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PDL 5020

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5020



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OCCHIUTO, NUNZIO FRANCESCO TESTA, POLI, RUGGERI, BINETTI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CERA, CICCANTI, COMPAGNON, DELFINO, DIONISI, LIBÈ, MANTINI, NARO

Incentivo per favorire l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno mediante l'istituzione del buono per l'apprendistato

Presentata il 1o marzo 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni, attraverso la Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, l'Unione europea ha cercato di favorire la diminuzione dei tassi di disoccupazione rafforzando le misure volte, non solo a proteggere i posti di lavoro esistenti, ma a creare nuove opportunità: oltre 10 miliardi di euro, infatti, vengono investiti ogni anno a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) per migliorare l'occupabilità della popolazione. A dodici anni dalla Strategia di Lisbona, le istituzioni comunitarie si rendono conto che c’è ancora molto da fare e che gli indici in essa previsti sono difficili da raggiungere. Le conclusioni del Consiglio d'Europa e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo, su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione manifestano interesse a che sia assicurata formazione pertinente e di elevata qualità per i giovani e per i soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. Il rapporto della Employment Taskforce «Jobs, Jobs, Jobs-Creating more employment in Europe», presieduta da Wim Kok, del novembre 2003, su incarico della Commissione Europea, con l'obiettivo di individuare proposte per aiutare gli Stati membri ad individuare misure tali da costituire una strategia che permettesse alle economie europee di conseguire gli obiettivi di Lisbona, ha evidenziato la necessità di investire sulla capacità di adattamento delle risorse umane. Un'intera parte del lavoro è dedicata alla valorizzazione delle politiche formative durante l'intero arco della vita professionale, anche mediante interventi incentivanti per le imprese, per correggere i deficit di competenza, come richiesto dal mercato del lavoro e dai meccanismi di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
      Nel nostro Paese, in questa particolare congiuntura economica, le aziende in difficoltà hanno prodotto un crescente esercito
 

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di disoccupati e le fasce che hanno risentito e risentono di più della mancanza di opportunità lavorative sono i giovani in generale e quelli delle aree depresse del Paese in particolare. Secondo i dati, provvisori e destagionalizzati, resi noti ultimamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in Italia il tasso di disoccupazione giovanile, riguardante quindi la fascia d'età che va dai 15 ai 24 anni, è cresciuto negli ultimi mesi raggiungendo quota 30,1 per cento nel mese di novembre del 2011, in aumento dello 0,9 per cento rispetto al mese di ottobre dello stesso anno. È il tasso più alto registrato dal gennaio 2004. La crescita dei senza lavoro riguarda soprattutto la componente femminile e colpisce maggiormente al sud. Alla fine del 2011, il tasso di disoccupazione delle giovani donne che risiedono al sud era pari al 39 per cento, quindi quasi quattro ragazze su dieci. Nell'ultimo trimestre del 2011, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha registrato anche un aumento dell'incidenza della disoccupazione di lunga durata, che persiste quindi da più di dodici mesi, che ha raggiunto il 52,6 per cento, in crescita del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010. Si tratta del livello più alto del tasso dal 1993. Di fronte a questi dati occorre considerare quali strumenti possono venirci in soccorso per cercare di invertire una tendenza che penalizza i nostri ragazzi specie se si confrontano le esperienze maturate in altri Paesi membri dell'Unione europea, dove le politiche attive per il lavoro sono certamente un passo avanti rispetto a quanto avviene nel nostro Paese. Il Trattato istitutivo dell'Unione Europea vieta gli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese sotto qualsiasi forma in quanto incompatibili con il mercato comune; tuttavia esistono delle possibilità, delle eccezioni previste dall'ordinamento comunitario che consentono di utilizzare le preziose risorse finanziarie europee. Basti considerare che le risorse destinate dal Fondo sociale europeo all'Italia per il periodo 2007-2013 ammontano ad oltre 15 miliardi di euro.
      Una di queste eccezioni è rappresentata dagli aiuti concessi alle imprese in regime de minimis destinati a favorire lo sviluppo economico delle aree depresse in cui ci sia una grave forma di disoccupazione. Una volta accertata la presenza di un sistema di aiuti praticabile, occorre stabilire quale sia lo strumento più idoneo; a tale riguardo, tornano utili le recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Fornero, che ha definito il contratto di apprendistato il modello contrattuale di ingresso nel mondo del lavoro, così come anche auspicato nel documento che sindacati e imprese avevano consegnato al Governo tempo fa. Con la presente iniziativa legislativa si intende definire a livello nazionale un quadro di norme finalizzate a rendere fruibili dai giovani, donne e uomini, delle regioni depresse del nostro Paese, le risorse, attualmente disponibili a valere sui fondi dell'Unione europea, come incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato. In particolare, si vuole invertire, innovandolo, il sistema delle agevolazioni finalizzate alla formazione e al lavoro affidando direttamente nelle mani del giovane in cerca di occupazione un buono da utilizzare per la sua entrata nel mondo del lavoro. Si tratta di un buono per l'apprendistato, pari a 500 euro mensili, che verrà corrisposto per un periodo minimo di ventiquattro mesi dal momento della stipula di un contratto di apprendistato con una delle aziende presenti operativamente e legalmente all'interno di una delle regioni rientranti tra le aree depresse del Paese. Con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definite le modalità di erogazione del buono. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali del soggetto o del datore di lavoro, sono previste sanzioni che prevedono la sospensione del buono (per il soggetto che ha beneficato del contributo) o una multa pari a 100.000 euro (per il datore inadempiente).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata a sostenere l'assunzione dei giovani disoccupati delle aree sottoutilizzate mediante l'istituzione del buono per l'apprendistato.

