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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5100 |
a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE provenienti da nuclei domestici;
b) i RAEE provenienti dai nuclei domestici sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza trimestrale, anziché annuale come previsto nella disciplina vigente, e, comunque quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi (kg). Rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento n. 65 del 2010, si precisa che tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1 (freddo e clima), 2 (cosiddetti «altri grandi bianchi» ) e 3 (Tv e monitor) dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 (apparecchiature informatiche per le comunicazioni, apparecchi di illuminazione privi delle sorgenti luminose) e 5 (sorgenti luminose) di cui al medesimo allegato 1;
c) idoneità del luogo di raggruppamento ad accogliere i RAEE; s'intende confermare che deve trattarsi di un luogo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione previsto all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'articolo 2, comma 1, prevede che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolgano con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, che ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (operazioni di recupero) del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma riproduce il contenuto dell'articolo 8 del regolamento n. 65 del 2010, consentendo, rispetto a tale disposizione, la possibilità di ricorrere a modalità alternative per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta.
Infine, il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che il Governo apporti le necessarie modifiche al regolamento n. 65 del 2010.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Raggruppamento dei rifiuti effettuato dai distributori). – 1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso un altro luogo risultante dalla comunicazione prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal presente decreto provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) del presente comma sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi (Kg). Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007,
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso un altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto dell'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte a evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose».
1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si svolgono con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine di adeguarlo
a) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 e dell'articolo 8;
b) la modificazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, sopprimendo le parole da: «, effettuato» fino alla fine della lettera.
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