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PDL 5136

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5136



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOFFA, CATONE, LAMORTE, LEHNER, MANCUSO, MARINELLO, RAZZI, TORRISI

Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni operanti nel campo della cultura politica

Presentata il 18 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ispirata dal professor Pellegrino Capaldo, mira ad accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita associata nella convinzione che solo così si può avviare il tanto auspicato rinnovamento della politica.
      L'attuale sistema di finanziamento pubblico dei partiti politici è oggetto di pesanti critiche. Se si guarda al modo in cui avviene il finanziamento, con tutte le incongruenze e le opacità che lo caratterizzano, queste critiche sono assolutamente condivisibili. Lo sono un po’ meno, invece, se si guarda al merito della questione. Non si deve respingere in blocco l'idea stessa del finanziamento pubblico perché la politica riveste pur sempre un interesse generale ed è naturale che lo Stato si occupi del suo finanziamento e della sua sopravvivenza. Si tratta, piuttosto, di prevedere un sistema diverso da quello attuale che, finora, non ha portato a risultati positivi.
      Il sistema che si propone attribuisce ai cittadini la scelta di finanziare i partiti politici anche se lascia in gran parte l'onere di tale finanziamento a carico dello Stato. Il meccanismo adottato è molto semplice: lo Stato riconosce ai cittadini un credito d'imposta pari al 95 per cento del contributo che essi versano, con un limite massimo di 2.000 euro.
      Si è ritenuto di riservare il credito d'imposta alle sole persone fisiche e di limitarlo a 2.000 euro proprio perché si vuole ottenere la più larga partecipazione dei cittadini, quali che siano il loro reddito e il loro orientamento politico. In fondo, versare un contributo di 2.000 euro «costa» effettivamente al cittadino solo 100 euro, perché gli altri 1.900 euro gli saranno rimborsati dallo Stato con procedure
 

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agili e in tempo pressoché reale, e 100 euro costituiscono una cifra più o meno alla portata di tutti.
      La presente proposta di legge non limita il finanziamento agli attuali partiti politici ma lo estende anche ai movimenti politici e alle fondazioni operanti nel campo della cultura politica esistenti e di nuova costituzione. Siamo convinti che in tale modo si darà inizio a una fase nuova e più costruttiva nei rapporti tra cittadini e partiti politici e anche tra cittadini e istituzioni. Non è difficile prevedere, infatti, che tra i partiti scatterà una «sana» emulazione per acquisire sempre maggiori consensi tra i cittadini. Ne deriveranno profonde innovazioni nella vita interna dei partiti e nella selezione della loro classe dirigente, da cui è lecito attendersi un loro maggior contributo alla crescita di una vera democrazia.
      La proposta di legge prevede, infine, una gradualità nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema, stabilendo che il nuovo sistema entri in vigore immediatamente ma che il vecchio sistema possa essere applicato nel primo quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge, riducendo del 20 per cento all'anno il contributo attualmente corrisposto. È prevedibile, infatti, che il nuovo sistema richieda un «rodaggio» non breve, sia perché esso è del tutto nuovo nel nostro ordinamento, sia perché i partiti politici hanno bisogno di tempo per recuperare credibilità e per riconquistare la fiducia dei cittadini.
      Il finanziamento dei partiti e movimenti politici è attualmente disciplinato dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, la quale prevede il rimborso delle spese elettorali sostenute in occasione del rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali, nonché in caso di richiesta di uno o più referendum ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
      Il meccanismo di rimborso disciplinato dalla legge in vigore non fa tuttavia alcun riferimento alle spese sostenute dai partiti e movimenti politici nelle competizioni elettorali, ma commisura il contributo ai voti ricevuti e limita il rimborso alle sole formazioni politiche e liste elettorali che hanno conseguito una rappresentanza nelle assemblee elettive, ovvero un numero minimo di voti percentualmente riferito al numero dei votanti.
      Negli ultimi due anni la necessità del riequilibro dei conti dello Stato ha portato a un contenimento dell'entità del contributo annuale che, tuttavia, rimane indipendente dalle spese sostenute: In sostanza, si è ripristinato un finanziamento pubblico dei partiti politici che hanno partecipato alle competizioni elettorali.
      A partire dal 2001 il contributo è stato erogato non soltanto per l'anno della competizione elettorale ma per tutti gli anni della legislatura e, per effetto della modifica introdotta nel 2006, permane anche in caso di anticipato scioglimento della stessa, come si è verificato nell'anno 2008. Nel mese di luglio 2011 tale disposizione è stata abrogata per cui, a decorrere dalle prossime elezioni, il contributo sarebbe erogato solo per la durata effettiva della legislatura.
      Il meccanismo che si propone di introdurre con la presente proposta di legge prevede che il contributo dello Stato accompagni quello del privato cittadino attraverso la defiscalizzazione di una parte dello stesso contributo. La defiscalizzazione di contributi a partiti e movimenti politici non è una novità del nostro ordinamento in quanto la normativa in vigore prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di una quota dei contributi: il 19 per cento del contributo, per importi compresi tra un minimo di 51,60 e un massimo di 103.291,38 euro (articoli 15 comma 1-bis, e 78 del testo unico della imposta sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
      Con la presente proposta di legge il beneficio è concesso solo alle persone fisiche nell'intento di favorire la partecipazione dei cittadini, individualmente e non attraverso società o altre organizzazioni, d'impresa o meno. In tal senso viene anche proposta l'abolizione della detrazione dall'IRES prevista dal citato articolo
 

