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PDL 5111

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5111



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, FAVIA, MURA

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 4 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge stabilisce le norme cui devono attenersi i partiti politici che, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, intendono partecipare e concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, con ciò intendendo la volontà statutaria di partecipare alle elezioni politiche regionali, nazionali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e alle elezioni amministrative con un proprio simbolo e con una propria lista di candidati nonché di beneficiare delle eventuali risorse finanziarie pubbliche.
      Le disposizioni introdotte non si applicano alle liste civiche né alle formazioni politiche costituitesi ai soli fini della partecipazione alle elezioni comunali e provinciali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della disciplina vigente in materia.
      Riteniamo necessaria una regolamentazione dei partiti politici che intervenga, in particolare, sugli aspetti inerenti al soddisfacimento di regole e di garanzie democratiche interne alla trasparenza della gestione verso l'esterno e che consenta loro di mantenere una certa elasticità, senza mortificarne l'autonomia e la libertà di darsi obiettivi.
      In sintesi, la proposta di legge prevede: l'attribuzione della personalità giuridica privata – ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 – ai partiti
 

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politici; l'obbligo di approvazione di uno statuto con atto pubblico, da depositare presso le corti d'appello; l'introduzione di una serie di requisiti in ordine alla gestione interna dei partiti, compresa quella patrimoniale e contabile, che lo statuto deve indicare e i partiti medesimi soddisfare, a pena di veder sospesa la partecipazione alle competizioni elettorali; l'istituzione di un'apposita sezione di controllo della Corte dei conti sui bilanci e sui rendiconti delle spese elettorali; l'obbligo della certificazione dei bilanci e dei rendiconti delle spese elettorali; l'obbligo della certificazione dei bilanci dei partiti; il rendiconto obbligatorio e l'inserimento obbligatorio nel bilancio dei partiti dei finanziamenti privati che superano i 5.000 euro per le persone giuridiche e i 1.000 euro per le persone fisiche, a pena di una sanzione pecuniaria nel caso di violazioni.
      Ci sono diversi altri aspetti in materia di partiti politici da rivedere, che in questa sede non abbiamo ritenuto di affrontare – ma che auspichiamo saranno considerati nel corso dell'esame delle numerose proposte di legge depositate presso questo ramo del Parlamento – premendoci in particolare di dirimere la questione del loro status giuridico e delle loro regole, interne ed esterne, di trasparenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, stabilisce le disposizioni alle quali devono attenersi i partiti politici che intendono partecipare alle elezioni politiche regionali, nazionali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e alle elezioni amministrative con un proprio simbolo e con una propria lista di candidati e che intendono beneficiare delle eventuali risorse finanziarie pubbliche.
      2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      3. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, della partecipazione alle elezioni e dell'ottenimento di eventuali risorse finanziarie pubbliche, i partiti politici devono dotarsi di un proprio statuto, approvato con atto pubblico e depositato nel registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui è situata la loro sede centrale. Le successive modifiche dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
      4. Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni indicate al comma 1 e indicare il rispetto dei princìpi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.
      5. È fatto obbligo ai partiti politici di tenere i seguenti libri sociali: il testo dello

 

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statuto, il registro degli iscritti, il registro del patrimonio.
      6. Agli statuti e agli altri documenti prodotti dai partiti politici si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia sono adottati i modelli del bilancio annuale di esercizio e del rendiconto delle spese elettorali dei partiti politici.
      8. I bilanci e i rendiconti dei partiti politici devono essere sottoposti a revisione legale da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero, dopo la sua istituzione, nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
      9. I partiti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i bilanci e i rendiconti redatti secondo i modelli adottati ai sensi del comma 7 e corredati del giudizio del revisore legale nominato ai sensi del comma 8. Per il controllo di cui al presente comma è istituita presso la Corte dei conti un'apposita sezione.
      10. I partiti politici che ricevono finanziamenti da parte di soggetti privati, superiori a 5.000 euro annuali nel caso di persone giuridiche e superiori a 1.000 euro annuali nel caso di persone fisiche, hanno l'obbligo di registrarli nel bilancio e di darne conto nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti. La violazione della presente disposizione, accertata nelle competenti sedi di controllo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo ricevuto e non registrato.
      11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle liste civiche né alle formazioni politiche costituite ai soli fini della partecipazione alle elezioni comunali e provinciali, alle quali continuano
 

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ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
      12. La violazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 comporta la sospensione del diritto a partecipare alle competizioni elettorali fino al regolare adempimento di quanto ivi stabilito.

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