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PDL 5138

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5138



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONIONE, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTORI, SARDELLI, BERTOLINI, STRACQUADANIO

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici

Presentata il 18 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si propone di offrire un primo concreto contributo alla riduzione della spesa pubblica prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
      Le cronache delle ultime settimane e degli ultimi mesi forniscono, infatti, elementi sufficienti per ripensare tanto le modalità quanto le dimensioni del finanziamento pubblico ai partiti politici, nella convinzione che risparmi di spesa consistenti siano conseguibili senza per questo limitare in alcun modo le forme e i contenuti della partecipazione democratica ma, anzi, nella convinzione di estendere e di rafforzare il grado di coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica.
      Il superamento della legge 3 giugno 1999, n. 157, è nelle cose. È la conseguenza delle ragioni stesse che condussero alla sua approvazione. Una risposta non solo e non tanto al referendum abrogativo del 1993 che aveva sancito, con il 90,3 per cento dei voti, l'abrogazione dell'allora vigente legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici, quanto alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, sulla contribuzione volontaria dei cittadini per il finanziamento della politica. Dove abbia portato quella risposta è oggi sufficientemente chiaro e il Paese è in grado di riprendere il cammino interrotto nel 1999.
      Nel farlo è bene però porsi alcune questioni di fondo. La soluzione al problema del finanziamento della politica non può essere il mercato. Lo ha detto con
 

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chiarezza Luigi Zingales («Il Sole-24 Ore» 11 aprile 2012): «La regola numero uno per l'efficienza del libero mercato è che le scelte di un individuo non influenzino quelle altrui se non attraverso i prezzi (...). Questa condizione è violata nel mercato politico. La maggioranza impone delle scelte sulla minoranza (...). Il secondo motivo per cui il mercato non produce risultati ottimali è che in politica l'incentivo è di battere il rivale, non di eleggere il candidato migliore. Questo porta ad una escalation delle spese elettorali [che] è tanto più costosa quanto più influenza gli incentivi degli eletti».
      La strada non può che essere, quindi, una strada intermedia che associ la libertà di scelta dei singoli alla presenza di un contributo pubblico.
      Un'indicazione in questo senso si va facendo strada, a opera di Lawrence Lessig, nel dibattito statunitense ed è stata ripresa, sia pure in forma diversa, da Pellegrino Capaldo nel caso italiano. La presente proposta di legge deve la propria ispirazione e la propria struttura tanto all'uno quanto all'altro.
      Quella di Lessig è una battaglia contro un sistema elettorale – quello statunitense – profondamente distorto dal fenomeno dei cosiddetti «super PAC», comitati politici che non finanziano la campagna di questo o di quel candidato o di questo o di quel partito politico, ma che intervengono direttamente nelle campagne elettorali senza dover rispettare alcun vincolo legale sul versante dei finanziamenti, influenzando così pesantemente le campagne stesse. La soluzione, secondo Lessig, è in una diversa modalità di finanziamento della politica capace di combinare l'autonoma scelta del singolo elettore (persona fisica) di finanziare il singolo candidato o il singolo partito politico con l'intervento pubblico, restituendo così al primo la primazia.
      In maniera non dissimile, la proposta di Pellegrino Capaldo mira ad «accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita associata nella convinzione che solo così possa essere avviato il rinnovamento della politica».
      Il contenuto fondamentale della presente proposta di legge è molto semplice: lo Stato riconosce ai cittadini un credito d'imposta pari al 50 per cento del contributo che essi versano, con un limite massimo pari a 5.000 euro.
      Il credito d'imposta è attribuibile alle sole persone fisiche – ai cittadini – mentre i contributi sono erogabili in favore di movimenti o di partiti politici che svolgano già attività di rappresentanza politica nelle Assemblee nazionali o nelle assemblee regionali ovvero che abbiano partecipato, anche se senza successo ma in maniera più che episodica, a consultazioni elettorali nazionali o regionali e che comunque conformino le loro regole interne a princìpi di partecipazione democratica.
      I movimenti o i partiti politici che ricevono i contributi volontari sono iscritti in un elenco nazionale tenuto presso il Ministero dell'interno e sono sottoposti a controlli e a limiti stringenti intesi a garantire la massima trasparenza dei bilanci e dei sottostanti comportamenti: dalla certificazione dei bilanci al controllo ex post della Corte dei conti. Irregolarità contabili o violazioni della legge sono punite anche con la sospensione dall'elenco nazionale (fermi restando i controlli contabili).
      In considerazione del fatto che solo dodici mesi ci separano dal rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e che solo ventiquattro mesi ci separano dal rinnovo delle assemblee regionali, il periodo transitorio è limitato ai soli due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
      La presente proposta di legge è redatta nel presupposto di una sostanziale riduzione degli oneri a carico dello Stato per il finanziamento pubblico dei partiti politici. In particolare, nell'esercizio 2011 il finanziamento pubblico dei partiti si è attestato a circa 190 milioni di euro. Essendo il prodotto interno lordo pro capite del 2011 pari, in termini reali, al prodotto interno lordo pro capite del 1999, è ragionevole pensare che il volume complessivo di contributi volontari (come definiti nella presente proposta
 

