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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5118 |
parte I: «Disposizioni generali», contiene 6 articoli;
parte II: «Obiettivi e princìpi perseguiti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1», contiene un articolo;
parte III: «Misure a favore dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2», contiene 7 articoli;
parte IV: «Applicazione della Carta», contiene 3 articoli;
parte V: «Disposizioni finali», contiene 6 articoli.
4. Il Preambolo. Il Preambolo illustra nei «considerando» l'importanza di incentivare l'uso delle lingue regionali o minoritarie al fine di rafforzare l'unità tra i membri firmatari e di proteggere espressioni linguistiche che rischiano di estinguersi, contribuendo in tale modo a mantenere e a sviluppare le tradizioni e le eredità culturali europee. L'uso di tali lingue nella vita pubblica e privata è un diritto inalienabile conforme ai princìpi del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici e allo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Si sottolinea inoltre il fatto che la promozione di tali lingue non deve avvenire a scapito di quelle ufficiali.
5. Parte I (articoli da 1 a 6). La parte I contiene la definizione di «lingue regionali o minoritarie», lingue diverse da quella ufficiale e parlate da una piccola parte della popolazione presente su un territorio.
Per ciò che concerne le lingue regionali o minoritarie da indicare al momento della ratifica, accettazione o approvazione (conformemente all'articolo 3), ogni Parte deve applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della parte III della Carta, di cui almeno tre scelti da ognuno degli articoli 8 e 12 e uno da ognuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
6. Parte II (articolo 7). Riconosce che le minoranze linguistiche sono espressione di ricchezza culturale e che come tali devono essere salvaguardate dal rischio di estinzione nel rispetto dell'area geografica nella quale sono usate. Si esprime l'auspicio dell'uso della lingua regionale o minoritaria
Paragrafi individuati da parte dell'Italia.
Da parte italiana la firma della Carta è stata preceduta dalla predisposizione di un'apposita legge in materia, in modo da poter già disporre di una normativa coerente con le prescrizioni della Carta. La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», infatti, sebbene non costituisca formale recepimento della Carta nell'ordinamento italiano, fornisce senza dubbio il quadro di riferimento normativo interno in materia di lingue regionali o minoritarie.
All'atto della ratifica ogni Parte contraente dichiarerà (articolo 3, paragrafo 1) a quali lingue regionali o minoritarie si applicheranno i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. Per l'Italia le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono considerate lingue minoritarie sul proprio territorio; tali lingue sono già oggetto di tutela in base al disposto dell'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999.
L'elenco delle minoranze viene specificato in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Carta, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguenti paragrafi scelti tra le disposizioni contenute nella parte III della Carta.
Articolo 8 riguardante l'insegnamento.
Per quanto riguarda l'insegnamento, le Parti, all'interno del territorio in cui sono usate queste lingue e senza pregiudizio per l'insegnamento delle lingue ufficiali di Stato, si impegnano a: in materia di istruzione prescolare: 1,a) fare in modo che nell'istruzione prescolare sia presente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie rilevanti (anche per gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); in materia di istruzione primaria: 1,b),(i) fare in modo che nell'istruzione primaria sia presente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,b),(ii) fare in modo che una parte sostanziale dell'istruzione primaria sia impartita nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i francofoni); 1,b),(iii) provvedere, nel corso dell'educazione primaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda solo i ladini); in materia di istruzione secondaria: 1,c),(i) fare in modo che gli insegnamenti nella scuola secondaria siano impartiti nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,c),(ii) fare in modo che una parte sostanziale degli insegnamenti nella scuola secondaria sia impartita nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i francofoni); 1,c),(iii) provvedere, nel corso dell'educazione secondaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda solo i ladini); in materia di istruzione professionale: 1,d),(i)
Articolo 9 riguardante la giustizia.
Relativamente ai distretti giudiziari in cui il numero di residenti facenti uso delle lingue regionali o minoritarie giustifichi le misure specificate, secondo la situazione di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle facilitazioni offerte o permesse dall'articolo 9 non sia considerato dal giudice come un intralcio per la corretta amministrazione della giustizia, le Parti si impegnano a prevedere che:
1,a),(i) nei procedimenti penali le corti conducano i processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora una Parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi); 1,a),(ii) nei procedimenti penali venga garantito all'accusato il diritto di esprimersi nella propria lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,a),(iii) nei procedimenti penali le prove scritte od orali non siano considerate inaccettabili solo perché esse vengono formulate in una lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni e tedeschi); 1,a),(iv) nei procedimenti penali vengano stabiliti gli atti connessi a una procedura giudiziaria nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 1,b),(i) nei procedimenti civili, le corti conducano tali processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora una parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi); 1,b),(ii) alla persona sia permesso di comparire davanti alla corte, ogni volta che viene discussa una causa, potendo usare la propria lingua regionale o minoritaria senza incorrere in costi aggiuntivi (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,b),(iii) possano essere prodotti documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,c),(i) nei procedimenti davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa, la corte conduca le procedure nelle lingue regionali o minoritarie, qualora ci sia una richiesta proveniente da una delle parti (riguarda solo i tedeschi); 1,c),(ii) nei procedimenti davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa, la persona possa comparire davanti alla corte potendo usare la propria lingua regionale o minoritaria senza incorrere in costi aggiuntivi (riguarda solo i tedeschi); 1,c),(iii) nei procedimenti davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa possano essere prodotti documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 2,c) non venga rifiutata la validità degli atti giuridici stabiliti in ciascuno Stato per il solo fatto che sono redatti in
Articolo 10 riguardante le autorità amministrative e i servizi pubblici.
