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PDL 5102

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5102



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ALBINI, BELLANOVA, BOSSA, CENNI, CODURELLI, FRONER, GATTI, MATTESINI, MURER

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di agevolazioni per le spese funerarie

Presentata il 29 marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo nell'Unione europea. L'IVA è infatti un'imposta generale sul consumo, che si applica alle attività commerciali che comportano la produzione e la distribuzione di beni e la prestazione di servizi. L'imposta è calcolata in funzione del valore aggiunto ai beni e ai servizi in ogni fase della produzione e del circuito di distribuzione. Le operazioni imponibili comprendono:

          1) le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo;

          2) gli acquisti nell'ambito dell'Unione europea di beni in uno Stato membro provenienti da un altro Stato membro;

          3) le prestazioni di servizi da parte di un soggetto passivo;

          4) le importazioni di beni provenienti dell'esterno dell'Unione europea.

      Il sistema comune ha la finalità di arrivare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono ancora completamente armonizzate, a una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo

 

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stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.
      La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, ha proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell'IVA, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta «sesta direttiva IVA»), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive e poi abrogata dalla stessa direttiva 2006/112/CE.
      La direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune dell'IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo.
      Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1o gennaio 2007 in tutti i Paesi dell'Unione europea. In Italia il recepimento della direttiva 2006/112/CE è stato previsto con la legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) e, in particolare con l'articolo 17, relativamente al regime temporaneo dell'IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e con l'allegato annesso alla legge, includendo la direttiva tra quelle da attuare con decreto legislativo e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      L'aliquota IVA normale in vigore negli Stati membri deve essere non inferiore al 15 per cento e, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, mira ad assicurare un funzionamento accettabile del regime.
      Durante il periodo transitorio sono altresì possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote.
      In particolare, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE e fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento.
      Tra le prestazioni di servizi contenute nell'allegato III della direttiva rientrano anche le prestazioni di servizi di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività.
      A pochi è noto che in Italia si ha un'esenzione dell'IVA (articolo 10, primo comma, 27), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) per i servizi e le forniture ceduti in occasione di un funerale. Questo perché l'Italia aveva in essere tale facilitazione dal 1972 per motivi sociali e quando fu adottata la prima direttiva in materia di IVA comunitaria è stato consentito ai singoli Paesi, per un periodo limitato, di mantenere le esenzioni in essere.
      Invece il settore delle pompe funebri e della cremazione, sempre nella stessa direttiva, era stato inserito tra quelli per i quali ogni Stato poteva decidere se applicare l'IVA ridotta al posto di quella ordinaria (alla prima aliquota IVA ridotta consentita, con un minimo del 5 per cento). Diversi Paesi europei infatti hanno adottato questa misura. Il Governo e il Parlamento italiani non hanno ritenuto di considerare ancora la cremazione tra i servizi ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento (e quindi si paga il 21 per cento).
      L'Italia è il Paese europeo con la più alta evasione fiscale, con il 54,5 per cento del reddito imponibile che non viene dichiarato e il record tocca al settore delle pompe funebri nel quale, stando alle dichiarazioni dei redditi, secondo un'indagine di Contribuenti.it - Associazione contribuenti italiani, condotta su dati divulgati dalle polizie tributarie dei singoli Stati dell'Unione europea «(...) nel nostro Paese 2 morti su 3 si seppelliscono da soli».
      Tariffe molto alte, quindi, che molto spesso però non lasciano traccia.
      Un'IVA agevolata comune a tutto il settore potrebbe servire da stimolo per fatturare tutti i servizi recuperando l'IVA sugli acquisti.
      È inoltre da rilevare che la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle spese funerarie non sembra più adeguata ai costi effettivamente praticati dal mercato, favorendo
 

