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PDL 4826-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-A



 

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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4826, d'iniziativa dei deputati

IANNACCONE, BELCASTRO, PORFIDIA

Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la riduzione del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

Presentata il 5 dicembre 2011

n. 4953, d'iniziativa dei deputati

RAZZI, ROMANO, ANGELI, BARANI, CATONE, D'ANNA, DI VIRGILIO, FUCCI, GIANNI, GRASSANO, LEHNER, MOTTOLA, PORFIDIA, SANTORI, SCILIPOTI

Disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici

Presentata il 14 febbraio 2012


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 10 maggio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4826, 4953, 4954, 4985, 5032, 5063, 5098, 5114, 5123, 5127, 5134, 5136, 5138, 5142, 5144, 5147 e 5176. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4954, d'iniziativa dei deputati

DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, FAVIA

Modifiche agli articoli 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e altre disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni

Presentata il 14 febbraio 2012

n. 4985, d'iniziativa del deputato PIONATI

Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente l'erogazione dei rimborsi per le spese elettorali documentate sostenute da movimenti o partiti politici

Presentata il 22 febbraio 2012

n. 5032, d'iniziativa dei deputati

PALAGIANO, DONADI, MURA

Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di riduzione e di modalità di erogazione del rimborso delle spese per consultazioni elettorali

Presentata il 7 marzo 2012
 

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n. 5063, d'iniziativa dei deputati

CAMBURSANO, LA FORGIA, TABACCI, ZAMPA

Disciplina del finanziamento dei partiti politici e disposizioni in materia di controlli sui bilanci dei medesimi e sui rendiconti delle spese elettorali

Presentata il 20 marzo 2012

n. 5098, d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di riduzione del rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici, e all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di elevazione della soglia per l'accesso al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati

Presentata il 29 marzo 2012

n. 5114, d'iniziativa del deputato BACCINI

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni operanti nel campo della cultura politica

Presentata il 10 aprile 2012
 

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n. 5123, d'iniziativa dei deputati

ANGELINO ALFANO, BERSANI, CASINI, CICCHITTO, FRANCESCHINI, GALLETTI, DELLA VEDOVA, PISICCHIO

Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici

Presentata il 12 aprile 2012

n. 5127, d'iniziativa dei deputati

GIACHETTI, DE TORRE, GENTILONI SILVERI, PAGLIA, REALACCI, RECCHIA, ROSSA, SARUBBI, SERVODIO

Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, e 10 dicembre 1993, n. 515, e altre disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controllo dei loro bilanci

Presentata il 13 aprile 2012

n. 5134, d'iniziativa dei deputati

GRAZIANO, ANTONIONE, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTORI, SARDELLI

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici

Presentata il 18 aprile 2012
 

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n. 5136, d'iniziativa dei deputati

MOFFA, CATONE, CALEARO CIMAN, CASTELLANI, CESARIO, D'ANNA, DIVELLA, GIANNI, LAMORTE, LEHNER, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, PAPA, RAZZI, RUVOLO, SCILIPOTI, SPECIALE, STASI, TADDEI, TORRISI

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni operanti nel campo della cultura politica

Presentata il 18 aprile 2012

n. 5138, d'iniziativa dei deputati

ANTONIONE, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTORI, SARDELLI, BERTOLINI, STRACQUADANIO

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici

Presentata il 18 aprile 2012

n. 5142, d'iniziativa dei deputati

CASINI, CESA, GALLETTI, ADORNATO, BINETTI, BONCIANI, BOSI, BUTTIGLIONE, CALGARO, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, ENZO CARRA, CERA, CICCANTI, COMPAGNON, DE POLI, DELFINO, DIONISI, D'IPPOLITO VITALE, ANNA TERESA FORMISANO, LIBÈ, LUSETTI, MANTINI, MARCAZZAN, MEREU, RICARDO ANTONIO MERLO, MONDELLO, NARO, OCCHIUTO, PEZZOTTA, POLI, RAO, RIA, RUGGERI, TASSONE, NUNZIO FRANCESCO TESTA, VOLONTÈ, ZINZI

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici

Presentata il 19 aprile 2012
 

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n. 5144, d'iniziativa dei deputati

RUBINATO, BENAMATI, FIORONI, FOGLIARDI, FERRANTI

Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, e 10 dicembre 1993, n. 515, e altre disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci

Presentata il 19 aprile 2012

n. 5147, d'iniziativa dei deputati

DOZZO, BOSSI, MARONI, STEFANI, DAL LAGO, FUGATTI, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FOGLIATO, LUSSANA, VOLPI, ALLASIA, ALESSANDRI, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI

Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci

Presentata il 19 aprile 2012
 

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n. 5176, d'iniziativa dei deputati

