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PDL 4775

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4775



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FUCCI, ABRIGNANI, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BERGAMINI, BINETTI, CALGARO, CARLUCCI, CASTIELLO, CERA, CESARO, DE CAMILLIS, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, DISTASO, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORMICHELLA, GARAGNANI, GARAVINI, GIANNI, GIRLANDA, GOTTARDO, LAGANÀ FORTUGNO, LAMORTE, MANCUSO, NICOLUCCI, ANTONIO PEPE, PORCU, RAZZI, SANTORI, SCILIPOTI, SPECIALE

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di consulenti tecnici del giudice nelle discipline medico-chirurgiche

Presentata l'11 novembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — In base agli articoli da 61 a 64 e da 191 a 201 del codice di procedura civile, presso ogni tribunale della Repubblica è istituito un albo dei consulenti tecnici del giudice. In particolare, l'articolo 61 afferma che: «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
      La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice».
 

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      A loro volta le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito «disposizioni per l'attuazione», statuiscono: «L'albo è diviso in categorie.
      Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa» (articolo 13). Inoltre l'albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono deliberate da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'ordine o collegio professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene l'aspirante consulente tecnico del giudice. L'ufficio del consulente tecnico (CTU) è istituzionalmente preposto alla tenuta e alla formazione dell'albo dei consulenti tecnici, a disposizione della magistratura, alla contestazione di addebiti disciplinari, alla seguente irrogazione delle relative sanzioni e alla revisione periodica dell'albo stesso, al fine di verificare il perdurare dei requisiti (speciale competenza, specchiata moralità, residenza anagrafica, iscrizione all'ordine eccetera) necessari all'iscrizione all'albo stesso.
      La situazione attuale presenta però molti punti delicati, a partire dalla reale trasparenza e dall'effettiva esistenza di criteri razionali e validi ovunque per quanto riguarda sia le modalità di iscrizione all'albo che le concrete modalità alla base della scelta di un determinato consulente, nell'ambito di una specifica causa giudiziaria, da parte del presidente del tribunale. Ciò vale in particolar modo per i consulenti tecnici del giudice impiegati per effettuare consulenze nel delicatissimo settore della sanità. Un settore che, sul piano giudiziario, ha una particolare importanza visto il proliferare di cause per responsabilità professionale avviate contro i medici. La delicatezza del settore, peraltro, sembrava essere già ben riconosciuta a suo tempo dal legislatore che, già nel 1941, aveva citato proprio la categoria medico-chirurgica al primo posto tra quelle che devono essere obbligatoriamente rappresentate negli albi dei consulenti tecnici del giudice di ogni tribunale italiano.
      In tale contesto l'attuale assetto degli albi dei consulenti tecnici del giudice presenti nei tribunali della Repubblica pare largamente inadeguato e, soprattutto, nella maggior parte dei casi incapace di garantire effettivamente il massimo livello possibile di professionalità e competenza specifica nel merito della branca della medicina chiamata in causa nelle singole cause. In altre parole oggi, non vigendo all'interno degli albi l'obbligo di una «separazione» tra le varie specialità mediche e alla luce della pressoché totale discrezionalità del presidente del tribunale nella scelta del consulente anche al di là della specifica competenza in merito all'oggetto della singola causa, può benissimo accadere che, per esempio, una delicatissima causa giudiziaria per responsabilità professionale di un medico ortopedico possa vedere come consulente del giudice un medico ginecologo.
      Oltre a quelli (appena descritti) dei criteri di accesso e delle competenze, vi è inoltre un terzo elemento di criticità di cui tener conto costituito dall'eccessivo numero di consulenti che, in molte realtà giudiziarie particolarmente complesse, a partire dai tribunali di Roma e delle altre più grandi città italiane, si è venuto a creare, con ciò sacrificando la qualità sull'altare della quantità. Non a caso, nell'ottobre 2010, proprio dal tribunale di Roma è arrivato l'annuncio della decisione di avviare un processo di razionalizzazione dell'albo dei consulenti tecnici del giudice, ridotti alla pur ancora notevole quota di 11.000 (tra cui circa 5.000 medici).
      Alla luce delle considerazioni svolte, la presente proposta di legge intende intervenire sulle tre criticità citate.
      L'articolo 1 interviene sull'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione stabilendo il principio secondo cui i consulenti tecnici del tribunale in campo medico
 

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debbano essere scelti in base alla loro capacità nelle varie specialità mediche.

          L'articolo 2 apporta alcune modifiche agli articoli 13, 15, 22 e 23 dalle disposizioni per l'attuazione, stabilendo un nuovo tipo di organizzazione – nel senso indicato dalla presente proposta di legge in merito alla valorizzazione delle specializzazioni mediche – all'interno degli albi dei consulenti tecnici del giudice.

          L'articolo 3 riporta una norma di carattere generale contenente un principio (quello della razionalizzazione quantitativa e qualitativa degli albi dei consulenti tecnici del giudice), prevedendo altresì che il Governo provveda alla sua attuazione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di accesso agli albi dei consulenti tecnici del giudice).

      1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è abrogato;

          b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando trattasi di domande presentate da medici chirurghi, il professionista iscritto all'albo professionale cui appartiene il richiedente deve essere specializzato nella medesima branca della medicina nella quale è specializzato l'aspirante consulente».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di affidamento delle perizie ai consulenti tecnici del giudice).

      1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma dell'articolo 13, le parole: «1. medico-chirurgica» sono sostituite dalle seguenti: «1. medico-chirurgica, all'interno della quale sono rappresentate tutte le specializzazioni»;

          b) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «in una determinata materia» sono inserite le seguenti: «e in una determinata specializzazione nella categoria medico-chirurgica»;

 

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          c) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Quando si tratta di una causa riguardante la categoria medico-chirurgica, le consulenze devono essere affidate agli specialisti competenti nelle singole specializzazioni medico-chirurgiche»;

          d) al primo comma dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo alla specifica categoria medico-chirurgica, il presidente del tribunale vigila affinché sia attuata e rispettata la disposizione dell'articolo 22, quarto comma, relativa alle specializzazioni medico-chirurgiche».

Art. 3.
(Disposizione finale).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, finalizzato a elaborare, anche in base delle modifiche apportate dalla presente legge alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, un piano finalizzato a razionalizzare i criteri di accesso agli albi e il numero di consulenti tecnici del giudice della categoria medico-chirurgica.


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