1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato nelle quali risiede un numero di persone che usano lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure che seguono e secondo le situazioni di ogni lingua, le Parti, per quanto è nelle loro possibilità, si impegnano a: per quanto concerne la presentazione di domande orali e scritte (Stato): 1,a),(i) assicurare che le autorità amministrative utilizzino le lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 1,a),(ii) assicurare che coloro che sono a contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie con le persone che le parlano (riguarda solo i francofoni); 1,a),(iii) assicurare che coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie possano presentare delle domande orali e scritte e ricevere una risposta nella stessa lingua regionale o minoritaria usata (riguarda gli sloveni e i ladini); per quanto concerne i moduli in lingua: 1,b) mettere a disposizione formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie, oppure in versioni bilingui (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne i documenti in lingua: 1,c) permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali sui territori nei quali risiede un numero di parlanti di lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure riportate a seguire, le Parti si impegnano a permettere e ad incoraggiare: per quanto concerne l'uso della lingua: 2,a) l'uso delle lingue regionali o minoritarie all'interno dell'amministrazione regionale o locale (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne domande orali e scritte (enti locali): 2,b) la possibilità per coloro che parlano una lingua regionale o minoritaria di presentare domande orali o scritte in una di queste lingue (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la pubblicazione di testi ufficiali: 2,c) la pubblicazione da parte di collettività regionali di testi ufficiali anche nelle lingue regionali o minoritarie rilevanti (riguarda francofoni e tedeschi); 2,d) la pubblicazione da parte di collettività locali di testi ufficiali anche nelle loro lingue regionali o minoritarie; per quanto concerne i dibattiti assembleari: 2,e) l'uso, da parte di collettività regionali, di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); 2,f) l'uso, da parte di collettività locali, di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la toponomastica: 2,g) l'impiego o l'adozione, se necessario in congiunzione alla denominazione della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato, di forme tradizionali e corrette di toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
3. Per ciò che concerne i servizi pubblici assicurati da autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti si impegnano, sui territori nei quali vengono parlate le lingue regionali o minoritarie, in funzione della situazione di ogni lingua e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a: per quanto riguarda i servizi pubblici: 3,a) assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano impiegate in occasione della prestazione del servizio (riguarda francofoni e tedeschi); 3,b) permettere a coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta nella stessa lingua da loro utilizzata (riguarda sloveni e ladini).
Articolo 11 in materia di mezzi di comunicazione di massa.
1. Le Parti si impegnano, per coloro che parlano quelle lingue regionali o minoritarie all'interno dei territori in cui esse vengono parlate, a: per quanto concerne la radio e la televisione: 1,a),(iii) prendere adeguati provvedimenti affinché i radiodiffusori offrano programmi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la diffusione di programmi radio-televisivi: 1,b),(ii) incoraggiare e facilitare le trasmissioni radio nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); 1,c),(ii) incoraggiare e facilitare i programmi di trasmissione televisiva nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la diffusione di audiovisivi: 1,d) incoraggiare e facilitare la produzione e la distribuzione di lavori audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne l'editoria: 1,e),(i) incoraggiare e facilitare la creazione e il mantenimento di almeno un quotidiano nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,e),(ii) incoraggiare e facilitare la pubblicazione di articoli di giornali nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda i francofoni e i ladini).
2. Per quanto concerne la libertà di trasmissione televisiva: le Parti si impegnano a garantire libertà di ricezione diretta di programmi radio-televisivi da Paesi confinanti in una lingua usata in una forma simile o identica alla lingua regionale o minoritaria e a non opporsi alla ritrasmissione di trasmissioni radio-televisive nella stessa lingua. Le Parti assicurano anche che non saranno apposte restrizioni alla libertà di espressione e alla libera circolazione di informazioni sui quotidiani in una lingua usata in un modo identico o simile ad una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle citate libertà può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni e penalità come prescritto dalla legge che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica, per la prevenzione di disordini o crimini, per la protezione della salute e dei diritti e per mantenere l'autorità e l'imparzialità della magistratura (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
3. Per quanto concerne la libertà di comunicazione: le Parti si impegnano ad assicurare che gli interessi di coloro che usano le lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione come stabilito in conformità con la legge, per garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
Articolo 12 riguardante attività e infrastrutture culturali.
Con riguardo ad attività e infrastrutture culturali – videoteche, biblioteche, musei, centri culturali, archivi, teatri e cinema, così come produzioni di film, opere letterarie, forme di espressione
Articolo 13 riguardante la vita economica e sociale.
