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PDL 5106

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5106



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBROLLINI

Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire la cura di cani e gatti

Presentata il 3 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si provvede a introdurre nel nostro ordinamento un insieme di norme necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione. In primo luogo, si prevede l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per cani e gatti, gratuito, i cui beneficiari appartengono a determinate categorie più bisognose di tutela. Sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o che desiderano possedere un animale che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Ciò è ancora più vero nel caso degli anziani, per i quali il cane e il gatto rappresentano spesso l'unica compagnia e ragione di conforto. Non va inoltre dimenticato il fondamentale ruolo svolto dagli animali impiegati nelle terapie e nelle attività per fini curativi e riabilitativi. Per queste e per tante altre ragioni risulta evidente la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltre che l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati.
      All'articolo 1 sono definite le finalità della proposta di legge. Con l'articolo 2 sono individuati i beneficiari delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario veterinario convenzionato, quali, ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultino già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN); i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da organizzazioni di volontariato; i cani di quartiere; i cani e i gatti impiegati nella pet-therapy; i gatti delle colonie feline. Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, è stabilita la gratuità del primo intervento veterinario in caso di raccolta di animali vaganti.
      Viene stabilito, altresì, che all'erogazione della prestazione veterinaria convenzionata provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio che, in base alle strutture, ai mezzi e al personale, sono in grado di erogare il servizio.
 

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Nel caso in cui il Ministero della salute verifichi l'inadeguatezza della ASL a erogare il servizio, la regione provvede alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici o privati.
      Per poter dotare il Paese di una prima ricognizione sperimentale della popolazione felina e per evitare il rischio dell'utilizzo improprio della convenzione, i gatti di cui al comma 1 e quelli di cui alle lettere a), b) e f) del comma 2 dell'articolo 2 in commento, durante il primo intervento veterinario convenzionato, vengono dotati di un microchip di riconoscimento; per quanto riguarda le colonie feline, si applica il microchip ai gatti che usufruiscono del Servizio sanitario veterinario convenzionato. In caso di sterilizzazione del gatto, l'applicazione del microchip non sostituisce, comunque, l'apposizione sull'animale di un segno di riconoscimento esteriore finalizzato all'immediata cognizione della condizione di soggetto sterile.
      L'articolo 3 definisce l'accesso ai farmaci veterinari, che risulta gratuito per i proprietari di animali esenti dalla partecipazione alle spese del SSN per motivi di reddito e prevede che ai farmaci veterinari per cani e gatti si applicano le norme in vigore per i farmaci di fascia C non rimborsabili dal SSN.
      L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso ciascun assessorato regionale e delle province autonome competente per la salute, di una commissione per le prestazioni sanitarie veterinarie convenzionate, con il compito di definire annualmente gli obiettivi di salute e di tutela del benessere animale, di promuovere l'educazione sanitaria e di redigere e aggiornare gli elenchi dei medici veterinari convenzionati, nonché di determinare le prestazioni riconosciute in convenzione ed eventuali ulteriori esenzioni.
      All'articolo 5 è stabilito che le convenzioni sono regolate dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, i medici veterinari dipendenti dalle ASL che esercitano la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria sono iscritti a domanda in un apposito elenco speciale e i medici veterinari liberi professionisti, che intendono accedere alla convenzione con il Servizio sanitario veterinario convenzionato, sono tenuti a presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli ordini professionali provvedono quindi all'invio delle richieste alla commissione per le prestazioni sanitarie veterinarie convenzionate.
      L'articolo 6 stabilisce che hanno la facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione le associazioni animaliste riconosciute dalla regione o dalla provincia autonoma, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.
      Con l'articolo 7 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge stimato, a decorrere dal 2012, in 10 milioni di euro annui.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è l'adozione di misure per la salvaguardia e per la cura dei cani e dei gatti, mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato.

Art. 2.
(Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato).