BERSANI, FRANCESCHINI, VENTURA, MARAN, VILLECCO CALIPARI, AMICI, BOCCIA, LENZI, QUARTIANI, ROSATO, MISIANI, BRESSA, BORDO, D'ANTONA, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, GIOVANELLI, LO MORO, MINNITI, NACCARATO, POLLASTRINI, ZACCARIA

Disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, di detrazioni per le erogazioni liberali, nonché di riduzione dei limiti per le spese elettorali e di estensione della loro applicazione alle elezioni comunali

Presentata il 3 maggio 2012

(Relatori: BRESSA e CALDERISI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4826 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            esso reca un contenuto omogeneo essendo volto ad introdurre un'organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e delle misure atte a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, corredata di due deleghe al Governo finalizzate – rispettivamente – all'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e all'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il provvedimento in esame, nel dettare una organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, interviene solo in parte sulla normativa vigente attraverso novelle ed abrogazioni, registrandosi, conseguentemente, in tali casi, un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo: all'articolo 1, che introduce, ai commi 1 e 3, disposizioni a regime in materia di contributi pubblici ai partiti, le quali si sovrappongono alla normativa vigente, ancorché i commi 2 e 4 del medesimo articolo 1, con i quali le anzidette disposizioni fanno sistema, rechino invece clausole modificative e abrogative; tale fenomeno si rinviene, altresì, all'articolo 7, il cui comma 2 estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo l'ambito di applicazione degli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, adattandola in maniera non testuale al nuovo ambito applicativo (in particolare, si prevede che il «Presidente della Camera di appartenenza» deve essere inteso come sostituito dal «Presidente della Camera dei deputati» e il «Presidente delle rispettive Camere» come sostituito dal «Presidente della Camera dei deputati»); il compito di coordinare e unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni ed ai movimenti e partiti politici è comunque demandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ad un testo unico da adottare in un termine assai ristretto (120 giorni) previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

            il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici: ad esempio, l'articolo 4, comma 2, per un evidente refuso, nel richiamare i fondi per i contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, si riferisce all'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, anziché all'articolo 1, comma 5, della medesima

 

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legge, novellato dall'articolo 1, comma 2; l'articolo 5, comma 6, dispone che, ai fini dell'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo articolo a carico dei partiti e movimenti politici che non ottemperino agli obblighi di trasparenza dei loro bilanci e dell'individuazione della relativa tutela giurisdizionale, si applichino le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, «salvo quanto diversamente disposto»; infine, l'articolo 7, comma 2, prima richiamato, estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo l'ambito di applicazione di alcuni articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, «in quanto compatibili»;

            il testo unificato, all'articolo 1, comma 4, lettera d), abroga la disciplina relativa al rimborso da attribuire ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, contenuta ai commi 1-bis e 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1999; sembrerebbe così soppresso ogni rimborso per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici in tale circoscrizione;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4, comma 2, si corregga il riferimento ivi contenuto all'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, anziché all'articolo 1, comma 5, della medesima legge, come novellato dall'articolo 1, comma 2.

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 6, comma 2 – che novella l'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, indicando per relationem l'importo dei contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di cui il candidato deve dichiarare di aver beneficiato – si dovrebbe valutare l'opportunità di fare esplicito ed immediato riferimento all'importo di cinquemila euro, indicato al comma 1 del medesimo articolo 6, che novella la norma richiamata dal comma 2 (articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981).

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            ritenuto che la formulazione delle fattispecie sanzionatorie amministrative di cui all'articolo 5, comma 5, potrebbe suscitare in alcuni casi dubbi interpretativi in merito alla esatta individuazione delle condotte illecite punite, come nel caso della inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto o la certificazione alla società di revisione non sembrando questa sufficientemente differenziata da quella inerente al ritardo nella presentazione della documentazione, e nel caso della condotta relativa alla irregolarità del rendiconto, che peraltro suscita ulteriori dubbi interpretativi con riferimento alla nozione di irregolarità non quantificabile,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti l'opportunità di specificare ulteriormente la formulazione delle condotte illecite previste dal comma 5 dell'articolo 5, al fine di ridurre sensibilmente la sfera di discrezionalità della Commissione per la trasparenza ed il controllo nell'applicare le sanzioni previste.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 4826 ed abbinate, recante «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo

 

