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PDL 5142

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5142



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASINI, CESA, GALLETTI, ADORNATO, BINETTI, BONCIANI, BOSI, BUTTIGLIONE, CALGARO, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, ENZO CARRA, CERA, CICCANTI, COMPAGNON, DE POLI, DELFINO, DIONISI, D'IPPOLITO VITALE, ANNA TERESA FORMISANO, LIBÈ, LUSETTI, MANTINI, MARCAZZAN, MEREU, RICARDO ANTONIO MERLO, MONDELLO, NARO, OCCHIUTO, PEZZOTTA, POLI, RAO, RIA, RUGGERI, TASSONE, NUNZIO FRANCESCO TESTA, VOLONTÈ, ZINZI

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici

Presentata il 19 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — È da tempo in corso nel Paese un intenso dibattito sulla necessità di rivedere le modalità del meccanismo di rimborso delle spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle campagne elettorali.
      I sacrifici richiesti ai cittadini italiani a fronte della crisi economica rendono tale modifica ancora più impellente. Siamo convinti della necessità di avere un sistema di finanziamento dei partiti e dei movimenti politici che consenta una partecipazione dei cittadini e che metta al riparo la democrazia dal facile populismo di chi, sull'onda degli attuali scandali, vorrebbe eliminare qualsiasi forma di rimborso o di finanziamento, rendendo così più debole la democrazia nel nostro Paese e consentendo solo a pochi di potersi fondare un partito o un movimento politico.
      Senza un sistema di finanziamento trasparente, la politica diventerebbe ostaggio delle lobby, dei centri di potere e degli interessi particolari.
      Con questa proposta di legge, unitamente a quella già da noi presentata riguardante la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, si intende fornire un impianto diverso, che garantisca alla politica una
 

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fonte di finanziamento più chiara e diretta, lasciando ai cittadini la scelta se e quali partiti e movimenti politici finanziare.
      Con il meccanismo che proponiamo con la presente iniziativa legislativa, lo Stato riconosce alle sole persone fisiche un credito d'imposta pari al 70 per cento del contributo versato, con un limite massimo di 2.000 euro. In pratica, a fronte di un contributo reale di 2.000 euro, il cittadino potrà dedurre dalle imposte 1.400 euro. Si tratta, tecnicamente, di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      Per evitare abusi e frodi, il beneficio del credito d'imposta è concesso solo per i versamenti erogati in favore di organizzazioni politiche che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti nelle elezioni politiche nazionali o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aventi uno statuto conformato a princìpi di partecipazione democratica e di regolare e trasparente contabilità dei bilanci.
      Presso il Ministero dell'interno è istituito un elenco dei soggetti beneficiari, che dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate i conti correnti bancari o postali dove i contributi saranno versati. I soggetti iscritti nell'elenco saranno tenuti a redigere il rendiconto annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, cui oggi sono tenuti i partiti e i movimenti politici che beneficiano del rimborso delle spese elettorali, dando evidenza dei contributi agevolati ricevuti.
      La disciplina attuativa di questo nuovo sistema sarà comunque definita attraverso uno o più decreti ministeriali. La proposta di legge prevede, infine, una gradualità nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema. In particolare, nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge, il rimborso è riconosciuto in ragione del 75 per cento della misura spettante in base alla legge 3 giugno 1999, n. 157, mentre nel primo e nel secondo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, del 50 e del 25 per cento della misura spettante in base alla citata legge n. 157 del 1999.
      In funzione del venir meno del contributo diretto erariale cesserà anche di aver effetto la disposizione di garanzia delle obbligazioni dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999. Le modalità di liquidazione saranno fissate con decreto ministeriale.
      L'attuazione del nuovo sistema è destinata a produrre una sostanziale riduzione degli oneri per il bilancio dello Stato non solo perché l'entità dei crediti d'imposta derivanti dall'applicazione del nuovo sistema non dovrà essere superiore agli importi erogati a partiti e movimenti politici con il sistema attualmente in vigore (tenuto conto, altresì, dell'abrogazione dell'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ma anche perché, qualora il totale dei contributi volontari rilevato nell'anno precedente ecceda l'importo corrispondente allo 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno moltiplicato per il numero dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, la percentuale del credito d'imposta di cui all'articolo 2 sarà ridotta nell'esercizio finanziario successivo in proporzione all'eccedenza rilevata.
      I minori oneri per la finanza pubblica sono destinati al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Un meccanismo di monitoraggio annuale e di adeguamento dei parametri dei crediti d'imposta garantisce il controllo puntuale della spesa.
      I tempi e le circostanze ci impongono scelte rapide e soluzioni praticabili: crediamo che questa riforma dell'attuale sistema di rimborso dei partiti e dei movimenti politici darà inizio a una fase nuova e più costruttiva nei rapporti tra cittadini e partiti e anche tra cittadini e istituzioni e che a giovarsene sarà soprattutto la democrazia nel nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di partiti e movimenti politici).

      1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di partiti e movimenti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 75 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 2.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
      2. Il versamento del contributo di cui al comma 1 non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile ad alcun titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi sono soggetti alla ritenuta alla fonte di cui

 

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agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri.
      4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal partito o movimento politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate.
      5. La banca o la società Poste italiane Spa, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con l'indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1. Su richiesta del soggetto erogante, la banca o la società Poste italiane Spa può emettere anche più buoni d'imposta, di ammontare complessivamente corrispondente al contributo versato.
      6. Il partito o movimento politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in un apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
 

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      7. L'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per oneri, è abrogato.
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

      1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari devono essere erogati nei confronti di partiti o movimenti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta, che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti nelle elezioni politiche nazionali o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aventi uno statuto conformato a princìpi di partecipazione democratica e di regolare e trasparente contabilità dei bilanci.
      2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine, essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati nel citato comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.
      3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

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      4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco nazionale di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso e le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti, nonché i relativi controlli.

Art. 4.
(Norme transitorie).

      1. I partiti e movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano a usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla medesima data e nei due esercizi finanziari successivi, nelle seguenti misure:

          a) nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nella misura del 75 per cento dell'importo spettante in base alla legge 3 giugno 1999, n. 157;

          b) nel primo e nel secondo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, del 50 e del 25 per cento dell'importo spettante in base alla legge 3 giugno 1999, n. 157.

      2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con regolamenti adottati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con decreti dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

 

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sono individuati i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai rimborsi per le spese elettorali di cui al comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie e finali).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3, il Ministero dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge e presenta una relazione annuale alle Camere, anche ai fini dell'adozione di misure correttive di eventuali effetti finanziari non previsti.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 settembre di ciascun anno, è accertato il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 della presente legge riferiti all'anno precedente. Con il medesimo decreto, qualora il totale di tali contributi ecceda l'importo corrispondente allo 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno, moltiplicato per il numero dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, la percentuale del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta, per il periodo d'imposta successivo, in misura proporzionale all'eccedenza rilevata.
      4. Gli eventuali risparmi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente legge confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.


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