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PDL 5147

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5147



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DOZZO, BOSSI, MARONI, STEFANI, DAL LAGO, FUGATTI, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FOGLIATO, LUSSANA, VOLPI, ALLASIA, ALESSANDRI, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI

Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci

Presentata il 19 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Da molto tempo si dibatte nel Paese e nella società civile della questione del finanziamento della politica e sempre con più vivo interesse.
      È indubbio che esiste la necessità di intervenire sulla disciplina del finanziamento pubblico dei partiti, rispetto al quale, specie nell'ultimo periodo, numerose sono le contestazioni sollevate da parte dei cittadini.
      Non si può infatti disconoscere che il referendum abrogativo della legge allora vigente sul finanziamento pubblico ai partiti, nell'aprile del 1993, ha visto ben il 90,3 per cento dei voti espressi a favore dell'abrogazione di questo sistema, nel clima di sfiducia
 

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seguito allo scandalo di «tangentopoli». E tuttavia, la netta decisione popolare del 1993 è stata disattesa dal Parlamento, che, anche dopo l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ha reintrodotto nel 1996 il meccanismo del finanziamento pubblico sotto il nome di «rimborsi elettorali».
      A fronte della diffusa disaffezione per la politica che si registra nell'opinione pubblica, si rende perciò necessario un superamento dell'attuale disciplina del finanziamento della politica, attraverso scelte che segnino una decisa discontinuità.
      Con la presente iniziativa legislativa intendiamo pertanto proporre l'abolizione in via definitiva dell'attuale finanziamento dell'attività dei partiti, anziché prevederne una diversa regolamentazione, come viene proposto nei vari disegni di legge presentati nell'ultimo periodo dai diversi gruppi parlamentari, che mirano essenzialmente a lasciare invariato l'attuale sistema dei rimborsi elettorali, o solamente a prevederne una riduzione.
      Noi proponiamo una modalità di finanziamento di altra natura, che privilegi il sostegno e l'agevolazione delle attività politiche dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica, piuttosto che il finanziamento diretto delle strutture partitiche: con l'unica condizione della obbligatoria pubblicità, i partiti potranno e dovranno essere finanziati innanzitutto dai propri iscritti e sostenitori, da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, in modo da rilanciare così il loro ruolo di «soggetti politici finanziati» da militanti e cittadini, per consentire e facilitare la massima partecipazione. In tale ottica si è ritenuto necessario prevedere un tetto alla contribuzione di privati ed in particolar modo di soggetti economici, diversi dai sostenitori ed iscritti, nella misura del 10 per cento sul totale delle entrate risultanti dai bilanci.
      Proponiamo inoltre che all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del Certificato Unico Dipendenti (modello CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, possa destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta medesima al finanziamento di movimenti e partiti politici, purché l'assegnazione di tali risorse avvenga esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta espresse dai contribuenti.
      Quanto alla necessità di intervenire per garantire maggiore trasparenza e controllo sull'attività economica dei partiti, intendiamo rendere obbligatorie per legge la verifica e la certificazione dei bilanci da parte di società terze di revisione, indipendenti ed iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da rendere esterni i controlli dei bilanci, superando il sistema attualmente vigente di verifiche meramente formali.
      Si prevede inoltre che sul sito internet del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, siano pubblicati il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
      La proposta si completa con una disposizione di immediato effetto che comporta la rinunzia da parte di tutti i partiti politici, come già deciso dalla Lega Nord, all'ultima tranche di rimborso elettorale spettante per il 2008 con l'obbligo di devolvere tale somma ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici di lavoro o forniture, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.
      Auspichiamo pertanto che, dopo le molteplici dichiarazioni di intenti ed i proclami da più parti sbandierati si ponga mano realmente al superamento del finanziamento pubblico ai partiti, secondo le linee della presente proposta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione dei rimborsi elettorali).

      1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.
(Destinazione del 5 per mille).

      1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.
      3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

 

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febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 3.
(Erogazioni liberali).

      1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.
      2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.

Art. 4.
(Controllo e trasparenza dei bilanci).

      1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
      2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.
      3. Sul sito internet del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla

 

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gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

Art. 5.
(Devoluzione dell'ultima rata di rimborso elettorale).

      1. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 1 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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