Frontespizio Relazione Allegato Disegno di Conversione Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5194

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5194



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(FORNERO)

di concerto con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

Presentato il 14 maggio 2012


      

torna su
Onorevoli Deputati! — Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedeva l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario. Allo stato, a seguito dell'ultima proroga introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
 

Pag. 2

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto «Milleproroghe 2010»), il termine scade il 15 maggio 2012. Decorso il suddetto termine del 15 maggio 2012 per l'emanazione dei regolamenti di coordinamento, per espressa previsione del decreto legislativo n. 81 del 2008, saranno abrogate le relative discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dallo stesso decreto legislativo, assolutamente incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati sull'intera rete ferroviaria nazionale. Inoltre, per espressa previsione dell'articolo 62, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si esclude in modo esplicito l'applicabilità del titolo II sui luoghi di lavoro ai mezzi di trasporto, con conseguente vuoto normativo derivante dall'assenza di una disciplina per i tre settori sopra menzionati.
      L'abrogazione di alcune delle specifiche norme tecniche del settore ferroviario, ad esempio, comporterebbe rilevanti problemi per la gestione delle linee elettriche di alimentazione dei treni. La distanza di sicurezza dalla linea di contatto di alimentazione dei treni passerebbe, ad esempio, da 1 metro a 3,5 metri, rendendo impossibile l'effettuazione della manutenzione elettrica sulle linee a doppio binario senza la sospensione totale della circolazione dei treni su entrambi i binari. Non sarebbe, di conseguenza, possibile effettuare la vigilanza e i controlli percorrendo i sentieri lungo la linea ferroviaria senza la preventiva sospensione della circolazione dei treni sul binario attiguo al sentiero. Inoltre, non sarebbe più possibile fare sostare i viaggiatori sul marciapiede alle attuali distanze segnalate dalle strisce gialle sui marciapiedi. Verrebbero meno, infine, gli standard tecnici specifici che disciplinano la distanza della linea di alimentazione del treno (linea di contatto) e il binario.
      In relazione al rapporto di lavoro marittimo, l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 anche nei confronti dei lavoratori marittimi a bordo delle navi a partire dal 16 maggio 2012 troverebbe, innanzitutto, ostacoli di applicazione in concreto a bordo di una nave, trattandosi di un impianto normativo concepito per l'ambiente di lavoro terrestre. Il riferimento è, a titolo esemplificativo:

          alla figura del comandante, non assimilabile a quella del dirigente prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

          al regime delle visite mediche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che si palesa incompatibile con le peculiari esigenze di sicurezza, prevenzione e salute a bordo legate alla specialità del lavoro marittimo, che prevede specificamente (e obbligatoriamente) le visite pre-imbarco (previste per ogni imbarco) e le visite biennali di idoneità alla navigazione, oltre che quelle periodiche del medico competente;

          ai criteri di formazione e di certificazione per le qualifiche di bordo – soprattutto per quanto concerne i lavoratori non italiani imbarcati a bordo di navi battenti bandiera italiana – che non possono essere conformi a quanto previsto allo specifico riguardo dal citato decreto legislativo;

          all'inammissibile assimilazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) di terra a quello di bordo.

      Inoltre, a decorrere dal 16 maggio 2012 sarà oltremodo difficile individuare il soggetto deputato alla predisposizione del piano di valutazione del rischio a bordo della nave, tenuto conto del fatto che il comando della nave è, nella grande maggioranza dei casi, un soggetto di diritto straniero e quindi non può fornire l'analisi del rischio del luogo di lavoro «nave», né tale analisi può essere richiesta all'impresa terminalistica, poiché essa non ha la disponibilità del luogo di lavoro «nave». Peraltro, ogni nave dovrà essere considerata un diverso luogo di lavoro a ogni scalo, con la conseguenza che impianti portuali di medie dimensioni saranno chiamati a preparare un elevatissimo numero di valutazioni di rischio all'anno. Tutto ciò produrrà inefficienza e pesanti

 

Pag. 3

rallentamenti operativi, con il rischio di rendere non competitivi i nostri scali e di generare perdite di traffico e di lavoro.
      In ambito portuale, l'abrogazione delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, segnerà il ritorno a pratiche meno sicure e talora inefficienti per il sollevamento e il trasporto di persone a bordo della nave, in particolar modo per le navi portacontenitori.
      La disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, nel prevedere la soppressione delle parole da: «; decorsi» fino alla fine del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, consente di far salva la normativa speciale di settore, fino all'emanazione dei decreti di coordinamento previsti dal vigente articolo 3, comma 2, lasciando impregiudicata la possibilità, in sede di conversione del presente decreto-legge, di modificare il termine di quarantotto mesi, che scade il 15 maggio 2012, contenuto nel citato articolo 3, ai fini dell'emanazione dei prescritti regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale previsione, oltre che fugare, nell'immediato, i rischi enunciati, peraltro insistentemente segnalati dalle associazioni sindacali nonché dagli operatori di tutti i settori del trasporto, consentirebbe di disporre del tempo strettamente necessario per dare attuazione con un'adeguata normativa speciale di coordinamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla delega prevista in un separato provvedimento, da approvare contestualmente in seno al Consiglio dei ministri, resosi necessario anche al fine di introdurre nuove fattispecie penalmente rilevanti.
      In secondo luogo, la disposizione di cui al comma 2 intende modificare l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente consente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, di autocertificare, fino al 30 giugno 2012, l'effettuazione della valutazione dei rischi.
      In assenza della proroga che si propone, tali datori di lavoro sarebbero obbligati, a decorrere dal 1o luglio 2012, a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese. Occorre precisare che queste ultime procedure, espressamente rivolte alle cosiddette «piccole imprese», sono in corso di elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dovranno essere recepite con decreto interministeriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'adozione di tali procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese.
      Per evitare l'applicazione del regime ordinario in materia di valutazione dei rischi si propone, pertanto, di prorogare fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al citato articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, la vigente disciplina speciale.
      Dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previsti nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.
      A garanzia di tale invarianza finanziaria si rileva che già l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha – da ultimo – prorogato al 15 maggio 2012 il termine di scadenza per l'adozione dei suddetti decreti, ha espressamente qualificato tale proroga come «non onerosa».
 

Pag. 4

torna su
 

Pag. 5

Allegato
(Articolo 17, comma 30, della
legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(omissis)

Art. 3.
(Campo di applicazione).

(omissis)

        3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

(omissis)

Art. 29.
(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi).

(omissis)

        5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

(omissis)
 

Pag. 6


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
      2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

          b) al secondo periodo, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».

      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Pag. 7


torna su
Decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012.

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;

            Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;

            Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1o luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

Pag. 8

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,»;

            b) le parole da: «; decorso» a: «decreto» sono soppresse.

        2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012».

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 12 maggio 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Severino, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Severino.


Frontespizio Relazione Allegato Disegno di Conversione Decreto Legge
torna su