      1. Presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito il Servizio sanitario veterinario convenzionato per cani e gatti, gratuito, di seguito denominato «Servizio veterinario convenzionato». Hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) per motivi di reddito. Ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato, i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.
      2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato:

          a) i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, per l'intervento di primo soccorso e per le prestazioni esclusivamente mediche ad esso collegate;

          b) i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), regolarmente riconosciute, purché

 

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non convenzionate con enti pubblici per attività di ricovero e di cura di cani e di gatti;

          c) i cani liberi integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti dalle associazioni animaliste di cui all'articolo 6 o da associazioni di quartiere;

          d) i cani adibiti alla guida dei non vedenti e comunque operanti in servizi di pubblica utilità e soccorso;

          e) le colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL);

          f) i cani e i gatti impiegati in terapie e in attività assistenziali a fini curativi e riabilitativi, di seguito denominate «pet-therapy».

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari privati qualora i servizi veterinari operanti presso le rispettive ASL non siano in condizione di operare con i propri mezzi e con le proprie strutture.
      4. Ai gatti di cui al comma 1 e a quelli di cui al comma 2, lettere a), b) e f), è applicato, durante il primo intervento veterinario convenzionato, un microchip di riconoscimento. Il medesimo microchip è applicato ai gatti appartenenti alle colonie feline che hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato.

Art. 3.
(Accesso ai farmaci).

      1. I proprietari dei cani e dei gatti di cui all'articolo 2, comma 1, hanno diritto all'accesso gratuito ai farmaci prescritti dai medici veterinari.
      2. I proprietari di cani e di gatti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, accedono ai farmaci prescritti dai medici veterinari secondo le norme in vigore per i farmaci di fascia C non rimborsabili dal SSN.

 

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Art. 4.
(Commissione per le prestazioni sanitarie veterinarie convenzionate).

      1. Presso ogni assessorato regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per la salute è istituita la commissione per le prestazioni sanitarie veterinarie a carico del Servizio veterinario convenzionato, di seguito denominata «commissione». Il fine della commissione è quello di redigere e di aggiornare annualmente gli elenchi dei medici veterinari convenzionati di cui all'articolo 5, nonché di determinare le prestazioni riconosciute in convenzione e le eventuali ulteriori esenzioni.
      2. La commissione:

          a) definisce gli obiettivi di promozione e di educazione sanitarie e le relative attività riconosciute in convenzione;

          b) propone annualmente all'assessore regionale o della provincia autonoma, per la loro autorizzazione, interventi finalizzati alla salute e alla tutela del benessere animale in conformità alla presente legge;

          c) definisce annualmente gli interventi finalizzati alla salute e alla tutela del benessere animale autorizzati ai sensi della lettera b) e ne cura l'attuazione procedendo, altresì, alla periodica verifica dei loro effetti;

          d) propone all'assessore regionale o della provincia autonoma competente per la salute le modalità di istituzione dell'anagrafe felina sperimentale.

      3. La composizione della commissione è definita in modo autonomo da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 5.
(Accesso alle convenzioni).

      1. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, di seguito denominate «convenzioni», sono regolate dalle norme contrattuali vigenti.

 

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      2. I medici veterinari dipendenti dalle ASL che esercitano la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria all'interno delle strutture pubbliche o in forma associata e che intendono accedere alle convenzioni sono iscritti a domanda in un apposito elenco speciale gestito dalla commissione.
      3. I medici veterinari liberi professionisti che intendono accedere alle convenzioni presentano richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini professionali provinciali provvedono all'invio delle richieste alla commissione.
      4. La commissione redige l'elenco dei medici veterinari e delle strutture aventi diritto ad accedere alle convenzioni in base ai seguenti criteri:

          a) l'uniforme distribuzione territoriale dei medici veterinari e degli ambulatori veterinari;

          b) i titoli del richiedente;

          c) l'anzianità di servizio del richiedente;

          d) la disponibilità del richiedente a effettuare prestazioni di primo soccorso durante l'arco delle ventiquattro ore.

      5. La commissione provvede al rinnovo dell'elenco di cui al comma 2 ogni tre anni, in base ai risultati dell'attività svolta e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuove iscrizioni in casi di comprovata necessità.

Art. 6.
(Associazioni animaliste).

      1. Possono richiedere l'accesso alle convenzioni le associazioni animaliste riconosciute dalla regione o dalla provincia autonoma che dimostrano di disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate. La richiesta

 

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è presentata direttamente alla commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 4.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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