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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5203 |
a) si ritiene in primo luogo di porre termine a talune incertezze interpretative sorte a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 225 del 1992, da parte dell'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, con il quale era stata istituita l'Agenzia nazionale della protezione civile, e della successiva disposizione (articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001) con la quale la medesima Agenzia è stata soppressa e le
b) si sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, distinguendo le calamità naturali che per la loro intensità ed estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare per limitati e predefiniti periodi di tempo. In tal modo s'intende rendere tra loro coerenti le definizioni dei diversi eventi di protezione civile, procedendo ad omogeneizzare la terminologia utilizzata introducendo per gli eventi di cui alla lettera c) il requisito dell'immediatezza congiuntamente alla delimitazione temporale dell'intervento e dei poteri straordinari da impiegare, che costituiscono i tratti salienti connessi all'attività emergenziale di questa categoria;
c) si prevede, nel novellare l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nella «imminenza» degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); tale previsione è connessa alle modifiche introdotte dall'articolo 3 in tema di previsione e di prevenzione dei rischi. Riconoscendo in modo esplicito l'azione di preannuncio (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un'eruzione vulcanica i cui fenomeni precursori sarebbero tecnicamente verificabili e comporterebbero la necessità di adottare, prima che l'evento stesso si verifichi, drastiche misure di protezione civile), l'eventualità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza diviene una misura imprescindibile per consentire la pronta attivazione degli interventi necessari a ridurre l'impatto dell'evento sulle popolazioni. In secondo luogo, la disposizione richiama, ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza, l'intesa con le regioni territorialmente interessate, recependo quanto già stabilito dall'articolo 107, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 che, com’è noto, ha trasferito alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti dello Stato in materia.
Con la novella, che introduce all'articolo 5 il comma 1-bis, s'intende apportare una fondamentale innovazione al sistema di protezione civile ponendo alla durata dello stato di emergenza un termine di regola non superiore a sessanta giorni; termine prorogabile o rinnovabile, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri, per una sola volta, di regola per ulteriori quaranta giorni. Tale orizzonte temporale è compatibile con contesti di emergenza anche di rilevante entità ed è congruo rispetto alle misure emergenziali da adottarsi. La flessibilità del termine di durata, introdotta con l'uso della locuzione «di regola», è frutto del confronto presso la Conferenza unificata.
Con la novella al comma 2 dell'articolo 5 si prevede un'ulteriore e significativa innovazione alla disciplina vigente: l'attribuzione al Capo del Dipartimento della protezione civile del potere di ordinanza. La disposizione, nel mantenere la responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro dell'interno ove a ciò delegato, individua nella figura del Capo del Dipartimento il centro di responsabilità per l'adozione delle misure straordinarie, successivamente alla determinazione assunta dal Consiglio dei ministri con la dichiarazione dello stato di emergenza. Il potere di ordinanza è peraltro circoscritto esclusivamente all'organizzazione dei servizi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento e a quanto necessario alle prime necessità nei limiti delle risorse finalizzate a tale scopo. Con riferimento allo stesso comma 2 è
d) si interviene, sul comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, in tema di compiti attribuiti al prefetto al
e) si interviene, infine, sul comma 3 dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rafforzando i compiti e i poteri spettanti al sindaco quale autorità comunale di protezione civile. Si prevede, infatti, che ad esso spetti, in aggiunta al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e all'adozione dei relativi provvedimenti, anche la funzione più generale di direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. L'intervento è stato richiesto espressamente dagli organismi rappresentativi degli enti territoriali ed è stato oggetto di confronto positivo in Conferenza unificata.
Il comma 2 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 7 della legge n. 353 del 2000, in tema di interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, dispone il trasferimento della flotta aerea antincendio al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Le modifiche che il presente provvedimento normativo intende introdurre riconducono il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alle funzioni, che gli sono proprie, di indirizzo e coordinamento a livello nazionale in materia di protezione civile. Si rende pertanto necessario procedere al trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alle regioni delle funzioni di amministrazione diretta attualmente poste in capo al Dipartimento. La più rilevante di tali funzioni è senza dubbio quella di gestione diretta della flotta aerea antincendio dei velivoli ad ala fissa destinati alla lotta attiva contro gli incendi boschivi (Canadair). In ragione della sua funzione di carattere eminentemente nazionale, tale funzione deve essere mantenuta allo Stato. Con l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 7 della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000 si stabilisce pertanto il trasferimento della flotta medesima al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, si muove su molteplici linee direttrici finalizzate al riordino del Servizio nazionale della protezione civile ed al rafforzamento della sua capacità operativa, nell'ottica della riconfigurazione delle attività e delle procedure relative al superamento degli stati di emergenza dichiarati a seguito di calamità naturali e della ricerca di un assetto finanziario il più possibile stabile e razionale.