Norme non discriminatorie: 1,c) con riguardo alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, all'interno del proprio territorio nazionale, ad opporsi alle pratiche volte a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie in connessione con attività economiche e sociali (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
Articolo 14 riguardante gli scambi transfrontalieri.
Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera: 1,a) le Parti si impegnano ad applicare accordi bilaterali e multilaterali già esistenti che legano le Parti stesse con gli Stati in cui sono usate le lingue regionali o minoritarie in una forma eguale o simile, ovvero, se necessario, a cercare di concludere tali accordi in modo da incoraggiare e rafforzare i contatti tra coloro che parlano la stessa lingua regionale o minoritaria nei campi concernenti la cultura, l'educazione, l'informazione (riguarda solo gli sloveni); 1,b) le Parti si impegnano al fine di facilitare e promuovere la cooperazione oltre frontiera, in particolare tra le regioni o autorità locali nel cui territorio è usata la stessa lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
Sul piano generale, per quanto attiene agli oneri derivanti dalla Carta si precisa che la ratifica e l'esecuzione non comportano ulteriori oneri finanziari in quanto le misure di tutela contenute nei paragrafi che l'Italia intende applicare sono comprese nelle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede appositi fondi. In ordine alle iniziative di tutela concorrente (articoli 10, 11 e 12) si fa presente che gli adempimenti non coperti dai fondi previsti dalla citata legge n. 482 del 1999 risultano totalmente a carico delle regioni e degli enti locali.
Infine, per quanto attiene all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della Carta, si precisa che eventuali ulteriori riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche, effettuati dopo la ratifica della medesima Carta, dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti ad hoc.
Il presente disegno di legge è composto da cinque articoli. Oltre a quelli usuali, sono stati inseriti due articoli concernenti
1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il presente atto normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992 e firmata dall'Italia il 27 giugno 2000. Tale Carta mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue nell'ambito delle attività pubbliche o private.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale è costituito, oltre che dall'articolo 6 della Costituzione, dalla legge n. 482 del 1999 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» che, pur non costituendo un recepimento formale della Carta sul piano interno, offre il quadro di riferimento normativo per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche anche in assenza della ratifica.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Le disposizioni introdotte dalla Carta non necessitano di norme di adeguamento interno, salvo quanto disposto dall'articolo 4, in quanto interamente già coperte dalla normativa nazionale.
Le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate «lingue regionali o minoritarie» sul territorio della Repubblica italiana, sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999. L'elencazione delle minoranze è specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Carta, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguenti paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta:
Dichiarazioni:
In aggiunta a tali paragrafi, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera a) dell'articolo 14, in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129.
Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati gli ulteriori paragrafi, corrispondenti alle più favorevoli disposizioni vigenti dei rispettivi statuti.
Naturalmente, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della Carta, ulteriori paragrafi più favorevoli relativi alle minoranze di confine, potranno essere accettati.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
Il quadro normativo di riferimento introdotto dalla legge n. 482 del 1999 – di cui il presente intervento normativo costituisce adempimento sul piano internazionale – non è modificabile da parte delle regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Resta salva la possibilità per le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, di adeguare la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge n. 482 del 1999, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Sono attualmente in discussione alla Camera dei deputati due proposte di legge di analoga portata (atti Camera nn. 38 e 265 – il cui esame presso la Commissione esteri è ripreso il 20 dicembre 2011) che, a loro volta, ricalcano il disegno di legge del Governo presentato nel corso della passata legislatura e decaduto per anticipato scioglimento delle Camere (atto Camera n. 2705).
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
La Corte costituzionale, con le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170 del 2010, ha sottolineato, tra l'altro, come la legge n. 482 del 1999 costituisca nell'ordinamento interno il quadro di riferimento normativo per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche; tale legge può pertanto essere ricondotta ai princìpi sanciti dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.
II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Le disposizioni della Carta non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali adottate in seno al Consiglio d'Europa.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti all'intervento.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Le disposizioni della Carta non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali adottate in seno al Consiglio d'Europa.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un analogo oggetto.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali né a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
In merito alla Carta non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
La Carta riporta, all'articolo 1, le definizioni di «lingue regionali o minoritarie», di «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» e di «lingue non territoriali».
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Le disposizioni dell'atto normativo non determinano effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'esecuzione della Carta non richiede l'adozione di atti successivi attuativi di natura normativa e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Carta, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.
1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
(articolo 3)
Articolo 8, paragrafo 1:
a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;
b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;
b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;
b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;
c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;
c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;
c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;
c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;
d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;
d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;
d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;
f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 9, paragrafo 1:
a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;
a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;
b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;
c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;
d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.
Articolo 9, paragrafo 2:
c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.
Articolo 10, paragrafo 1:
a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;
a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 10, paragrafo 2:
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 10, paragrafo 3:
a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;
b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.
Articolo 10, paragrafo 4:
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 10, paragrafo 5:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 11, paragrafo 1:
a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;
e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 11, paragrafo 2:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 11, paragrafo 3:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 12, paragrafo 1:
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 12, paragrafo 3:
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 13, paragrafo 1:
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Articolo 13, paragrafo 2:
a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.
Articolo 14:
a: lingue delle popolazioni slovene e croate;
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
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