Art. 2.
(Requisiti del lavoratore).

      1. Il buono per l'apprendistato è concesso ai soggetti residenti in una delle regioni di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che non hanno avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi dodici mesi con il soggetto che stipulerà un contratto di apprendistato di cui all'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
      2. Il buono è concesso per una sola volta.

Art. 3.
(Tipologia, erogazione e revoca del buono per l'apprendistato).

      1. L'incentivo economico consiste nell'erogazione di un buono del valore di 500 euro mensili corrisposto ad ogni soggetto assunto da un'impresa avente sede legale e operativa in una delle regioni di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, a tempo pieno di durata non inferiore a ventiquattro mesi. L'importo del buono è

 

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detratto dalla retribuzione netta spettante all'apprendista sulla base del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
      2. Il buono per l'apprendistato è revocato se non sono rispettate la durata e le modalità di erogazione della formazione stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
      3. I soggetti interessati ad usufruire del buono per l'apprendistato presentano un'apposita richiesta, corredata della manifestazione di disponibilità dell'impresa a stipulare il contratto di apprendistato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al competente centro per l'impiego di appartenenza che eroga il buono.
      4. Il buono è erogato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, ai soggetti che ne fanno richiesta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e conformemente alle modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Al termine del periodo di apprendistato, se l'azienda non esercita la facoltà di recesso e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, all'azienda sono comunque riconosciute le agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia. Nel caso in cui il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato prima della scadenza del periodo di apprendistato, il buono continua ad essere erogato dal datore di lavoro fino alla conclusione del periodo previsto per l'apprendistato e il datore di lavoro medesimo può continuare ad usufruire della detrazione dell'importo del buono dalla retribuzione netta corrisposta al lavoratore, in aggiunta alle altre agevolazioni previste dalla normativa vigente.
      6. Alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del rapporto di inserimento lavorativo, provvedono gli organi di vigilanza preposti ai sensi della legislazione vigente.
 

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      7. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite le sanzioni in caso di inadempimenti degli obblighi previsti in capo al datore di lavoro.
      8. Restano ferme le disposizioni in materia di incentivi economici e di benefìci contributivi in materia di apprendistato previsti dalla legislazione vigente.

Art. 4.
(Requisiti dell'impresa).

      1. Per ottenere il buono per l'apprendistato l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non aver cessato o sospeso la propria attività;

          b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;

          c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie;

          d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

          e) non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non avere licenziato senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti.

      2. Il buono di cui alla presente legge può essere concesso:

          a) alle imprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nella misura massima di una sola unità;

          b) alle imprese con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, nella misura massima di due unità contemporaneamente;

          c) alle imprese con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, nella misura massima di un numero di unità non superiore contemporaneamente al 10 per cento dei dipendenti.

 

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      3. La presente legge non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna regione, nei limiti della spesa complessiva di 200 milioni di euro. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previa autorizzazione della Commissione europea, nell'ambito delle disponibilità derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Le regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa autorizzazione della Commissione europea, possono comunque destinare risorse ulteriori rispetto a quelle individuate dal comma 1, a valere sulle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, destinate al finanziamento dei programmi operativi regionali e nazionali.


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