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PDL 5100

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5100



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Presentata il 29 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca un'importante serie di disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per la cui raccolta la normativa vigente reca una specifica regolamentazione. In particolare, si provvede a modificare la disciplina relativa, da un lato, al raggruppamento dei RAEE prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, dall'altro, alla realizzazione e alla gestione dei centri di raccolta medesimi. Occorre rilevare che le disposizioni della presente proposta di legge erano già inserite all'interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale approvato dal Senato della Repubblica, lo scorso 23 febbraio (atto Senato n. 3111) e successivamente erano state soppresse dalla Camera dei deputati, a seguito dei rilievi formulati con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2012 sul legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, i cui contenuti sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento lo stesso 23 febbraio invitandoli a espungere dal testo quelle disposizioni non omogenee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge, al fine di inserirle, poi, in un apposito provvedimento successivo sulle misure ambientali.
      La presente proposta di legge è composta da due articoli. L'articolo 1 introduce l'articolo 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dispone che rientra nella fase della raccolta, come definita
 

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dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso un altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 2010, di seguito «regolamento n. 65 del 2010» nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE provenienti da nuclei domestici;

          b) i RAEE provenienti dai nuclei domestici sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza trimestrale, anziché annuale come previsto nella disciplina vigente, e, comunque quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi (kg). Rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento n. 65 del 2010, si precisa che tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1 (freddo e clima), 2 (cosiddetti «altri grandi bianchi» ) e 3 (Tv e monitor) dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 (apparecchiature informatiche per le comunicazioni, apparecchi di illuminazione privi delle sorgenti luminose) e 5 (sorgenti luminose) di cui al medesimo allegato 1;

          c) idoneità del luogo di raggruppamento ad accogliere i RAEE; s'intende confermare che deve trattarsi di un luogo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione previsto all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

      L'articolo 2, comma 1, prevede che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolgano con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, che ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (operazioni di recupero) del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma riproduce il contenuto dell'articolo 8 del regolamento n. 65 del 2010, consentendo, rispetto a tale disposizione, la possibilità di ricorrere a modalità alternative per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta.
      Infine, il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che il Governo apporti le necessarie modifiche al regolamento n. 65 del 2010.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

      1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – (Raggruppamento dei rifiuti effettuato dai distributori). – 1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso un altro luogo risultante dalla comunicazione prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal presente decreto provenienti dai nuclei domestici;

          b) i RAEE di cui alla lettera a) del presente comma sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi (Kg). Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007,

 

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n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

          c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso un altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto dell'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte a evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose».

Art. 2.
(Disposizioni finali).

      1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si svolgono con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      2. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine di adeguarlo

 

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a quanto previsto dal presente articolo disponendo:

          a) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 e dell'articolo 8;

          b) la modificazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, sopprimendo le parole da: «, effettuato» fino alla fine della lettera.


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