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PDL 749-1556-2325-3248-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 749-1556-2325-3248-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 749, d'iniziativa dei deputati

PANIZ, CARLUCCI

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Presentata il 6 maggio 2008

n. 1556, d'iniziativa dei deputati

DE ANGELIS, CATONE, GAVA, RAISI, CARLUCCI

Modifica all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Presentata il 29 luglio 2008


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 29 marzo 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 749, 1556, 2325 e 3248. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 2325, d'iniziativa dei deputati

AMICI, GIACHETTI

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Presentata il 23 marzo 2009

e

n. 3248, d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DONADI, PALOMBA

Modifiche alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di semplificazione delle procedure e di riduzione dei tempi per lo scioglimento del matrimonio

Presentata il 24 febbraio 2010

(Relatore: PANIZ)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 749 Paniz e abbinate, recante «Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi»,

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, segnalata l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 e alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 e alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso.

 

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TESTO
unificato della Commissione

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.

Art. 1.

      1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».

Art. 2.

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».


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