|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5098 |
a) l'articolo 2, comma 275, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha ridotto di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, l'autorizzazione di spesa relativa ai rimborsi elettorali;
b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto che, a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il parametro per il calcolo dei rimborsi è ridotto del 10 per cento e ha altresì soppresso il quarto periodo dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999;
c) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha, infine, previsto – sempre a decorrere dal primo rinnovo degli organi citati – che l'importo dei fondi per il rimborso delle spese elettorali sia ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento, e ha altresì definitivamente eliminato la prosecuzione dell'erogazione dei rimborsi elettorali in caso di fine anticipata della legislatura.
Dal 2013 in termini pro capite i fondi pubblici destinati ai partiti politici in Italia saranno perciò – secondo i dati riportati da un dossier dell'ufficio legislazione straniera della Camera dei deputati dell'aprile 2011 – inferiori al livello della Germania (458 milioni di euro nel 2011, di cui 130 milioni di euro sotto forma di contributo annuale ai partiti e 328 milioni di euro erogati alle fondazioni vicine ai partiti) e Spagna (131 milioni di euro nel 2011, di cui 82,3 milioni di euro come contributo annuale ai partiti e 44,5 milioni di euro sotto forma di rimborso elettorale) e superiore alle previsioni di spesa della Francia (74,8 milioni di euro nel 2011, a cui vanno però aggiunti 87,1 milioni di euro di rimborsi elettorali) e Regno Unito (8,1 milioni di euro nel 2010-2011).
Ed è proprio su questo solco che la presente proposta di legge intende dare un segnale forte al Paese per riportare sobrietà nella politica italiana, riducendo ulteriormente il contributo del rimborso e limitando l'ammissibilità a ricevere i rimborsi solo per quelle forze politiche che, nelle elezioni corrispondenti, abbiano totalizzato almeno il 2,5 per cento dei voti validi.
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,10».
2. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «dell'1 per cento dei voti» sono sostituite dalle seguenti: «del 2,5 per cento dei voti».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione delle medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
|