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una cospicua possibilità di evasione fiscale non solo nel mercato delle pompe funebri, ma anche in quello parallelo dell'edilizia cimiteriale e delle opere lapidee cimiteriali.
      Pertanto si prevede di elevare il limite massimo della detrazione dall'IRPEF dal 100 per cento di 1.549,37 euro al 50 per cento di 10.000 euro per ogni funerale, nei limiti delle fatture pagate.
      Con la soluzione proposta si adegua a un valore congruo e di mercato il limite esistente, incapace di rappresentare la situazione effettiva, ma se ne rende flessibile l'applicazione consentendo di ricomprendere nell'esenzione anche importi che altrimenti non sarebbero inclusi.
      Dai dati statistici degli ultimi dieci anni, i decessi possono essere considerati mediamente pari a 550.000 annui, con un fatturato del settore funebre, edile cimiteriale e di opere lapidee cimiteriali di 852,154 milioni di euro (calcolato sulla base di quanto detraibile ai fini dell'IRPEF: 1.549,37 euro), mentre sulla base dei dati stimati di mercato si può ragionevolmente supporre un giro di affari annuo di 2.750 milioni di euro, pari a 5.000 euro medi a funerale.
      Si evidenzia, quindi, una supposta sottovalutazione del fatturato (considerabile come evasione potenziale) di 1.897,8 milioni di euro che, ad aliquota media IVA del 27 per cento, determina un minor introito annuo per l'erario di 512,4 milioni di euro.
      Considerato che nell'ipotesi dell'aumento del plafond di detraibilità ai fini dell'IRPEF dalla cifra indicata devono essere detratti i minori introiti derivanti dall'aumento della detrazione da 1.549,37 euro a 5.000 euro, così calcolati: (5000-1549)*550.000*22 per cento= 417,5 milioni di euro, il recupero per l'erario si attesterebbe su complessivi 94,9 milioni di euro all'anno.
      Ai fini dell'IVA l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento consentirebbe un sostanziale equilibrio fra entrate ed uscite, cioè tra IVA che viene ad aggiungersi (con il passaggio dal fuori campo o dall'esenzione) e quella che si perde (con l'allineamento al 10 per cento) se l'incidenza dei beni e dei servizi si attesta al 25 per cento del fatturato, com’è possibile stimare in lavori ad alta intensità del fattore lavoro quali sono quelli oggetto della proposta di legge.
      Nel complesso le soluzioni presentate comportano un beneficio per l'erario sostanzialmente dato dal recupero di gettito da evasione fiscale presunta di imposte sui redditi.
      Si precisa inoltre che, al di là degli effetti specifici per l'erario, le misure proposte possono ridurre il mercato nero che alimenta il mercato del racket del «caro estinto» e al tempo stesso possono dare avvio a un'importante azione di recupero del patrimonio cimiteriale già costruito, utile soprattutto in situazioni di difficoltà e di carenza di posti per le salme generalmente avvertibili nei medi e grandi comuni italiani.
      Si tratta di una serie di misure coordinate che consentono l'eliminazione dell'esenzione oggettiva dell'IVA per il settore funebre, il contestuale passaggio dell'aliquota IVA al 10 per cento e il contemporaneo innalzamento della detrazione ai fini dell'IRPEF prevista dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da 1549,37 euro a 10.000 euro, ma anziché sul 100 per cento dell'importo sul 50 per cento dello stesso.
      Infine, per favorire l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle attività svolte nel settore, è prevista una specifica collaborazione da parte dei comuni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «le spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «le spese funebri, le opere edili e lapidee cimiteriali e la relativa accessoristica funebre» e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento degli importi pagati fino a un totale di 10.000 euro».
      2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 27) del primo comma dell'articolo 10 è abrogato;

          b) alla tabella A, parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:
      127-undevicies) prestazioni di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali, per la cremazione e delle forniture di beni a essi connessi nonché di lavori di edilizia cimiteriale, di opere lapidee cimiteriali e della relativa accessoristica funebre».

      3. I comuni trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco dei servizi funebri che hanno autorizzato nell'anno precedente, con l'indicazione degli esercenti l'attività funebre che vi hanno provveduto.


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