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PDL 5170

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5170



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASSALLO

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche

Presentata il 2 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto «Decreto Salva-Italia»), ha stabilito un limite massimo al trattamento economico di alcune categorie di pubblici dipendenti e agli incrementi stipendiali che possono essere loro riconosciuti qualora siano chiamati all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso alcune pubbliche amministrazioni. Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati, in sede di espressione del parere sull'atto del Governo n. 439 (schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), hanno sottolineato come sia «necessario un intervento correttivo della disciplina recata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le regioni devono conformare il proprio ordinamento, ferma restando l'esigenza
 

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che il Governo proceda sin d'ora all'emanazione del decreto».
      Non è tuttavia questo l'unico limite delle norme contenute nel citato articolo 23-bis. Esse, infatti, non disciplinano in maniera nitida e generalizzata il caso in cui un dipendente pubblico assuma incarichi di rappresentanza politica o in uffici di organi politici ovvero funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso autorità o pubbliche amministrazioni diverse da quella di appartenenza o, qualora sia consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Su tale materia si sono accumulate nel tempo discipline largamente e ingiustificatamente difformi tra caso e caso e tra diverse amministrazioni pubbliche. A tale riguardo, il proponente ritiene che: a) nelle amministrazioni pubbliche il trattamento economico dei dipendenti debba essere fissato in relazione alla funzione effettivamente svolta e non allo status di chi la svolge; b) il trattamento economico di ciascuna figura, ancorché apicale, impiegata presso un'amministrazione pubblica debba essere fissato dalla medesima amministrazione, sulla base di parametri fissati con riferimento alla funzione svolta, e i relativi oneri debbano essere da essa integralmente coperti.
      Pertanto la presente proposta di legge, oltre ad estendere l'ambito di applicazione del citato articolo 23-ter, introduce un nuovo comma 5-bis nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo rigorosamente e in via generale il principio per cui, salve eccezioni indicate espressamente dalla legge, il dipendente pubblico che accetti uno degli incarichi sopra richiamati è collocato in aspettativa senza assegni e, se riprende servizio presso l'amministrazione di provenienza, non beneficia di alcun meccanismo di «galleggiamento». Viene inoltre soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, escludendosi in questo modo che il dipendente posto in aspettativa per incarico parlamentare possa optare per il mantenimento del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, con onere a carico della stessa amministrazione.
      Con la modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, viene infine sanata un'incongruenza presente nella legislazione vigente. L'attuale primo comma del citato articolo prevede infatti che «All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57» che riguardano il personale «comandato presso altra amministrazione», i cui oneri retributivi si prevede restino «a carico dell'amministrazione di appartenenza». Ma, in effetti, e per buone ragioni, nei contratti collettivi di comparto sempre più spesso si attribuiscono le spese all'amministrazione di destinazione, generalizzando e ampliando un principio espresso all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui «In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale». Il periodo che si propone di aggiungere in coda al primo comma dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 specifica dunque che, in ogni caso, gli oneri sono posti a carico dell'amministrazione che conferisce l'incarico, nel rispetto del principio generale per cui il bilancio di ciascuna amministrazione deve farsi carico in maniera trasparente degli oneri corrispondenti alle risorse umane che impiega.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti o con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, stabilendo come limite massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno»;
      b) il comma 2 è abrogato.

 

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     2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) all'articolo 53, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          «5-bis. Chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, e sia chiamato a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o ad esercitare funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le citate autorità o pubbliche amministrazioni ovvero, qualora sia consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica:

              a) è collocato in aspettativa senza assegni;

              b) è collocato fuori ruolo soltanto nel caso in cui una specifica disposizione di legge qualifichi l'incarico come attinente agli interessi dell'amministrazione di appartenenza o stabilisce che, per un interesse dell'amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato alla specifica categoria di pubblici dipendenti cui egli appartiene; in entrambi i casi gli oneri del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza sono posti a carico dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

              c) può essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non crea pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere comunque autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;

              d) se collocato fuori ruolo ai sensi della lettera b) o autorizzato a svolgere

 

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incarichi accessori ai sensi della lettera c), fermo restando il parametro massimo di riferimento fissato dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e con le esclusioni di cui al comma 6, alinea, primo periodo, del presente articolo, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità aggiuntiva, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

              e) in nessun caso può conseguire adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza fondati sul presupposto del trattamento economico percepito per altri incarichi, anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;

              f) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo»;
      b) all'articolo 68, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

      3. Al primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relativa spesa provvede direttamente e a proprio carico l'amministrazione o l'ente presso cui l'impiegato è destinato a prestare servizio».
      4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.


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