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alle detrazioni fiscali», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a riformulare il comma 2 dell'articolo 8, il quale, nel conferire una delega al Governo per l'armonizzazione del regime tributario delle erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle iniziative umanitarie con quello stabilito dall'articolo 4 del testo unificato per le detrazioni delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, utilizza la dizione di «detrazioni sulle erogazioni liberali», laddove occorrerebbe riferirsi più correttamente alle detrazioni di tali erogazioni dall'imposta lorda;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, il quale sostituisce, a decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativamente al regime tributario delle detrazioni ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, verifichi la Commissione di merito come tale norma si armonizzi con la previsione del già citato comma 2 dell'articolo 8, il quale conferisce sulla medesima materia una delega al Governo della durata di 120 giorni;

            b) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, si consideri che il Governo si accinge a presentare un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale che dovrebbe riguardare anche la revisione delle agevolazioni tributarie vigenti.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 4826 Iannaccone e abbinate, recante «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei

 

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partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali», quale risultante dagli emendamenti approvati,

            considerato che dal testo del provvedimento, in particolare dall'articolo 4, emerge una evidente e ingiustificata disparità tra l'entità della percentuale dell'importo delle erogazioni liberali versate ai partiti detraibile dall'imposta lorda, pari al 38 per cento, rispetto alla percentuale del 19 per cento applicata alle ONLUS e alle iniziative umanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i)-bis, del testo unico delle imposte sui redditi;

            ritenuto altresì inopportuno che l'articolo 4 non consenta di poter detrarre le somme eccedenti i 10.000 euro annui, disposizione che di fatto non favorisce tali erogazioni;

            rilevata infine l'esigenza di abbreviare i termini per l'adozione del decreto legislativo previsto dal comma 2 dell'articolo 8, sempre al fine di limitare almeno temporalmente la disparità tra il regime delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore delle ONLUS e degli altri soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i)-bis, del testo unico delle imposte sui redditi e il nuovo regime stabilito dall'articolo 4 per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui» con le seguenti: «per importi fino a 10.000 euro annui, e al 19% per la quota eccedente i 10.000 euro annui»;

            2) all'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. La detraibilità di un importo pari al 38 per cento e al 19 per cento, per la quota eccedente i 10.000 euro annui, si applica anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle iniziative umanitarie gestite da fondazioni, eccetto quelle bancarie, e alle altre iniziative indicate all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

            3) all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «Entro il medesimo termine di cui al comma 1» con le seguenti: «Entro il termine di sessanta giorni».

 

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Testo unificato della Commissione
 

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
 

Art. 1.
(Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici).
 

      1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.

        2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».
 

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Sono abrogati:
            a) l'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157;


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            b) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
            c) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
            d) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
 

      5. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

        6. In via transitoria, le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.
 

Art. 2.
(Contributi a partiti e a movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).
 

      1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.

        2. Ciascun partito e movimento politico che ha conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del

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  Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano ha diritto al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo, nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti allo stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 1, comma 2. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
        3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.
        4. La Commissione di cui all'articolo 6, comma 3, indica nella relazione trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, l'entità del contributo spettante a ciascun partito e movimento politico in base al presente articolo.
        5. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i fondi di rispettiva competenza.
 

Art. 3.
(Statuti dei partiti e dei movimenti politici).
 

      1. I partiti e i movimenti politici che intendono concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.


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Art. 4.
(Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali).
 

      1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano, altresì, alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».
 

Art. 5.
(Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici).
 

      1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

        «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni

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  liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
 

      2. Alle eventuali minori entrate affluenti al bilancio dello Stato in conseguenza dell'applicazione della misura di cui al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si fa fronte con la riduzione degli oneri relativi ai fondi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

 

Art. 6.
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).
 

      1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che hanno almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale sono soggetti alle disposizioni previste dal presente articolo.

        2. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della

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  gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione certifica la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e a tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture e della documentazione contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
        3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
        4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del

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  rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificata dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Commissione gli atti di cui al primo periodo del presente comma, unitamente alla certificazione della regolarità del rendiconto rilasciato dalla società di revisione di cui al comma 2 e al verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o del movimento politico. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei rispettivi siti internet.
        5. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso

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  per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non hanno rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o il cui rendiconto è giudicato irregolare, ovvero che hanno omesso la pubblicazione di cui al comma 7 del presente articolo nel termine ivi previsto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito o al movimento politico interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 spettanti per l'anno in corso ai partiti e ai movimenti politici sanzionati ai sensi del presente comma. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e di movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non abbiano maturato il diritto a percepirne di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
        6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,

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  salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
        7. Nel sito internet del partito o del movimento politico, entro il 15 luglio di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 4, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
        8. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.
        9. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
            b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,» ;
            c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        «10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».
 

      10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione


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  ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 7.
(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).
 

      1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

        2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».
 

Art. 8.
(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).
 

      1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

        2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

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        3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
        «5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
            b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
            c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».
 

Art. 9.
(Deleghe al Governo).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

        2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di armonizzare il relativo regime con quello stabilito dall'articolo 5 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici.


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