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PDL 5091

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5091



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GENOVESE

Disposizioni concernenti la designazione dell'origine degli oli extra vergini di oliva e degli oli di oliva vergini nell'etichetta del prodotto

Presentata il 27 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'ultima normativa europea in materia di commercializzazione dell'olio di oliva è molto recente, essendo entrata in vigore il 3 febbraio 2012, ed è il regolamento (CE) n. 29/2012, della Commissione, del 13 gennaio 2012. La precedente normativa dell'Unione europea era stata recepita dall'Italia con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, che, in linea con le norme di tracciabilità della legislazione alimentare europea, ha introdotto l'etichettatura di origine obbligatoria. Un'importante novità che si poneva l'ambizioso obiettivo di garantire sia il consumatore, che ha il diritto di sapere che cosa sta comprando, sia i produttori che devono essere in grado di impiegare metodi di produzione di qualità. In realtà è accaduto che i consumatori siano stati spesso ingannati dalla scarsa visibilità dell'indicazione di origine degli oli di oliva utilizzati, con particolare riguardo all'ipotesi di miscela di oli di oliva dell'Unione europea o di quella di oli di oliva dell'Unione e di Paesi non membri. A titolo esemplificativo si prenda in considerazione un prodotto riportante un marchio di una nota casa produttrice italiana, che induce il consumatore a ritenere che l'olio di oliva acquistato provenga da una delle regioni del nostro Paese dove abbondano
 

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gli uliveti. A ben guardare, invece, quella bottiglia riporta sull'etichetta una dicitura quasi illeggibile nella quale è scritto «miscela di oli di oliva comunitari» oppure «miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari».
      Com’è noto, infatti, le grandi aziende che commercializzano l'olio di oliva fanno ricorso a produzioni dell'Unione europea – e no – che offrono loro la possibilità di acquistare tale prodotto a prezzi che si aggirano intorno ai 50 centesimi di euro al litro: un prezzo impossibile da praticare per un produttore italiano che deve affrontare costi ben più alti sia per la raccolta che per la molitura delle olive. La mancanza di qualsiasi norma sullo spazio che la suddetta indicazione di origine deve occupare sull'etichetta ha, quindi, reso facile la possibilità che il consumatore sia tratto in inganno contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009. È pertanto necessario porre fine a tale situazione ricorrendo al rimedio già adottato per le avvertenze sanitarie ai consumatori di tabacco, ed è ciò che ci si propone di fare con la presente proposta di legge, la quale consta di un solo articolo: con il comma 1 si fissa una misura minima per l'indicazione dell'origine degli oli utilizzati; con il comma 2 si prevede che il Governo adegui il citato articolo 4 per conformarlo a quanto disposto dalla proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La designazione di origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve occupare almeno il 20 per cento della superficie complessiva dell'etichetta del prodotto e deve essere riprodotta con caratteri di colore nero su sfondo bianco.
      2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, per conformarlo alla disposizione del comma 1 del presente articolo.


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