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PDL 4994

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4994



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI, RUGGHIA, BOSI, CIRIELLI, GIANNI FARINA, LAGANÀ FORTUGNO, PAGLIA, RECCHIA, TANONI

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

Presentata il 23 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il 10 febbraio 1947, con la firma a Parigi del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, l'Italia pagava, duramente, la sconfitta in un conflitto nel quale era stata trascinata dal regime fascista e che neppure la guerra di liberazione e il sacrificio di tanti patrioti aveva mitigato nelle sue drammatiche conseguenze.
      Tra queste deve essere collocato anche l'esodo di circa 350.000 profughi che abbandonarono beni ed affetti pur di continuare a dirsi italiani e per sfuggire a drammatiche persecuzioni che trovarono il loro apice con le tristemente note «foibe», assurte a simbolo della tragedia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
      Negli anni passati, il legislatore era più volte intervenuto per concedere particolari riconoscimenti: legge 18 marzo 1968, n. 263, istitutiva dell'Ordine di Vittorio Veneto, conferito ai reduci del conflitto che concluse l'epoca risorgimentale, unitamente a una medaglia ricordo in oro, con la legge 24 maggio 1970, n. 336, ora abrogata, recante benefìci in favore degli ex combattenti ed assimilati (e tra essi i profughi per l'applicazione del trattato di pace).
      Successivamente, la legge 8 agosto 1980, n. 434, ha conferito una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, agli ufficiali e sottufficiali e ai partigiani combattenti che hanno partecipato alla guerra partigiana; infine, la legge 6 novembre
 

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1990, n. 325, (ora abrogata) aveva attribuito la promozione al grado superiore, sempre a titolo onorifico, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa che avevano partecipato al secondo conflitto mondiale «(...) a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero che possano comunque ritenersi applicabili, i benefìci recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti (...)».
      Inoltre, con la stessa legge n. 325 del 1990 era stato conferito ai combattenti della guerra 1940-1945 il riconoscimento onorifico di una promozione al grado superiore, subordinandola, tuttavia, all'applicabilità dei benefìci combattentistici di cui alla legge n. 336 del 1970.
      In questo caso, tuttavia, la legislazione approvata, mentre prescriveva, per gli ex combattenti, l'applicabilità della legge n. 336 del 1970 ai fini della concessione della promozione, non aveva ritenuto di estendere al personale in possesso della qualifica di profugo e come tale equiparato ai beneficiari di cui alla legge n. 325 del 1990, in quanto applicabile, la normativa della concessione del grado onorifico superiore.
      A sessantacinque anni dalla firma del trattato di pace sembra quindi doveroso porre rimedio a questa lacuna estendendo a tutto il personale militare transitato nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, in possesso della qualifica di profugo, o ad esso equiparabile, la promozione, a titolo onorifico, al grado superiore.
      Si tratta di un provvedimento che va a sanare un'evidente disparità di trattamento per una benemerita categoria di italiani che una legge aveva equiparato agli ex combattenti e che una legge successiva ha invece dimenticato.
      Si tratta di un provvedimento che non prevede effetti economici di alcun genere ma che vuole essere esclusivamente un riconoscimento morale a chi ha tanto sofferto per le conseguenze di una guerra che ha portato via, nella sua follia, affetti, averi e, soprattutto, tante vite, spezzate nel più crudele dei modi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare in posizione di riserva o in congedo assoluto, profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace, che hanno usufruito dei benefìci di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, è concessa la promozione a titolo onorifico al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
      2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Art. 2.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 consegue la promozione a condizione che:

          a) non abbia già usufruito di un'altra promozione a titolo onorifico;

          b) non abbia riportato, nel corso degli anni di servizio, la qualifica di «inferiore alla media» o di «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi.

Art. 3.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 consegue la promozione con decorrenza dal giorno del collocamento nella riserva o in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

 

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      2. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico o retributivo.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa a mezzo di domanda corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2; il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti richiesti, provvede, con proprio decreto, alla concessione della promozione.
      2. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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