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78 del testo unico. Per evitare possibili duplicazioni di benefìci per lo stesso versamento, il credito d'imposta non è cumulabile con la detrazione dall'IRPEF che tuttavia rimane, ai soli effetti delle stesse imposte, come ulteriore canale di supporto a partiti e movimenti politici.
      Il beneficio del credito d'imposta è concesso solo per le organizzazioni politiche che presentino caratteri di trasparenza e di solidità associativa o patrimoniale. A tale scopo le associazioni dovranno soddisfare il requisito del numero minimo di 300 associati e le fondazioni dovranno possedere un patrimonio di almeno 5 milioni di euro. Sono altresì inclusi tra i soggetti che possono essere destinatari del contributo agevolato i movimenti e i partiti politici che hanno una rappresentanza nelle assemblee elettive nazionali o regionali o che hanno partecipato alla relativa competizione in più circoscrizioni territoriali. Inoltre, al fine di non pregiudicare il sostegno a quei movimenti e a quelle organizzazioni di cultura politica che da tempo sono presenti e operano nell'ambito nazionale e locale è previsto che possono essere beneficiarie del contributo agevolato anche le associazioni riconosciute e le fondazioni che esistono e che operato con continuità da almeno dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
      Per assicurare piena trasparenza e certezza al sistema è previsto che i soggetti beneficiari si iscrivano in un elenco tenuto presso il Ministero dell'interno e che i contributi siano versati su conti correnti o postali specificamente e preventivamente indicati all'Agenzia delle entrate dai singoli organismi che sono destinatari dei contributi agevolati. Inoltre, i soggetti iscritti nell'elenco saranno tenuti a redigere il rendiconto annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, cui oggi sono tenuti i partiti e movimenti politici che beneficiano del rimborso delle spese elettorali, dando evidenza dei contributi agevolati ricevuti.
      Considerate le diverse e complesse esigenze amministrative da regolare, è rimessa a decreti ministeriali la definizione della disciplina attuativa del sistema.
      Nella considerazione che l'entrata a regime del nuovo meccanismo di finanziamento richiede un certo tempo durante il quale i cittadini e gli organismi destinatari del contributo possano prendervi confidenza e mettere a punto le iniziative più opportune, è previsto, come già rilevato, che per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge continuerà a essere erogato il contributo diretto a carico del bilancio dello Stato in favore dei soggetti che ne risultano beneficiari alla medesima data di entrata in vigore. L'entità del contributo sarà calcolata sulla base di quanto spettante per il primo anno di entrata in vigore della legge secondo la normativa allora in vigore e sarà pari al 100 per cento di tale importo per il primo anno di entrata in vigore della legge e ridotto per i quattro anni successivi di un 20 per cento all'anno. Dal quinto anno non saranno più erogati contributi diretti a carico del bilancio dello Stato.
      Con il venire meno del contributo diretto erariale verrà anche meno la disposizione di garanzia delle obbligazioni di partiti e movimenti politici di cui all'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999; le relative modalità di liquidazione saranno fissate con decreto ministeriale.
      La presente proposta di legge è stata formulata nel presupposto di una sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato nel senso che l'entità dei crediti d'imposta derivanti dall'applicazione del nuovo sistema non dovrebbe essere superiore agli importi erogati a partiti e movimenti politici con il sistema attualmente in vigore. A tale obbiettivo concorre anche l'abrogazione del citato articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Con l'articolo 5 della proposta di legge si è inteso esprimere tale concetto e prevedere un meccanismo di monitoraggio che possa consentire la tempestiva adozione dei più opportuni provvedimenti nel caso in cui la situazione effettiva dovesse evolversi in senso diverso da quello previsto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soppressione del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici. A decorrere dalla medesima data gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 2.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici).

      1. In sostituzione del rimborso soppresso ai sensi dell'articolo 1, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 95 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 2.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
      2. Il versamento del contributo di cui al comma 1 non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui

 

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redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1 il versamento dei contributi deve, essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal partito o movimento politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate.
      5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con l'indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1. Su richiesta del soggetto erogante, la banca può emettere anche più buoni di imposta, di ammontare complessivamente corrispondente al contributo versato.
      6. Il partito o movimento politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in un apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi del presente articolo.
 

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      7. L'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per oneri, è abrogato.
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

      1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari devono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

          a) partiti o movimenti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta cui partecipano almeno 300 persone fisiche, aventi a oggetto lo svolgimento di attività politiche e il cui statuto si conforma a princìpi di partecipazione democratica;

          b) partiti o movimenti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale, nonché partiti o movimenti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali;

          c) fondazioni legalmente costituite operanti nel campo della cultura politica che hanno un patrimonio non inferiore a cinque milioni di euro.

 

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      2. Il beneficio di cui all'articolo 2 è riconosciuto anche per i contributi volontari erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

          a) partiti o movimenti politici che beneficiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157;

          b) partiti o movimenti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge e operanti continuativamente da tale data, anche se non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a);

          c) fondazioni operanti nel campo della cultura politica legalmente costituite e operanti continuativamente da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche se non in possesso dei requisiti di cui al comma l, lettera c).

      3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine, essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dai medesimi commi 1 e 2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.
      4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare,

 

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entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco nazionale di cui al comma 3, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

Art. 4.
(Norme transitorie).

      1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla medesima data e nei quattro esercizi finanziari successivi, nelle seguenti misure:

          a) nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla legge 3 giugno 1999, n. 157;

          b) nel primo, secondo, terzo e quarto esercizio finanziario successivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, dell'80, del 60, del 40 e del 20 per cento dell'importo determinato ai sensi della lettera a).

      2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quinto esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono individuati i partiti e movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

 

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Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria e monitoraggio).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3, il Ministero dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge e riferisce alle Camere ogni sei mesi, anche ai fini dell'adozione di misure correttive di eventuali effetti finanziari non previsti.


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