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di legge) non possa superare in complesso il valore, attualizzato al 2011, del finanziamento pubblico nel 1999 e cioè 113 milioni di euro. La presente proposta di legge prevede che questo importo possa crescere negli anni futuri al crescere di due variabili: il prodotto interno lordo pro capite e il numero dei votanti. È appena il caso di sottolineare che, assommando a circa 2 milioni il numero degli iscritti ai partiti politici attualmente rappresentati in Parlamento, l'importo delle contribuzioni indicato rappresenta una valutazione realistica.
      Un meccanismo di monitoraggio annuale e di adeguamento dei parametri dei crediti d'imposta garantisce il controllo puntuale della spesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e da partiti politici).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e da partiti politici. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di movimenti e di partiti politici).

      1.    In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e di partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
      2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
      3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

 

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1973, n. 600, e successive modificazioni, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      4.    Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o dal partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate.
      5. La banca o la società Poste italiane Spa, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con l'indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il movimento o il partito politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta.
      6. Il movimento o il partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
      7. L'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
 

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sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

      1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari devono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

          a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale e il cui statuto si conforma a princìpi di partecipazione democratica;

          b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali e il cui statuto si conforma a princìpi di partecipazione democratica.

      2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.
      3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      4.    I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che le disciplinano.
      5. Nel sito internet del movimento o del partito politico e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato «open data», il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
      6. La Corte dei conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i movimenti e partiti politici sono tenuti a inviare alla stessa Corte, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute e alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
      7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo di cui al comma 6 ai Presidenti della Camera dei
 

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deputati e del Senato della Repubblica. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo movimento o partito politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al movimento o al partito politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 4, 5 e 6.
      8. I soggetti di cui al comma 1 non posso essere destinatari di finanziamenti o di contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
      9. Sono altresì vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste al comma 8, in favore dei soggetti di cui al comma 1, salvo che tali finanziamenti o contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e a condizione che non siano comunque vietati dalla legge.
      10.    Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate o ricevute in violazione. La violazione dei divieti di cui ai citati commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo movimento o partito politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.
      11. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti, nonché i relativi controlli.
 

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Art. 4.
(Norme transitorie).

      1. I movimenti e i partiti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano a usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla medesima data e nei due esercizi finanziari successivi, nelle seguenti misure:

          a) nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto in ragione del 75 per cento dell'importo spettante in base alla legge 3 giugno 1999, n. 157;

          b) nel primo e nel secondo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, del 50 e del 25 per cento dell'importo spettante in base alla legge 3 giugno 1999, n. 157.

      2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3.    Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono individuati i movimenti e i partiti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3 il Ministro dell'interno utilizza le dotazioni

 

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umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge e presenta una relazione alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.
      3. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il valore dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno moltiplicato per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei deputati, la percentuale del credito d'imposta di cui al citato articolo 2 è ridotta in proporzione a partire dall'esercizio successivo.


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