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PDL 5103

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5103



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, GNECCHI, SANTAGATA, CODURELLI, SCHIRRU, ANTONINO FOTI, CAZZOLA, POLI, RUGGERI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

Presentata il 29 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di apportare alcune modifiche alla riforma del sistema pensionistico effettuata dal Governo Monti mediante l'adozione del cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Una manovra che ha rappresentato la risposta obbligata alla crisi di fiducia dei mercati finanziari che aveva colpito il nostro Paese, assicurando il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, dopo che questo obiettivo era divenuto incerto, nonostante le pesanti misure di luglio e di agosto 2011, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse del debito pubblico italiano al limite della sostenibilità e dell'ampiezza del cosiddetto «spread» rispetto ai rendimenti dei titoli tedeschi.
      Com’è noto, una parte consistente degli effetti finanziari attesi dal «decreto salva Italia» è riconducibile alle misure relative alla materia previdenziale che, con il passaggio immediato e generalizzato al sistema
 

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contributivo, rappresentano un cambiamento strutturale e, si auspica, definitivo delle regole pensionistiche. Effetti che si vanno ad aggiungere a quelli conseguenti alle misure adottate in materia pensionistica dal 2004 al 2011, con le quali si sono registrati ingenti risparmi, stimati nell'ordine di circa 1,4 punti di prodotto interno lordo (PIL) all'anno.
      Nel corso dell'esame del provvedimento ci siamo impegnati a fondo per fare in modo che la riforma si caratterizzasse maggiormente sotto il profilo dell'equità, raggiungendo alcuni risultati positivi.
      Tale azione si è rafforzata in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto milleproroghe» (decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012) e ha consentito di correggere diverse storture evidenziate fin dal primo esame della riforma. I relativi decreti attuativi, da emanare entro il 30 giugno 2012 e contenenti i miglioramenti prodotti dalla nostra iniziativa politica, saranno seguiti con attenzione al fine di verificarne la completa corrispondenza con gli emendamenti da noi proposti e approvati.
      Riteniamo, però, estremamente urgente intervenire su due aspetti specifici del nuovo assetto pensionistico, riguardanti i lavoratori per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di accesso e di decorrenza pensionistica.
      Il primo si riferisce al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 che prevede, infatti, delle deroghe (oltre che per i soggetti che abbiano perfezionato i requisiti necessari nella previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 e alle lavoratrici che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del calcolo contributivo e che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome) per determinate categorie di lavoratori:

          1) lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti di accesso al trattamento entro il periodo di mobilità;

          2) lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

          3) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà;

          4) lavoratori per i quali è stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà;

          5) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

          6) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio che, a tal fine, si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

          7) lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica.

      L'aspetto critico della questione è rappresentato dal fatto che una vasta platea di lavoratori, pur avendo risolto il proprio rapporto di lavoro in virtù di accordi sottoscritti spesso con l'avallo e in sede ministeriale, seppure successivamente alla richiamata data del 4 dicembre 2011, rischia di trovarsi senza stipendio, senza il supporto degli ammortizzatori sociali e con la drammatica prospettiva di dover attendere ancora molti anni prima di poter accedere al trattamento pensionistico. Giova ricordare, a tal proposito, che, come autorevolmente illustrato dal Governatore della Banca d'Italia, anche il 2012 dovrebbe registrare una contrazione del PIL dell'1,5 per cento con un ulteriore aggravamento delle prospettive

 

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occupazionali, soprattutto per categorie di lavoratori, come gli ultracinquantenni, già oggi a forte rischio di esclusione lavorativa.
      La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di porre un rimedio a tale situazione, modificando la suddetta data del 4 dicembre 2011 con quella del 31 dicembre 2011, favorendo così, anche in osservanza di una logica gradualistica che dovrebbe ispirare una riforma strutturale di tali dimensioni, la possibilità di attenuare gli effetti negativi sulla vita di decine di migliaia di famiglie italiane. Tale intervento normativo rappresenta la naturale trasposizione legislativa di un apposito ordine del giorno, che ha visto la condivisione di tutte le forze politiche che sostengono il Governo e che è stato accolto da quest'ultimo, in occasione dell'approvazione definitiva del «decreto milleproroghe».
      La seconda criticità sulla quale intervenire riguarda la norma del «decreto milleproroghe» che, pur ampliando la platea di lavoratori soggetti al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, pone alcune condizioni a nostro parere ingiustificate.
      Infatti, il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 include tra i lavoratori soggetti alla previgente disciplina pensionistica anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La condizione per poter usufruire di tale disposizione è che ricorrano i seguenti presupposti: la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi e il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011.
      Dato che per questi lavoratori rimangono in vigore le cosiddette «finestre» e quindi l'accesso al trattamento pensionistico è spostato nella gran parte dei casi di diciotto mesi rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento medesimo, il richiamato termine di ventiquattro mesi finisce per essere in gran parte neutralizzato dalla decorrenza delle finestre e per produrre effetti solo per una platea molto esigua di lavoratori.
      Al contrario, la presente proposta di legge dispone che il predetto requisito di ventiquattro mesi non sia più riferito alla decorrenza del trattamento ma alla maturazione del diritto, permettendo a molti lavoratori in situazione di oggettiva difficoltà di raggiungere una condizione di tranquillità. Anche con riferimento a tale questione, si rammenta che con l'ordine del giorno n. 9/04865-B/28, anch'esso condiviso da esponenti di tutte le forze dell'attuale maggioranza, si è impegnato il Governo ad adottare gli opportuni interventi normativi volti a assicurare il conseguimento di tale obiettivo.
      Un'esigenza avvertita e condivisa anche dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che in più occasioni ha affermato che il Governo non avrebbe lasciato nessuno senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza pensione e si sarebbe attivato al fine di eliminare le inevitabili storture che una riforma strutturale del sistema pensionistico non può non generare.
      Siamo convinti che, pur apprezzabile nell'obiettivo di rafforzare la stabilità economico-finanziaria e la sostenibilità del sistema pensionistico del nostro Paese, la riforma del Governo Monti possa e debba essere migliorata con interventi specifici miranti alla tutela di determinate categorie di lavoratori.
      La presente proposta di legge rappresenta, a nostro parere, il primo e più urgente intervento di modifica da apportare alla nuova disciplina pensionistica, allo scopo di fare in modo che questa sia sempre più vicina al principio di equità in nome del quale è stata approvata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
      2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».


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