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PDL 5155

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5155



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALADINI

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, in materia di diritto di elettorato nelle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia

Presentata il 20 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea che risiedono in Italia, di seguito «cittadini europei», possono esercitare, su loro richiesta, il diritto di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale o circoscrizionale del comune in cui risiedono e candidarsi a consigliere comunale o a componente della giunta del comune con esclusione delle cariche di sindaco e di vicesindaco.
      A differenza dei cittadini italiani, però, per i cittadini europei l'iscrizione nelle liste elettorali avviene a domanda, come previsto espressamente dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di recepimento della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, che prevede che i cittadini europei, per partecipare alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
      L'obbligo di richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali, anche quando si è già acquistata la residenza in un comune, costituisce un ostacolo all'esercizio del diritto di voto dei cittadini europei in Italia.
      Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1193 del 2012, sezione quinta, del 1° marzo 2012) ha inoltre chiarito che
 

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la differente disciplina prevista dalla legge per i cittadini italiani che in prossimità di una tornata elettorale, pur essendo in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di voto, si accorgano di non essere iscritti per qualsiasi motivo nelle liste elettorali non è applicabile estensivamente anche ai cittadini europei. Infatti, l'articolo 32, al primo comma, numeri da 1) a 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, elenca i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e al quinto comma indica i termini entro i quali provvedere al riguardo. Il cittadino italiano può chiedere di essere ammesso al voto con un provvedimento di urgenza, pur essendo decorso il termine di cui al quarto comma e cioè il trentesimo giorno per le iscrizioni previste al numero 5) del primo comma dell'articolo stesso.
      Il cittadino europeo, invece non può essere iscritto nelle liste elettorali oltre il termine espressamente previsto dal decreto legislativo n. 197 del 1996.
      Ciò ha portato il Consiglio di Stato ad annullare le elezioni in un comune perché alcuni cittadini europei – il cui voto risultava determinante per attribuire la vittoria a una lista o a un'altra – erano stati ammessi al voto mediante la tardiva iscrizione nelle liste elettorali sulla base della disciplina speciale prevista per i cittadini italiani, anziché entro il limite temporale indicato dal decreto legislativo n. 197 del 1996. Una tale decisione, corretta dal punto giuridico, evidenzia l'importanza di una modifica legislativa che vada nella direzione di iscrivere automaticamente nelle liste elettorali i cittadini europei che siano iscritti nei registri della popolazione residente di un comune italiano, lasciando invece vigente la procedura attuale nei casi di cittadini europei che non abbiano ancora richiesto la residenza. Ciò si rende necessario sia nell'ottica di semplificare i procedimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini europei sia in quella di rendere sempre più pregnante il principio della cittadinanza europea.
      La presente proposta di legge provvede a tale modifica legislativa mediante una novella all'articolo 1 del decreto legislativo n. 197 del 1996.
      Va ricordato che i cittadini europei non possono essere elettori o eletti alle Camere, né candidarsi alle elezioni degli organi delle regioni e delle province, possono invece votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del sindaco e del consiglio comunale, come già ricordato.
      Inoltre, il cittadino europeo che per qualsiasi motivo previsto dalla legge del Paese di cui è cittadino perda il diritto di elettorato attivo o passivo in tale Paese automaticamente perde anche l'elettorato amministrativo ed europeo esercitabile in Italia e qualora sia stato già eletto decade dalla carica per sopravvenuta ineleggibilità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è sostituito dai seguenti:
      «1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominati “cittadini dell'Unione”, sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il comune, all'atto di iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente.
      1-bis. I cittadini dell'Unione che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione che non sono ancora iscritti nei registri anagrafici della popolazione residente, devono presentare al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune».


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