista valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR), in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi di esperienze e di informazioni tra le Parti, anche nel campo dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa, con benefìci reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.008 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

 

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e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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