Le linee direttrici del riordino possono essere così individuate:
la responsabilità politica della protezione civile rimane in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, che promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale; il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio possono essere delegati all'esercizio di tali funzioni in materia di protezione civile. Per lo svolgimento delle attività, definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 225 del 1992, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile, struttura istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l'esercizio dei poteri straordinari, conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, viene circoscritto a limitati e predefiniti periodi di tempo. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate; al fine di non limitare l'operatività del Dipartimento della protezione civile, le ordinanze, emanate d'intesa con le regioni territorialmente interessate, entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono immediatamente efficaci e non necessitano del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai profili finanziari;
la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, presupposto necessario all'emanazione delle ordinanze, non può, di regola, superare i sessanta giorni e può essere prorogata ovvero rinnovata per
la centralità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri viene rafforzata attraverso alcune previsioni normative:
a) le ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, direttamente dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione; nell'esercizio del potere di ordinanza il Capo del Dipartimento opera nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;
b) per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze il Capo del Dipartimento si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative e può avvalersi di commissari delegati;
c) almeno dieci giorni prima della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, detta delle disposizioni volte a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate (per la durata massima di sei mesi) disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi;
d) a tutela dei vincoli di finanza pubblica, sono dettate nuove norme sull'impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile destinato a coprire gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza;
e) le competenze del Dipartimento della protezione civile sono ricondotte alla originaria funzione di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile. Si evidenzia che sulla specifica materia è intervenuto di recente il Parlamento il quale ha eliminato la gestione dei «grandi eventi» dalle competenze del Dipartimento della protezione civile (articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Con l'intervento normativo in esame, il pagamento degli oneri
L'intervento normativo contiene, inoltre, norme volte a chiarire le funzioni del prefetto e del sindaco in materia di protezione civile. Per assicurare maggiore trasparenza nelle spese, sono dettate norme relative alle contabilità speciali appositamente aperte per la gestione delle emergenze e ai rendiconti.
Sono dettate, infine, norme volte all'avvio di un regime assicurativo su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, norme relative alla chiusura delle gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 e disposizioni riferite all'impianto di termovalorizzazione di Acerra.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e le funzioni della protezione civile è disciplinato organicamente dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Rilevanti risultano, altresì, il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività della protezione civile ed il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, per la disciplina ed il potenziamento dei compiti del Dipartimento della protezione civile. Sempre a livello primario risulta, altresì, rilevante l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che contiene norme concernenti le funzioni del Capo del Dipartimento della protezione civile prima della dichiarazione dello stato di emergenza.
Per quanto riguarda, infine, il conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il quadro normativo nazionale in materia di protezione civile è costituito dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Per riordinare il Servizio nazionale della protezione civile e rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'intervento normativo modifica testualmente e, in alcuni casi, integra:
gli articoli 1, 2, 5, 14 e 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
l'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
L'intervento normativo contiene, a livello primario, l'abrogazione espressa del comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali e mira, nel suo complesso, ad un effettivo rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile nelle azioni volte alla tutela delle persone, dei beni, degli insediamenti, dell'ambiente e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Il Servizio nazionale della protezione civile ha mantenuto la sua configurazione anche dopo la riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha collocato la protezione civile tra le materie di competenza concorrente. Nell'ottica della leale collaborazione e del coinvolgimento istituzionale delle strutture regionali e locali alla definizione del riordino del Servizio nazionale della protezione civile, è stato acquisito, nella seduta del 19 aprile 2012, il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L'impianto ordinamentale del riordino nel suo complesso, attenendo a sfere di competenza statale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non invade funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Per la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza e per l'esercizio del potere ordinanza è prevista l'intesa con le regioni territorialmente interessate.
