Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4904

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4904



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO

Modifica dell'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica

Presentata il 25 gennaio 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Questa proposta di legge prende le mosse da una vicenda di grande rilievo ma particolare – qual è quella della centrale dell'ente nazionale, per l'energia elettrica (ENEL) di Porto Tolle – per dare un impulso generale alla riconversione dei grandi impianti nazionali di produzione di energia verso combustibili sempre più ecologici, rispettando contestualmente le esigenze complessive dell'economia nazionale.
      È questa anche l'occasione per assicurare la coerenza delle scelte energetiche nazionali alle indicazioni di riduzione delle emissioni di sostanze alteratrici del clima concordate in sede europea. In particolare, il pacchetto «clima energia», approvato dall'Unione europea, denominato anche «la strategia 20-20-20» prevede:

        1) la riduzione del 20 per cento delle emissioni di sostanze alteratrici del clima entro il 2022 rispetto ai livelli del 1990;

          2) il 20 per cento di consumo di energia da fonti rinnovabili;

          3) il 20 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica.

      La complessa vicenda legislativa e giurisprudenziale che interessa ormai da anni la centrale dell'ENEL di Porto Tolle (situata nella provincia di Rovigo, all'interno del Parco del Delta del Po) è nota a tutti.

 

Pag. 2

In breve, il progetto per riconvertire questa centrale dall'alimentazione ad olio combustibile all'utilizzo di altro combustibile è stato al centro di ripetuti interventi normativi dello Stato e della regione Veneto i quali si sono intrecciati con un complesso contenzioso tra l'ENEL Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che ha concesso la valutazione di impatto ambientale) e associazioni ambientaliste. In particolare, per prima è intervenuta, già nel 1997, la regione Veneto, esprimendo la netta preferenza per l'allocazione, all'interno del Parco del Delta del Po, di impianti di produzione di energia alimentati a gas metano o di fonti alternative di pari o di minor impatto ambientale. Successivamente è intervenuto lo Stato che, con l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, ha invece dato supporto all'ipotesi di riconversione di impianti già esistenti verso l'alimentazione a carbone o a un altro combustibile solido. Su questa base si è insito il contenzioso giurisprudenziale che ha visto opposte sentenze prima del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio (sezione di Roma II, sentenza n. 32824 del 2010, favorevole al progetto dell'ENEL) e poi del Consiglio di Stato (sentenza n.3107 del 2011, favorevole alle associazioni ambientaliste), integrate da un'autorevole interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n.278 del 2010, punto 17.1 del considerato in diritto) sul citato articolo 5-bis. È a questo punto che sono nuovamente intervenuti prima il legislatore statale (articolo 35, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che hanno, rispettivamente, modificato e definito l'ambito di applicazione delle disposizioni del citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009) e poi la regione Veneto (articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2011, n. 14, che ha modificato l'articolo 30 della legge regionale n. 36 del 1997), con due novelle entrambe a supporto della possibilità di riconvertire gli impianti ad olio combustibile già esistenti in impianti non a gas metano ma a carbone.
      Tutte le disposizioni normative ricordate sono scritte – secondo i corretti canoni del drafting normativo – come se si trattasse di fattispecie generali e astratte, applicabili a qualsiasi situazione. Ma invece, in concreto, si tratta sempre di leggi-provvedimento, scritte su misura per il caso specifico della centrale di Porto Tolle. Leggi nelle quali, dunque, il legislatore si è sostituito all'amministrazione e alle valutazioni comparative e ben ponderate che, nella fase delle scelte non astratte e generali ma concrete e puntuali, solo l'uso equilibrato della discrezionalità amministrativa e tecnica può garantire.
      È ora di uscire da questa impasse, che non fa bene né all'ambiente, né all'economia, né al diritto. E il modo migliore per farlo è prendere da questa vicenda particolare l'occasione per introdurre, nel nostro ordinamento, una norma veramente generale e astratta. Una norma che tuteli in modo chiaro il valore superiore dell'ambiente tenendo anche conto di quelli che sono gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della strategia 20-20-20.
      Pertanto si riformula completamente il citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009. La nuova formulazione cessa di essere tacitamente riferibile al solo caso di Porto Tolle, per divenire norma di indirizzo per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove autorizzazioni per la costruzione e per la riconversione di grandi impianti di produzione di energia elettrica con una particolare attenzione per quelli localizzati in aree sensibili. In nome di tale superiore interesse di tutela ambientale, si afferma innanzitutto che il rinnovo delle autorizzazioni e le nuove autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti e per la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione possono essere autorizzati solo nel rispetto, su base regionale, degli obiettivi di riduzione del 20 per cento delle emissioni climalteranti rispetto alle emissioni del 1990. Si tratta, dunque, di tradurre finalmente in
 

Pag. 3

obiettivi chiaramente determinati, e qui riportati su base territoriale regionale, l'impegno assunto sul piano nazionale alla riduzione del 20 per cento delle emissioni climalteranti rispetto al 1990.
      Non si fa più riferimento, inoltre, al tipo di combustibile attualmente in uso, né si esprime una preferenza precostituita per un altro combustibile espressamente nominato, ma si indica un obiettivo: riconvertire, ovunque necessario od opportuno, gli impianti esistenti per la produzione di energia elettrica al fine di abbattere le emissioni inquinanti anche nel rispetto dell'obiettivo europeo della riduzione del 20 per cento delle emissioni climalteranti rispetto al 1990, oltre che dell'abbattimento delle emissioni nella misura di almeno il 50 per cento, rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione anteriori al 1988 e al 2006 dalle sezioni della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 5-bis. – (Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica). – 1. Il rinnovo delle autorizzazioni e le nuovi autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti e per la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere rilasciati solo nel rispetto, su base regionale, degli obiettivi di riduzione del 20 per cento delle emissioni di sostanze produttive di alterazioni del clima rispetto alle emissioni del 1990.

          2. Nel caso di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione e localizzati in aree soggette a limiti o a criteri di localizzazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, la autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate o concesse a condizione che la riconversione assicuri in ogni caso l'abbattimento delle emissioni nella misura di almeno il 50 per cento, rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione anteriori al 1988 e al 2006 dalle sezioni della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformità, su base regionale, agli obiettivi di riduzione del 20 per cento delle emissioni di sostanze produttive di alterazioni del clima rispetto alle emissioni del 1990.

          3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 2009, n. 33».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su