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PDL 5171

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5171



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZAMPA, CARFAGNA, CESA, PALOMBA, CAPITANIO SANTOLINI, PERINA, LANZILLOTTA

Modifiche all'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente l'organizzazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 2 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimità, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo 31, secondo comma, della Carta costituzionale (la Repubblica «Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo») e, dall'altro, alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.
      In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva della legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati parti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
      In particolare, l'articolo 12, dopo aver sancito la libertà di opinione del fanciullo capace di discernimento, dispone che «A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»; l'articolo 18 prosegue «Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati
 

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nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo».
      Anche a livello europeo, l'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati parti a promuovere l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia. Con la legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Italia – che pur negli anni ha dimostrato grandi attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia – ha colmato una lacuna legislativa che solo parzialmente alcune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.
      In fase di attuazione la legge istitutiva, pur attribuendo all'Autorità «poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica», diversamente da quanto previsto per le altre Autorità indipendenti presenti nell'ordinamento italiano, non le ha tuttavia conferito un autonomo potere regolamentare, prevedendo che l'Autorità disciplini l'organizzazione e il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonché la gestione delle spese con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta della stessa Autorità. Pertanto, in coerenza con quanto più volte raccomandato dal Comitato sui diritti dell'infanzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che nel commento generale n. 2 ha ribadito che l'indipendenza è un elemento essenziale dell'Autorità garante e dipende «dalla dotazione di adeguate infrastrutture, risorse finanziarie e risorse umane», è oggi avvertita la necessità di dotare l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza della medesima autonomia regolamentare delle altre Autorità di garanzia operanti nel sistema e di adeguate risorse strumentali affinché possa svolgere, in concreto, le funzioni attribuite dalla legge in piena autonomia.
      A tale fine, la presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, intende sanare questa lacuna legislativa, dotando l'Autorità dei mezzi e degli strumenti necessari per svolgere i propri compiti nel pieno rispetto dei poteri ad essa attribuiti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'Autorità garante disciplina con propri regolamenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero da altri soggetti pubblici o privati»;

          b) il comma 4 è abrogato.


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