Con l'intervento normativo in esame vengono rafforzati i compiti e i poteri spettanti al sindaco, prevedendo che, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assuma la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non emergono profili di incompatibilità. La considerazione di tali princìpi ha portato alla previsione su forme di confronto in sede di Conferenza unificata.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
L'intervento normativo ha come obiettivo la riforma di alcuni aspetti strategici del Servizio nazionale della protezione civile contenuti in normative di livello primario. Allo stato, pertanto, non è utilizzabile lo strumento della delegificazione.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Fra i progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa, sono stati presentati l'atto Senato n. 1723 e l'atto Senato n. 3096, entrambi di iniziativa parlamentare.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di stato di emergenza e di potere di ordinanza in materia di protezione civile sono rappresentate principalmente dalle sentenze costituzionali nn. 127 del 1995, 39 del 2003, 327 del 2003 e 284 del 2006.
Recentemente la Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'intervento normativo in esame, nella riformulazione dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, tiene conto delle argomentazioni contenute nella citata sentenza n. 22 del 2012.
Con la sentenza n. 85 del 12 aprile 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il presidente della provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e non pregiudica l'operatività del Meccanismo europeo di protezione civile, istituito per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano sul territorio interno o esterno all'Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri. A maggior tutela della concorrenza, con l'intervento normativo in esame, inoltre, si limita temporalmente la possibilità di avvalersi di disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto.
Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Considerata l'eterogeneità dei sistemi di protezione civile negli altri Stati membri dell'Unione europea non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto. Rilevante sul punto è, inoltre, il rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul sistema italiano di protezione civile che ha analizzato le politiche, la legislazione, le strutture istituzionali, le riforme amministrative e i programmi operativi nella specifica materia.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
L'intervento di riordino ridefinisce la tipologia degli eventi rilevanti ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza, individuati all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La ridefinizione tiene conto della necessità di considerare anche le calamità connesse con l'attività dell'uomo e di circoscrivere temporalmente la vigenza degli stati emergenziali.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
L'intervento normativo utilizza principalmente la tecnica della novella legislativa, in modo da riformare le principali disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e non alterare il corpus normativo organico costituito da tale legge.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono presenti abrogazioni dovute a sostituzioni normative. L'intervento contiene l'abrogazione espressa dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura. Con l'intervento normativo in esame, le disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, contenute in apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile emanata almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, sono limitate alla durata massima di sei mesi.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'intervento normativo in esame prevede l'emanazione dei seguenti atti attuativi:
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISVAP, per l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, per stabilire i tempi e le modalità del trasferimento della
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ricognizione dei mutui attivati dal Dipartimento della protezione civile, sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, i cui pagamenti del debito residuo e delle relative quote interessi graveranno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul bilancio del Ministero concertante.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche a situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
Legge 21 novembre 2000, n. 353.
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con a flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci».
Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195.
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.
2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacità operativa, nonché di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 2012 e dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1:
1) al comma 2 le parole da «ai sensi ai sensi dell'articolo 9» a «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;
2) al comma 3 le parole: «il Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;
b) nell'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.»;
c) nell'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì
5) il comma 3 è abrogato;
6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.»;
8) al comma 5-bis:
8.1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno.»;
8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.»;
9) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: «5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.»;
10) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente: «5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente
11) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente comma: «5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.»;
d) nell'articolo 14:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a) le parole: «la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi» sono sostituire dalle seguenti: «il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;
1.2) alla lettera b) dopo le parole «dei sindaci dei comuni interessati» sono inserite le seguenti: «, in raccordo con la regione»;
2) al comma 3 le parole: «del Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;
e) nell'articolo 15:
1) al comma 1, le parole: «alla legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole «e il coordinamento dei servizi di soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso».
2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
b) nel comma 4, la parola: «COAU» è sostituita dalle seguenti: «Centro operativo di cui al comma 2» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma».
3. All'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, dopo le parole: «provvisoriamente efficaci.» sono inserite le seguenti: «Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.».
4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato.
1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.
1. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, e n. 21 del 27 gennaio 2010;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011.
2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.
3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, le somme non ancora impegnate, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31 maggio 2008, nonché alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto.
5. All'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «persone fisiche», la lettera «e» è sostituita dalla seguente: «,»;
b) dopo le parole: «nonché per il soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 2012.
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino.
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